LEHMAN BROTHERS QUARTO ATTO (1 Viewer)

duetto

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Docket # 59974

Filed Oct 07 2019

Transfer Agreement FRBP. Partial Transfer Agreement 3001 (e) 2 Transferors: Sculptor Holdings II S.a.r.l. (Claim No. 5233, Amount $1,947,960.00) To Deutsche Bank AG, London Branch filed by Joshua Dorchak on behalf of Deutsche Bank AG, London Branch. (Dorchak, Joshua)
Debtor: 08-13555 Lehman Brothers Holdings Inc.
 

duetto

Forumer storico
07/10/2019

Bond Lehman: ultimi orientamenti della Corte d’Appello di Venezia

Corte d’Appello di Venezia, 18 giugno 2019, n. 2550 – Pres. Bazzo, Rel. Valle
segnalato da: Avv.ti Luca Zamagni e Matteo Acciari, Axiis Network Legale

In tema di legittimazione ad agire in capo agli investitori, in presenza di una pattuizione del contratto quadro di negoziazione secondo cui quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva, non è dirimente che l’ordine d’acquisto sia stato sottoscritto da soltanto uno degli investitori, essendo pertanto legittimato all’azione anche l’altro, tanto più quando si evinca dalla documentazione contrattuale che l’intermediario finanziario ha sempre individuato in entrambi i contraenti gli acquirenti dei titoli.

Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 20617/2017), deve conferirsi natura negoziale al singolo ordine d’investimento, il quale è pertanto autonomamente risolvibile in caso di inadempimento dell’intermediario finanziario ai propri obblighi di informazione (ovvero anche, ricorrendone le condizioni, annullabile per errore).

In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di servizi di investimento ex art. 1 comma 5 D.Lgs. n. 58/1998, ossia mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 58/1998 e 27 e seguenti del Reg. Consob n. 16190/2007.

In tema di negoziazione di obbligazioni Lehman Brothers, il valore di capitalizzazione della società emittente, l’incremento delle passività ed il deterioramento dell’indice di liquidità (dati desumibili dall’analisi dei bilanci del quinquennio precedente l’acquisto dei titoli), nonché l’andamento del derivato sul rischio di credito (credit default swap) associato a dette obbligazioni, costituiscono elementi significativi ai fini di una adeguata valutazione del rischio e, in quanto tali, dovevano essere dapprima esaminati dall’intermediario e quindi rappresentanti agli investitori in modo appropriato e comprensibile, così da consentire loro di compiere in modo concreto ed effettivo un’autonoma valutazione del rischio e quindi di adottare decisioni di investimento adeguatamente informate e consapevoli.


L’inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario rileva in termini di inadempimento di non scarsa importanza sulle obbligazioni inerenti la prestazioni di servizi di investimento e comporta la risoluzione dell’operazione. In tale prospettiva non ha rilevanza stabilire se gli investitori, ove adeguatamente informati circa la reale rischiosità del titolo, avrebbero ugualmente dato corso all’acquisto o meno. L’inadempimento all’obbligo informativo è infatti di per sé solo sufficiente a fondare la domanda di risoluzione del contratto, atteso che la condotta dell’intermediario integra ex se la lesione dell’interesse tutelato.

Sentenze e giurisprudenza su temi di diritto bancario, finanziario, societario e fiscale


E' esattamente quanto sostenevo già nel 2010: chi mi segue da tempo ne è testimone!!
 

etienne55

Nuovo forumer
07/10/2019

Bond Lehman: ultimi orientamenti della Corte d’Appello di Venezia

Corte d’Appello di Venezia, 18 giugno 2019, n. 2550 – Pres. Bazzo, Rel. Valle
segnalato da: Avv.ti Luca Zamagni e Matteo Acciari, Axiis Network Legale

In tema di legittimazione ad agire in capo agli investitori, in presenza di una pattuizione del contratto quadro di negoziazione secondo cui quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva, non è dirimente che l’ordine d’acquisto sia stato sottoscritto da soltanto uno degli investitori, essendo pertanto legittimato all’azione anche l’altro, tanto più quando si evinca dalla documentazione contrattuale che l’intermediario finanziario ha sempre individuato in entrambi i contraenti gli acquirenti dei titoli.

Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 20617/2017), deve conferirsi natura negoziale al singolo ordine d’investimento, il quale è pertanto autonomamente risolvibile in caso di inadempimento dell’intermediario finanziario ai propri obblighi di informazione (ovvero anche, ricorrendone le condizioni, annullabile per errore).

In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di servizi di investimento ex art. 1 comma 5 D.Lgs. n. 58/1998, ossia mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 58/1998 e 27 e seguenti del Reg. Consob n. 16190/2007.

In tema di negoziazione di obbligazioni Lehman Brothers, il valore di capitalizzazione della società emittente, l’incremento delle passività ed il deterioramento dell’indice di liquidità (dati desumibili dall’analisi dei bilanci del quinquennio precedente l’acquisto dei titoli), nonché l’andamento del derivato sul rischio di credito (credit default swap) associato a dette obbligazioni, costituiscono elementi significativi ai fini di una adeguata valutazione del rischio e, in quanto tali, dovevano essere dapprima esaminati dall’intermediario e quindi rappresentanti agli investitori in modo appropriato e comprensibile, così da consentire loro di compiere in modo concreto ed effettivo un’autonoma valutazione del rischio e quindi di adottare decisioni di investimento adeguatamente informate e consapevoli.


L’inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario rileva in termini di inadempimento di non scarsa importanza sulle obbligazioni inerenti la prestazioni di servizi di investimento e comporta la risoluzione dell’operazione. In tale prospettiva non ha rilevanza stabilire se gli investitori, ove adeguatamente informati circa la reale rischiosità del titolo, avrebbero ugualmente dato corso all’acquisto o meno. L’inadempimento all’obbligo informativo è infatti di per sé solo sufficiente a fondare la domanda di risoluzione del contratto, atteso che la condotta dell’intermediario integra ex se la lesione dell’interesse tutelato.

Sentenze e giurisprudenza su temi di diritto bancario, finanziario, societario e fiscale


E' esattamente quanto sostenevo già nel 2010: chi mi segue da tempo ne è testimone!!
 

etienne55

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Se la Banca era iscritta al Consorzio dell'Abi Patti Chiari il fatto di dover informare il cliente era ancora piu' dirimente
 

duetto

Forumer storico
Barclays Capital moves in to Lehman Brother's NY building
barclays1_997895i.jpg
 

duetto

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Substitute Notes

Original Currency

XS1932636159

Nominal Amount (USD) 19,648,952,905.00

Distribution Amount (USD) 40,868,268.00


Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in liquidation (LBT): Proposed distribution to Holders of Substitute Notes on 8October 2019, LBT distributed Available Cash to Holders of Substitute Notes as set forth in the table below.

This distribution on Substitute Notes is made in accordance with and is subject to the Composition Plan and the terms and conditions of the Substitute Notes. In accordance with Article 5 of the Terms and Conditions of the Substitute Notes, LBT will make distributions in U.S. Dollars only
 

carlamed

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Buongiorno a tutti
Chiedendo scusa per l'intrusione con altro argomento invio per conoscenza se qualcuno fosse interessato
Un saluto a Duetto sempre grazie per la tua disponibilità.


E' stata fissata per il 13 dicembre al teatro Il Maggiore di Verbania l'udienza preliminare del processo Veneto Banca. Risolto il problema di trovare un luogo adeguato a contenere tutte le parti che potranno essere presenti: 41 imputati con i propri avvocati, e le parti civili, al momento 43, con i rispettivi legali. In accordo con il Comune, l'udienza si svolgerà nel foyer del teatro dove ci sarà lo spazio necessario. L'accusa è di truffa aggravata. Sul banco degli imputati ci saranno i vertici della banca, i direttori delle filiali del territorio e gli impiegati agli sportelli. L'indagine della Guardia di Finanza è stata coordinata dalla pm Sveva De Liguoro. Secondo la Procura, sarebbero stati tutti responsabili di aver venduto pacchetti finanziari ai clienti senza rispettare i profili di rischio. I risparmi investiti, spesso cifre importanti,andarono in fumo con il crac della banca. L'udienza si sarebbe dovuta aprire a maggio alla scuola di polizia penitenziaria, ma all'ultimo era stata rinviata a data da destinarsi.
 

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