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La propensione al rischio dell'investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi di informazione
autore:
Redazione Contenzioso-bancario.it
fonte:
Contenzioso-bancario.it
del:
19/06/2020
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Cassazione civile - Sezione I - Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8333
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La Cassazione interviene sugli obblighi informativi degli intermediari finanziari
autore:
Redazione Contenzioso-bancario.it
fonte:
Contenzioso-bancario.it
data:
13/02/2019
La propensione al rischio dell'investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi di informazione
La propensione al rischio dell'investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi di informazione
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Redazione Contenzioso-bancario.it
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Contenzioso-bancario.it
del:
19/06/2020
Intermediazione finanziaria Banche
Servizi di investimento Obblighi informativi degli intermediari Rischio di investimento
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Secondo il vigente sistema normativo dei servizi di investimento, la sussistenza di una peculiare propensione al rischio dell'investitore non è ragione di esonero dell'intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione, né della relativa responsabilità; così come non lo è una sua eventuale "abitualità operativa".
La vigente normativa pone, invero, un'incisiva serie di doveri informativi a carico degli intermediari, con prescrizione che non è fine a sé stessa, ma è direttamente funzionale, per contro, a far acquisire al cliente l'effettiva consapevolezza dell'investimento, che viene concretamente in rilievo.
Poste le prescrizioni di cui al TUF e della disciplina regolamentare, come pure la specifica finalità di protezione del cliente, si deve comunque "ritenere che, nell'economia della singola operazione, l'obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli; per modo che, in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione".
Come ha correttamente riscontrato la pronuncia di Cass.,
n. 8333 del 2018, "che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli".
Ancor più a monte, peraltro, è ravvisabile un primo profilo di utilità degli obblighi d'informazione nei confronti del cliente particolarmente orientato verso investimenti di rischio.
"La prestazione dell'informazione circa margini e termini di rischio di una specifica operazione si pone come momento in sé funzionale a che l'investitore vada a considerare gli effettivi suoi interesse e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi. E non già - questo è il punto - rispetto all'astratto atteggiarsi di una categoria concettuale, secondo quanto per regola avviene nel momento del rilascio, da parte dell'investitore, della dichiarazione generale sui propri obiettivi di investimento. Bensì con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti" (cfr., in particolare, la pronuncia di
Cass., n. 24393 del 2018).
Nemmeno la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, viene a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario. Come ha rilevato la già richiamata pronuncia
n. 8333/2018, la "buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere".
Ché, anzi, proprio perché frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, la "buona conoscenza" dell'investitore ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell'intermediario.
Comunque non potrebbe essere considerata una "esimente" la circostanza che - nei confronti dell'investimento che propone al cliente (o anche che questi le chiede di effettuare, non mostrando le due ipotesi tratti differenziali in punto di doveri informativi) - l'intermediario sia sprovvisto di informazioni specifiche, come diverse da quelle "generalmente o facilmente accessibili del prodotto". La normativa vigente pone in capo all'intermediario un compito attivo, come appunto comprensivo del dovere di procurarsi le informazioni relative all'investimento su cui va a orientarsi l'investimento.
"Tanto più elevato è il rischio dell'investimento" - ha puntualmente sottolineato la decisione di
Cass., n. 10286/2018 - "tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire".
Questi i chiarimenti della Cassazione civile - Sezione VI - Ordinanza del
15 giugno 2020, n. 11549.
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