LEHMAN BROTHERS QUARTO ATTO (9 lettori)

duetto

Forumer storico
Comunque, aspettiamo e vediamo in cosa si potrebbe concretizzare per noi questo eventuale cambio di rotta.

La cosa che mi lascia dubbioso è il riferimento alla sola LBT.

 

duetto

Forumer storico
Sussiste in capo all’intermediario finanziario un obbligo di informazione di tipo continuativo

Cassazione Civile, Sez. I, 18 giugno 2018, n. 15936 – Pres. Giancola, Rel. Di Marzio

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su una controversia in materia di danno da investimento in obbligazioni Lehman Brothers, ribadisce il principio secondo cui gli obblighi informativi in capo all’intermediario perdurino anche in corso di esecuzione del rapporto.

Tale obbligo d’informazione di tipo continuativo risulta fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore (come l’art. 21 TUF, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che i soggetti abilitati devono “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, ma anche sugli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. È infatti determinante per l’investitore entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l’iniziale grado di rischio collegato all’investimento, ma che consentano anche di assumere le scelte relative alla successiva gestione dello stesso, così da impedire gravose perdite per l’investitore in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo (principio affermato già dalle Sezioni Unite, n. 26725 del 2007).

Nel caso di specie, il cliente, in epoca successiva all’acquisto, era venuto a conoscenza della difficile situazione della società emittente i titoli obbligazionari ma non aveva provveduto a liquidare il proprio investimento, anche a causa delle rassicurazioni dell’intermediario. L’inadempimento dell’intermediario è duplice: in primo luogo per non aver esplicitato con chiarezza la situazione del titolo e del mercato all’investitore, che aveva infatti appreso tali informazioni da fonti diverse. In secondo luogo, per essersi limitato a riconfermare le informazioni originariamente fornite, mancando qualsivoglia diligente approfondimento nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute dal cliente. A parere della Corte di Cassazione, la Corte territoriale aveva quindi correttamente accertato la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento dell’intermediario e danno subito dall’investitore.

Sussiste in capo all’intermediario finanziario un obbligo di informazione di tipo continuativo
 

carlo27

Nuovo forumer
LBT are exploring various strategies to, among other things, facilitate the consolidation of the LBT creditor base.
Secondo te Duetto cosa intendono per "consolidamento"?
a) Liquidazione di una cifra forfettaria a chiusura di ogni pendenza
b) Passaggio del debito a società terza che si incaricherà di estinguere in toto il debito
c) Fine dei rimborsi a qualsiasi titolo
Grazie per il tuo sempre qualificato parere. Per me è la a).
 

duetto

Forumer storico
Secondo te Duetto cosa intendono per "consolidamento"?
a) Liquidazione di una cifra forfettaria a chiusura di ogni pendenza
b) Passaggio del debito a società terza che si incaricherà di estinguere in toto il debito
c) Fine dei rimborsi a qualsiasi titolo
Grazie per il tuo sempre qualificato parere. Per me è la a).
Stando ai rumors rinvenienti da NY già verso la fine di Maggio, confermati dalla notizia di sabato, escluderei categoricamente la terza eventualità.

Tenderei ad alidere pure la seconda, anche se mi auguro di essere smentito, perchè la cosiddetta terza società non sarebbe altro che Lamco, sulle cui vicissitudini vi ho ampiamente informato.

Rimane la prima ipotesi: in effetti, sarebbe quello che viene accreditato da fonti generalmente ben informate. Ma c'è un vulnus: se ne parla solo in riferimento a LBT. E questo non depone a favore di una soluzione globale e praticabile.

Ma dobbiamo attendere ancora per contornare meglio questa eventualità.
 

duetto

Forumer storico
Docket # 58372

Filed Jul 06 2018

Transfer Agreement FRBP. Transfer Agreement 3001 (e) 2 Transferors: Credit Suisse AG (Claim No. 55829) To Credit Suisse AG, Hong Kong Branch filed by Stephanie R. Sweeney on behalf of Credit Suisse AG, Hong Kong Branch. (Sweeney, Stephanie)
Debtor: 08-13555 Lehman Brothers Holdings Inc.
 

duetto

Forumer storico
La responsabilità della banca per gli investimenti su obbligazioni Lehman

La recentissima sentenza n. 15396 del 18 giugno 2018 si è espressa su un tema molto interessante concernente le obbligazioni Lehman Brothers, sancendo definitivamente l’illegittimità del comportamento della banca che, violando gli obblighi informativi posti a suo carico, induce il cliente all’acquisto di titoli concernenti una società emittente in grave situazione economico-finanziaria.

Nello specifico, nel corso del 2001 un cliente aveva stipulato un contratto di deposito titoli con l’Istituto di credito Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a..

Nel mese di febbraio 2008, in occasione della scadenza di un’operazione di pronti contro termine, il medesimo si era recato presso la Banca con l’intento di reinvestire la somma, ormai prossima alla liquidazione e, in tale occasione, gli era stato prospettato l’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers.

In ragione del rapporto pluriennale e della fiducia riposta nell’operato dell’Istituto, il cliente aveva quindi sottoscritto un ordine avente ad oggetto le citate obbligazioni emesse da Lehman Brothers Holding Inc., prevedendo l’acquisto di nominali euro 100.000,00, pari ad un investimento complessivo di euro 99.591,08.

Nell’ordine d’acquisto la Banca aveva dichiarato che tali obbligazioni erano poco rischiose e si era obbligata ad avvisare tempestivamente il cliente ove si fosse verificata una variazione significativa del livello di rischio. Tuttavia, a seguito del noto defaultdel gruppo Lehman, il cliente aveva perso gran parte del capitale investito.

Alla luce di tali eventi, l’investitore aveva quindi adito la competente Autorità giudiziaria e instaurato un contenzioso con la banca, risultando vittorioso sia in primo che in secondo grado.

A fronte di tale esito, Intesa San Paolo aveva depositato ricorso in Cassazione che analogamente ha rigettato le doglianze avanzate per il seguente ordine di motivi.

Innanzitutto, nel testo della sentenza è stato, in via preliminare, chiarito come le operazioni di pronto contro termine oggetto di precedente contrattazione da parte del cliente fossero connotate da un rischio assai contenuto rispetto ai titoli Lehman.

Degli stessi la banca aveva oltretutto omesso di illustrare gli effettivi rischi e di riferire che concernessero obbligazioni provenienti da una banca d’affari americana costretta ad operare in un mercato in crescente difficoltà a causa della crisi dei mutui subprime, addirittura prospettando la sostanziale equivalenza di tale investimento ad un’operazione di pronto contro termine.

Orbene, sul punto la Corte di Cassazione ha decretato l’esistenza dello specifico obbligo dell’intermediario finanziario di fornire al cliente una dettagliata informazione circa i titoli mobiliari, con particolare riferimento alla natura degli stessi e ai caratteri propri dell’emittente.

Nel caso specifico, è incontestato come questa informazione non fosse stata fornita al cliente, risultando integrato l’inadempimento della Banca nell’assolvere al proprio dovere di informazione e astensione da qualsivoglia servizio di investimento rischioso.

Nel valutare correttamente che le informazioni fornite dall’intermediario fossero state insufficienti a far comprendere all’investitore la differente natura dei titoli oggetto dell’acquisto, la Suprema Corte ha affrontato inoltre la questione inerente al profilo di rischio dell’investitore, confermando la bassa propensione al rischio del medesimo ed escludendo, pure, che la pregressa operatività del cliente fosse indicativa dell’assunzione di un più elevato profilo, tale da rendere insussistente il nesso di causalità tra la violazione degli obblighi informativi e il danno.

Nel caso in esame, è stato quindi pienamente riconosciuta e accertata la sussistenza del predetto nesso di causalità tra l’inadempimento dei doveri di informazione e la cospicua perdita subita dal cliente posto che la Banca si era limitata a riconfermare le informazioni originariamente fornite, mancando qualsivoglia diligente approfondimento nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute dal cliente, in palese violazione dell’art. 21 T.U.F., comma primo, lett. b), il quale stabilisce che i soggetti abilitati devono “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.

A tal proposito, si rammenta il noto principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui “anche l’obbligo dell’intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, permane attuale durante l’intera fase esecutiva del rapporto e si rinnova ogni qual volta la natura o l’entità della singola operazione lo richieda, per l’ovvia considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo” (Cass. Civ. SS.UU., n. 26725/2007).

Tale orientamento giurisprudenziale è stato peraltro arricchito da ulteriori importanti interventi, i quali, muovendo dal dato normativo, hanno affermato che l’obbligo d’informazione di tipo continuativo è chiaramente fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore, ma anche sugli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Si tratta di una pronuncia che acclara l’immanenza nel nostro ordinamento di principi – a tutela dell’investitore – poi positivamente introdotti dalla Mifid2, all’inizio di quest’anno.

Ebbene, in considerazione della circostanza per cui la Banca non aveva esplicitato con chiarezza all’investitore la situazione del titolo e del mercato, non mancando di fornire generiche rassicurazioni al cliente e nemmeno mettendo il medesimo nella condizione di valutare correttamente la criticità del caso, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Intesa San Paolo, confermando la condanna della banca a risarcire il cliente della somma di euro 97.439,97, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.

http://www.icontributidellesperto.it/?p=2809
 

duetto

Forumer storico
Tale orientamento giurisprudenziale è stato peraltro arricchito da ulteriori importanti interventi, i quali, muovendo dal dato normativo, hanno affermato che l’obbligo d’informazione di tipo continuativo è chiaramente fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore, ma anche sugli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Questo, uno dei capisaldi: quante lotte su questo principio sull'altro lido. Chissà cosa ne penseranno, ora!!!
 

duetto

Forumer storico
The Fed And Lehman Brothers by Laurence Ball

He conservatively estimates the assets available to pledge as collateral for a new loan from the Fed totaled $118 billion. Lehman’s ultimate need for funds, again conservatively estimated, probably reached $84 billion. In that difference, in the amount of available assets above Lehman’s borrowing needs, Ball makes the case that this was a liquidity problem, not an insolvency problem.

http://www.bankers-anonymous.com/book/book-review-the-fed-and-lehman-brothers-by-laurence-ball/
 

Users who are viewing this thread

Alto