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CONTRATTI BANCARI | 01 Settembre 2020
Anche l’investitore più esperto ha sempre diritto ad essere
informato sulle operazioni finanziarie
di La Redazione
In tema di intermediazione finanziaria, pur in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che
risultino dalla sua condotta pregressa, l’intermediario non è mai esonerato dall’assolvimento degli obblighi informativi.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 18153/20; depositata il 31 agosto)
CIVILE E PROCESSO
Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 18153/20.
Il Tribunale respingeva tutte le domande proposte dall’attrice contro la banca volte all’accertamento della nullità, inefficacia o annullamento del contratto di
negoziazione concluso fra le parti, nonché dei negozi attuativi del medesimo, ed alla condanna della stessa al pagamento di una somma.
Proposto appello, la Corte territoriale lo respingeva e l’attrice proponeva ricorso per cassazione lamentando, in particolare, l’inadempimento della banca dei
propri obblighi informativi, ritenuto irrilevante dai Giudici del merito per il solo fatto che ella aveva già operato investendo in titoli di pari rischio.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di affermare un nuovo principio di diritto con cui ha chiarito che «in tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario
non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento
degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n.
11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il
rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi
dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una
presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la
precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri
la prova contraria su di lui gravante».
Ritenuto, dunque, il ricorso fondato, la Suprema Corte lo ha accolto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in altra composizione.
Anche l’investitore più esperto ha sempre diritto ad essere
informato sulle operazioni finanziarie
di La Redazione
In tema di intermediazione finanziaria, pur in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che
risultino dalla sua condotta pregressa, l’intermediario non è mai esonerato dall’assolvimento degli obblighi informativi.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 18153/20; depositata il 31 agosto)
CIVILE E PROCESSO
Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 18153/20.
Il Tribunale respingeva tutte le domande proposte dall’attrice contro la banca volte all’accertamento della nullità, inefficacia o annullamento del contratto di
negoziazione concluso fra le parti, nonché dei negozi attuativi del medesimo, ed alla condanna della stessa al pagamento di una somma.
Proposto appello, la Corte territoriale lo respingeva e l’attrice proponeva ricorso per cassazione lamentando, in particolare, l’inadempimento della banca dei
propri obblighi informativi, ritenuto irrilevante dai Giudici del merito per il solo fatto che ella aveva già operato investendo in titoli di pari rischio.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di affermare un nuovo principio di diritto con cui ha chiarito che «in tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario
non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento
degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21 con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n.
11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il
rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi
dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una
presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la
precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri
la prova contraria su di lui gravante».
Ritenuto, dunque, il ricorso fondato, la Suprema Corte lo ha accolto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in altra composizione.