LEHMAN BROTHERS QUARTO ATTO (2 lettori)

etienne55

Nuovo forumer
CONTRATTI BANCARI | 01 Settembre 2020
Anche l’investitore più esperto ha sempre diritto ad essere
informato sulle operazioni finanziarie
di La Redazione
In tema di intermediazione finanziaria, pur in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che
risultino dalla sua condotta pregressa, l’intermediario non è mai esonerato dall’assolvimento degli obblighi informativi.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 18153/20; depositata il 31 agosto)
CIVILE E PROCESSO
Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 18153/20.
Il Tribunale respingeva tutte le domande proposte dall’attrice contro la banca volte all’accertamento della nullità, inefficacia o annullamento del contratto di
negoziazione concluso fra le parti, nonché dei negozi attuativi del medesimo, ed alla condanna della stessa al pagamento di una somma.
Proposto appello, la Corte territoriale lo respingeva e l’attrice proponeva ricorso per cassazione lamentando, in particolare, l’inadempimento della banca dei
propri obblighi informativi, ritenuto irrilevante dai Giudici del merito per il solo fatto che ella aveva già operato investendo in titoli di pari rischio.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di affermare un nuovo principio di diritto con cui ha chiarito che «in tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario
non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento
degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n.
11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il
rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi
dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una
presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la
precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri
la prova contraria su di lui gravante».
Ritenuto, dunque, il ricorso fondato, la Suprema Corte lo ha accolto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in altra composizione.
 

duetto

Forumer storico
CONTRATTI BANCARI | 01 Settembre 2020
Anche l’investitore più esperto ha sempre diritto ad essere
informato sulle operazioni finanziarie
di La Redazione
In tema di intermediazione finanziaria, pur in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che
risultino dalla sua condotta pregressa, l’intermediario non è mai esonerato dall’assolvimento degli obblighi informativi.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 18153/20; depositata il 31 agosto)
CIVILE E PROCESSO
Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 18153/20.
Il Tribunale respingeva tutte le domande proposte dall’attrice contro la banca volte all’accertamento della nullità, inefficacia o annullamento del contratto di
negoziazione concluso fra le parti, nonché dei negozi attuativi del medesimo, ed alla condanna della stessa al pagamento di una somma.
Proposto appello, la Corte territoriale lo respingeva e l’attrice proponeva ricorso per cassazione lamentando, in particolare, l’inadempimento della banca dei
propri obblighi informativi, ritenuto irrilevante dai Giudici del merito per il solo fatto che ella aveva già operato investendo in titoli di pari rischio.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di affermare un nuovo principio di diritto con cui ha chiarito che «in tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario
non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento
degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n.
11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il
rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi
dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una
presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la
precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri
la prova contraria su di lui gravante».
Ritenuto, dunque, il ricorso fondato, la Suprema Corte lo ha accolto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in altra composizione.
Finalmente la Cassazione pone fine a questa diatriba sugli obblighi informativi anche in presenza di investitori "adusi" ad operazioni finanziarie.

In realtà anche questo aspetto ( ritenuto da alcuni erroneamente non pregnante ) era stato valutato in maniera ondiviga dai tribunali, valutandolo alcuni a favore dei clienti, altri a favore delle banche.

Ora si è posto un fermo da cui difficilmente potranno discostarsi i giudici di merito.

Grazie per averlo postato, caro etienne55
 

duetto

Forumer storico
Ricordo a tutti ( non più a me stesso in quanto ex possessore di obbligazioni Lehman Brothers - LBT ) che le Classi 3, 4 e 5 per il Por devono essere " satisfied in full ", il che ovviamente non vuol dire che devono essere soddisfatte integralmente ma vuol dire solo che devono essere soddisfatte con tutto il denaro disponibile man mano che si produce cash con la procedura fallimentare.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro.
 

duetto

Forumer storico
Importante decisione della Cassazione: spetta alla Corte dei Conti processare l'amministratore di un ente previdenziale privatizzato per il risarcimento del danno causato da gravi perdite per investimenti finanziari rischiosi.


I 65 milioni di euro si compongono delle seguenti 5 distinte "voci" di danno:





1) commissioni liquidate agli advisors per i titoli CDO - Collateralized Debt Obligation per euro 43.678.532;





2) spese legali per la rinegoziazione dei titoli CDO per euro 761.109,38;





3) spese legali inerenti ad azioni di rivalsa nei confronti delle banche emittenti i titoli CDO per euro 3.148.985,82;





4) minusvalenza realizzata in bilancio a seguito della dismissione dei titoli Saphir e dei titoli Anthracite per euro 17.590.641,74;





5) spese legali attinenti alla negoziazione dei titoli Lehman Brothers per euro 619.967,06.

 

etienne55

Nuovo forumer
Finalmente la Cassazione pone fine a questa diatriba sugli obblighi informativi anche in presenza di investitori "adusi" ad operazioni finanziarie.

In realtà anche questo aspetto ( ritenuto da alcuni erroneamente non pregnante ) era stato valutato in maniera ondiviga dai tribunali, valutandolo alcuni a favore dei clienti, altri a favore delle banche.

Ora si è posto un fermo da cui difficilmente potranno discostarsi i giudici di merito.

Grazie per averlo postato, caro etienne55
Grazie a te che mi hai tenuto informato sulle Lehman in tutti questi anni.......
 

duetto

Forumer storico
Honorable Shelley C. Chapman

Tuesday, September 15, 2020


11:00 AM
08-13555-scc Lehman Brothers Holdings Inc. Ch. 11
Adversary proceeding: 16-01284-scc Lehman Brothers Holdings Inc. v. Approved Funding Corp.
Status Conference
Adversary proceeding: 18-01790-scc Lehman Brothers Holdings Inc. v. APPROVED FUNDING CORP.
Status Conference


Prossimo appuntamento
 

duetto

Forumer storico
Honorable Shelley C. Chapman

Wednesday, September 16, 2020


***ALL HEARINGS BEFORE JUDGE CHAPMAN WILL BE HELD TELEPHONICALLY USING COURT SOLUTIONS. PLEASE REGISTER AT WWW.COURT-SOLUTIONS.COM***

10:00 AM
08-13555-scc Lehman Brothers Holdings Inc. Ch. 11
Adversary proceeding: 08-01420-scc Lehman Brothers Inc.
Omnibus Hearing

Adversary proceeding: 08-01420-scc Lehman Brothers Inc.
Doc #15142 Thirty-Second Application of Hughes Hubbard & Reed LLP for Allowance of Interim Compensation


A seguire il giorno successivo.
 

duetto

Forumer storico
September 2, 2020



Second Circuit’s Lehman Flip Clause Decision Continues the Expansion of the Bankruptcy Code Safe Harbors

III. Conclusion

The Second Circuit’s decision continues the recent amplification and expansion by various courts of the rights encompassed within the Bankruptcy Code safe harbors. Parties to safe harbored agreements now have more clarity on what the right to “liquidate” means in practice – and that right is more than mere math or calculating the quantum of a claim.


In this case, the Court interpreting the term liquidation to include the determination of priority and distribution of proceeds had a substantial impact, as LBSF was in the money upon termination but ended up receiving none of the approximately $1 billion that was distributed thereafter. The Court also clarified that the right “of” a swap participant encompasses the ability of collateral trustees acting under express authorizations to terminate transactions and liquidate collateral. Finally, the documentation of safe harbor-protected transactions is eased by the Court’s broad endorsement of incorporation by reference of other agreements


Notizia già postata a metà Agosto: qui troviamo le conclusioni della decisione!
 

duetto

Forumer storico
Crack Veneto Banca, Intesa Sanpaolo risarcirà pensionata barese
La donna aveva investito 100 mila euro nelle azioni dell’istituto poi fallito, su consiglio degli operatori di Banca Apulia, all’epoca controllata da Veneto Banca: l’obbligo del risarcimento spetta ora a Intesa San Paolo, che ha incorporato i «resti» di Veneto Banca

di Redazione Online
















L’arbitro per le controversie finanziarie della Consob ha condannato la banca Intesa Sanpaolo a risarcire circa 100 mila euro a una pensionata della provincia di Bari. La risparmiatrice aveva acquistato tra il 2009 e il 2014 attraverso Banca Apulia, ora incorporata in Intesa Sanpaolo, azioni di Veneto Banca, istituto di credito veneto che controllava la ex Banca Apulia, successivamente messo in liquidazione coatta amministrativa. Il crack di Veneto Banca, le cui azioni arrivarono a quotare anche oltre 40 euro per poi precipitare a zero euro, determinò l’azzeramento dei risparmi di molti cittadini.


L’arbitro Consob: la banca non informò dei rischi la risparmiatrice
L’arbitro Consob ha accolto le contestazioni della risparmiatrice che lamentava il mancato rispetto da parte della banca degli obblighi di informazione sulle caratteristiche delle azioni e sulla inadeguatezza dei titoli. «La decisone dell’arbitro Consob è importante sotto due profili - dichiara l’avvocato Massimo Melpignano, legale della risparmiatrice e responsabile nazionale Banca e Finanza di Konsumer Italia -: da un lato accerta le responsabilità della ex Banca Apulia nella vendita di titoli illiquidi e rischiosi e non adeguati al profilo della consumatrice, in questo caso pensionata. Dall’altra riconosce l’obbligo al risarcimento in capo a banca Intesa Sanpaolo e non alla vecchia Veneto banca, che è in liquidazione e con le casse vuote».






Ora non ho tempo di commentare questa notizia molto, molto importante.

Posso solo dire che anche la questione della clientela "adusa" agli acquisti di prodotti finanziari ed il perdurante obbligo informativo delle banche anche nei loro riguardi ha costituito negli anni passati campo di battaglia tra diversi modi di pensare e di interpretare la norma.

Anche qui ci vidi giusto, tanto da potermi attibuire, senza presunzione, buona parte ( non tutto, ovviamente ) del merito di questa decisione.
 

Users who are viewing this thread

Alto