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La propensione al rischio dell'investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi di informazione
autore: Redazione Contenzioso-bancario.it
fonte: Contenzioso-bancario.it
del: 19/06/2020

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Cassazione civile - Sezione VI - Ordinanza del 15 giugno 2020, n. 11549
Cassazione civile - Sezione VI - Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24393
Cassazione civile - Sezione I - Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10286
Cassazione civile - Sezione I - Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8333
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La Cassazione interviene sugli obblighi informativi degli intermediari finanziari
autore: Redazione Contenzioso-bancario.it
fonte: Contenzioso-bancario.it
data: 13/02/2019

La propensione al rischio dell'investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi di informazione





La propensione al rischio dell'investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi di informazione
autore: Redazione Contenzioso-bancario.it
fonte: Contenzioso-bancario.it
del: 19/06/2020
Intermediazione finanziaria Banche


Servizi di investimento Obblighi informativi degli intermediari Rischio di investimento


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Secondo il vigente sistema normativo dei servizi di investimento, la sussistenza di una peculiare propensione al rischio dell'investitore non è ragione di esonero dell'intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione, né della relativa responsabilità; così come non lo è una sua eventuale "abitualità operativa".
La vigente normativa pone, invero, un'incisiva serie di doveri informativi a carico degli intermediari, con prescrizione che non è fine a sé stessa, ma è direttamente funzionale, per contro, a far acquisire al cliente l'effettiva consapevolezza dell'investimento, che viene concretamente in rilievo.
Poste le prescrizioni di cui al TUF e della disciplina regolamentare, come pure la specifica finalità di protezione del cliente, si deve comunque "ritenere che, nell'economia della singola operazione, l'obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli; per modo che, in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione".
Come ha correttamente riscontrato la pronuncia di Cass., n. 8333 del 2018, "che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli".
Ancor più a monte, peraltro, è ravvisabile un primo profilo di utilità degli obblighi d'informazione nei confronti del cliente particolarmente orientato verso investimenti di rischio.
"La prestazione dell'informazione circa margini e termini di rischio di una specifica operazione si pone come momento in sé funzionale a che l'investitore vada a considerare gli effettivi suoi interesse e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi. E non già - questo è il punto - rispetto all'astratto atteggiarsi di una categoria concettuale, secondo quanto per regola avviene nel momento del rilascio, da parte dell'investitore, della dichiarazione generale sui propri obiettivi di investimento. Bensì con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti" (cfr., in particolare, la pronuncia di Cass., n. 24393 del 2018).
Nemmeno la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, viene a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario. Come ha rilevato la già richiamata pronuncia n. 8333/2018, la "buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere".
Ché, anzi, proprio perché frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, la "buona conoscenza" dell'investitore ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell'intermediario.
Comunque non potrebbe essere considerata una "esimente" la circostanza che - nei confronti dell'investimento che propone al cliente (o anche che questi le chiede di effettuare, non mostrando le due ipotesi tratti differenziali in punto di doveri informativi) - l'intermediario sia sprovvisto di informazioni specifiche, come diverse da quelle "generalmente o facilmente accessibili del prodotto". La normativa vigente pone in capo all'intermediario un compito attivo, come appunto comprensivo del dovere di procurarsi le informazioni relative all'investimento su cui va a orientarsi l'investimento.
"Tanto più elevato è il rischio dell'investimento" - ha puntualmente sottolineato la decisione di Cass., n. 10286/2018 - "tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire".
Questi i chiarimenti della Cassazione civile - Sezione VI - Ordinanza del 15 giugno 2020, n. 11549.







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Bravo Etienne55: le pronunce dei tribunali ordinari devono uniformarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Per questo motivo, ma non solo, da circa un paio di anni si puo parlare ormai di giurisprudenza consolidata.

Noi possiamo vantarci del fatto che, sia su questo forum che su altri che lo hanno preceduto, abbiamo fatto da apripista a questa soluzione.

Soluzione logica e conseguente alle premesse di Patti Chiari.

Ricorderete quante volte mi sono scontrato con altri forumer quando affermavo che non contro Patti Chiari direttamente bisognasse andare ma contro le banche e l'uso ( e l abuso ) che queste nel tempo hanno fatto di Patti Chiari. Se non ricordo male, tu stesso ne sei stato testimone quando avevo un altro nickname sul fol.

Scusate , ma sto scrivendo con una tastiera inglese.
 
Ultima modifica:

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Forumer storico
Docket # 60696
Filed Jun 29 2020

Transfer Agreement FRBP. Transferors: Granite Finance Ltd. (Claim No. 62740, Amount $2,268,400.97) To Mr. Kors W. van der Werf filed by Kors W. van der Werf. (Lopez, Mary)


Debtor: 08-13555 Lehman Brothers Holdings Inc.
 

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Forumer storico
Domani, 1 luglio 2020, udieza importante per LBHI.

Fino al 13 Luglio non è prevista ( al momento ) nessuna ulteriore udienza su Lehman Brothers presso il Tribunale fallimentare di New York . giudice Chapman .
 

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Forumer storico
Come sapete, continuo a seguire ancora anche la procedura olandese.

Ovviamente, non perchè possa interessare direttamente noi, ma solo a fini statistici.

E' ferma al 7 Aprile 2020.
 

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Forumer storico
Docket # 60698
Filed Jun 30 2020

Operating Report : May 2020 Post-Effective Operating Report Filed by Garrett A. Fail on behalf of Lehman Brothers Holdings Inc.. (Fail, Garrett)


Debtor: 08-13555 Lehman Brothers Holdings Inc.
 

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Honorable Shelley C. Chapman

Wednesday, July 01, 2020

10:00 AM


Doc #66 Motion for an Order Approving Settlement Agreement with The Law Office of Charles A. Higgs
08-13555-scc Lehman Brothers Holdings Inc. Ch. 11
Doc #59936 Motion of the Plan Administrator for an Order in Aide of Execution of the Modified Third Amended Joint Chapter 11 Plan of Lehman Brothers Holdings Inc. and Its Affiliated Debtors

Adjourned

:eek::oops::rolleyes::mad:
 

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Forumer storico
Honorable Shelley C. Chapman

Tuesday, July 14, 2020


10:00 AM
08-13555-scc Lehman Brothers Holdings Inc. Ch. 11
Doc# 60632 Motion to Authorize Motion in Aid of Alternative Dispute Resolution Procedures Order for Indemnification Claims of the Debtors Against Mortgage Loan Sellers
 

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Forumer storico
Come inquadrare il rinvio di ieri?

Questo tira e molla che riguarda, tra l'altro, il surplus della procedura LBIE/LBI non sorprende ma ha alquanto scocciato.

Evidentemente il giudice non riesce a trovare la quadra.

E restiamo in fiduciosa attesa!

IMHO
 

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