La Locazione (1 Viewer)

ricpast

Sono un tipo serio
Controllate sempre che tipo di fidejussione offrono...
con o senza beneficio della preventiva escussione???
Sul sito non è scritto niente.
Ricordo che nel caso di fidejussione con beneficio della preventiva escussione, il creditore non può agire in esecutivis contro il garante, se non dopo aver agito contro il garantito. Questo significa che vi sarà un allungamento di tempi e maggiorazione di costi per il creditore.
I costi della procedura esecutiva nei confronti del garantito, ancorchè infruttuosa, come i costi della procedura di sfratto non sono addebitabili al fidejussore.


Hai fatto benissimo a ricordarlo!

:)

Fidejussioni si ma sempre e comunque:

- fidejussione BANCARIA (cioè emessa da Istituto Bancario - meglio se primario) e mai ASSICURATIVA (se il conduttore non ha pagato le commissioni all'assicurazione - cioè il premio - la garanzia non è valida e voi avete carta straccia in mano...)

- senza beneficio della preventiva escussione (si cita un articolo del c.c. che il ns avvocato del forum ci ricorderà ;) ).

;)
 

AranciaMeccanica

ecchetelodicoafare...
Hai fatto benissimo a ricordarlo!

:)

Fidejussioni si ma sempre e comunque:

- fidejussione BANCARIA (cioè emessa da Istituto Bancario - meglio se primario) e mai ASSICURATIVA (se il conduttore non ha pagato le commissioni all'assicurazione - cioè il premio - la garanzia non è valida e voi avete carta straccia in mano...)

- senza beneficio della preventiva escussione (si cita un articolo del c.c. che il ns avvocato del forum ci ricorderà ;) ).

;)
al momento l'articolo non lo ricordo :D l'importante è il concetto....
cmq noto una certa riluttanza delle compagie e banche a emettre questo tipo di fidejussioni
 

AranciaMeccanica

ecchetelodicoafare...
posto qui una domanda su contratto di locazione, forse è + attinente rispetto al 3d delle aste..

poniamo che io acquisti un immobile (che l'acquisti all'asta o meno penso non sia rilevante) e ci sia un inquilino che ha un canone di locazione irrisorio (o addirittura che sia lo stesso pignorato dell'asta che si è autopagato il canone in una unica soluzione anni prima), leggendo una perizia ho trovato che:


Detto canone risulta certamente inferiore ad 1/3 del giusto prezzo. Pertanto a giudizio dello scrivente si configura la possibilità da parte dell’eventuale acquirente dell’applicabilità del 3° comma dell’art. 2923 C.C. che recita tra l’altro quanto di seguito:

“... in ogni caso l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di 1/3 al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni...”

è fattivile? con che tempi e costi medi, si può ipotizzare?
devi fare sempre e cmq una causa civile a parte per ottenere un provvedimento del genere
 

ricpast

Sono un tipo serio
al momento l'articolo non lo ricordo :D l'importante è il concetto....
cmq noto una certa riluttanza delle compagie e banche a emettre questo tipo di fidejussioni

La sottoscritta
NOME DELLA BANCA dichiara altresì di rinunziare all’onere di una
tempestiva e diligente escussione dell’obbligato principale di cui all’art.1957 C.C.
intendendo rimanere obbligato, in deroga a questa disposizione, anche se il
beneficiario della garanzia non ha proposto o non ha continuato la sua istanza contro

il debitore principale.

:cool:
 

AranciaMeccanica

ecchetelodicoafare...
:up:
La sottoscritta
NOME DELLA BANCA dichiara altresì di rinunziare all’onere di una
tempestiva e diligente escussione dell’obbligato principale di cui all’art.1957 C.C.
intendendo rimanere obbligato, in deroga a questa disposizione, anche se il
beneficiario della garanzia non ha proposto o non ha continuato la sua istanza contro

il debitore principale.

:cool:
 

messimo

Guest
ragazzi una curiosità, che programma usate per la gestione delle locazioni? gratuito o a pagamento? fai da te o apposito?

... io uso excel diviso in entrate e uscite
 

ricpast

Sono un tipo serio
ragazzi una curiosità, che programma usate per la gestione delle locazioni? gratuito o a pagamento? fai da te o apposito?

... io uso excel diviso in entrate e uscite

Excel è la mia ossessione

lavorativa
e personale

:lol:

senza di lui sarei una persona smarrita.

Non ho più ricordo di come si faccia un calcolo a mente nè come si scriva sulla carta....

:titanic::ciao:
 

Olliver

Nuovo forumer
Ecco fatto

CONFEDILIZIA.IT

Servizio Garanzia Affitto

L'innovativo sostituto del deposito cauzionale.

Il Servizio Garanzia Affitto è una garanzia rilasciata dalla Banca al cliente che intende sottoscrivere un contratto di locazione, sia ad uso abitativo sia ad uso non abitativo, a favore del proprietario dell'immobile, sostituendo il tradizionale deposito cauzionale.

Fideiussioni_57533029.jpg
A chi si rivolge?Il Servizio Garanzia Affitto si rivolge ai clienti che intendono sottoscrivere un contratto di locazione con un proprietario iscritto a Confedilizia.


Quali sono le caratteristiche?
  • Fideiussione applicabile a tutte le tipologie di contratto di locazione:
    abitativo e non abitativo.
  • Importo garantito: pari a 12 mensilità del canone locativo iniziale.
  • Durata: collegata alla lunghezza del contratto d'affitto
    e comunque non superiore a 120 mesi.
  • Il proprietario dell'immobile deve essere necessariamente associato alla Confedilizia.
La fideiussione si distingue per:
  • Semplicità: facilita la stipula del tuo contratto d'affitto.
  • Accessibilità: consente di liberarti dal versamento del deposito cauzionale, evitando l'immobilizzo delle tradizionali tre mensilità.
  • Condizioni particolarmente agevolate.
Quali sono le condizioni?Servizio Garanzia Affitto
DurataLocazione ad uso abitativo:
durata del contratto di locazione + 1 anno. Locazione ad uso non abitativo:
durata del contratto di locazione con un massimo di 120 mesi.
Importo garantito12 mensilità del canone locativo iniziale.Commissione annua1,40% del canone di locazione iniziale con un minimo di 20 euro.Spese per apertura credito20 euro al momento della sottoscrizione del servizio.Spese tenuta conto e altri oneriNessuna
tratto da sito internet Intesa Sanpaolo

Credo che mi andrò ad informare perchè la cosa mi sembra interessante...
La commissione del 1,40% è sul primo canone mensile? o annuale?
E mi confermate, perchè francamente non sono riuscito a trovare info a riguardo, che essendo una fidejussione bancaria, in caso di mancato pagamento da parte del locatario, la banca mi garantisce la somma dovuta senza doversi prima rivalere sul debitore?
 

ricpast

Sono un tipo serio
Credo che mi andrò ad informare perchè la cosa mi sembra interessante...
La commissione del 1,40% è sul primo canone mensile? o annuale?
E mi confermate, perchè francamente non sono riuscito a trovare info a riguardo, che essendo una fidejussione bancaria, in caso di mancato pagamento da parte del locatario, la banca mi garantisce la somma dovuta senza doversi prima rivalere sul debitore?

La commisione è sicuramente su base annua e calcolata sull'importo garantito dalla fidejussione.

La fidejussione è escutibile (l'operazione che fai quando richiedi alla banca i soldi si chiama "escussione") a prima semplice domanda e senza l'obbligo della preventiva azione sul debitore principale SOLO SE E' ESPLICITAMENTE INDICATO NEL TESTO DELLA FIDEJUSSIONE.

Ergo: attenzione LETTERALE a quanto c'è scritto nella fidejussione stessa!

leggi sopra che avevo postato la frase esatta che deve essere riportata relativamente al riferimento dell'articolo del codice civile affinchè tu, beneficiario, non abbia l'obbligo di aver agito preventivamente verso il conduttore prima di escutere.
 

Olliver

Nuovo forumer
La commisione è sicuramente su base annua e calcolata sull'importo garantito dalla fidejussione.

La fidejussione è escutibile (l'operazione che fai quando richiedi alla banca i soldi si chiama "escussione") a prima semplice domanda e senza l'obbligo della preventiva azione sul debitore principale SOLO SE E' ESPLICITAMENTE INDICATO NEL TESTO DELLA FIDEJUSSIONE.

Ergo: attenzione LETTERALE a quanto c'è scritto nella fidejussione stessa!

leggi sopra che avevo postato la frase esatta che deve essere riportata relativamente al riferimento dell'articolo del codice civile affinchè tu, beneficiario, non abbia l'obbligo di aver agito preventivamente verso il conduttore prima di escutere.

Perfetto! Grazie!
 

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