La consulenza in investimenti in strumenti finanziari (1 Viewer)

giuseppe.d'orta

Forumer storico
L' attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari - già ricompresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. 1/1991 - è stata sottratta alla riserva di attività con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996 e ciò seguendo l'impostazione della direttiva comunitaria 93/22/CEE che ricomprende tale attività nell'elenco dei servizi accessori di cui alla Sezione C dell'allegato alla direttiva medesima.



Passo interessante di una comunicazione:

si chiarisce che non esistono regole specifiche al di là di quelle dettate dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi previsti dal medesimo decreto, e che i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono obbligati al rispetto delle regole suddette, dovendo comunque - applicandosi in materia le norme del diritto comune - usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta.

La comunicazione è la: Comunicazione n. DI/30441 del 21-4-2000


http://www.consob.it/xp-cgi/cgixpd....xt=98080600&q_argomento= nor&q_argomento= nor


Da un lato, si stabilisce che chi non è intermediario autorizzato non deve rispettare necessariamente gli articoli 21 e 23 del T.U.F., e si stabilisce che deve utilizzare la diligenza e la professionalità richieste dal caso. Se, però, si rispettano tutti i canoni disposti dal T.U.F., si evita ogni possibile equivoco su come stabilire la diligenza e la professionalità, secondo me, ed è quindi un modo per garantirsi da ogni contestazione futura.




Ecco le caratteristiche che la consulenza deve avere per essere considerata servizio accessorio: in mancanza di anche uno solo dei requisiti sottoindicati la consulenza è comunque lecita (sempre che non vada ad infrangere la regolamentazione in materia, ovvio), ma non è inquadrata come servizio accessorio.

Al riguardo, si rammenta che la scrivente Commissione ha avuto modo di chiarire (...) che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare, essa è caratterizzata:
a) dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
b) dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
c) dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
d) dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
Costituisce eccezione al sopra delineato schema generale del servizio la consulenza prestata dal promotore di servizi finanziari, cui, ai sensi dell'art. 80, lettera a), del regolamento Consob n. 11522/1998 (1), è consentito esercitare tale attività solo per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.

Nel momento in cui la consulenza viene inquadrata come servizio accessorio, rientra nella legislazione in tema di servizi, ovviamente.

Gli articoli del T.U.F. che fanno al caso sono l’articolo 21 (criteri generali) e l’articolo 23 (contratti), presenti nel II capo (svolgimento dei servizi), per quanto applicabili.

L’articolo 21 è applicabile per tutto il comma 1 (diligenza, correttezza e trasparenza, salvaguardia del cliente, e tutto ciò che ne consegue) . Il comma 2, invece, non è applicabile (agire in nome e per conto del cliente, ed infatti sono indicate le banche, le sgr, ecc.).

L’articolo 23 è applicabile interamente (il comma 4 è inutile al nostro caso, ovviamente).
Particolare attenzione al comma 6 (onere della prova a carico del soggetto che presta il servizio e non a carico del cliente): si tratta della vera, grande differenza tra la prestazione del servizio accessorio di consulenza e la prestazione di consulenza non rientrante nei parametri stabiliti dalla Consob, ed è soprattutto su questo comma che si deve incentrare la decisione su quale tipologia di consulenza si intende adottare nei confornti del cliente.





La consulenza è pagata a parcella, con tariffa fissa, in base al patrimonio o un misto dele due condizioni.

La Consob si è espressa negativamente quanto al pagamento in base ai risultati ottenuti.



Comunicazione n. DI/<99023323> del 26-3-1999

Con riguardo alla commisurazione del compenso del consulente ai risultati conseguiti dal cliente, si osserva che tale modalità di remunerazione non è elemento qualificante del servizio di gestione su base individuale. Si rileva peraltro che essa sembra presupporre che tutti i consigli dati siano tradotti in operazioni e che tali operazioni siano note al consulente e quindi, verosimilmente, da lui intermediate, circostanze che potrebbero costituire indici dello svolgimento abusivo di servizi di investimento da parte del consulente stesso.

Testo intero della comunicazione:

http://www.consob.it/xp-cgi/cgixpd..../ricerca/fr_all2.htm&q_document_text=99023323
 

VOLANTE 1

Forumer attivo
Mi interessa l'evoluzione della nomativa, perché ritengo che il modo migliore per lavorare nel settore sia quello di poter dimostrare il proprio disinteresse economico, ma siccome questo non è praticamente possibile se non in casi sporadici, almeno la condizione dovrebbe essere il comune interesse al raggiungimento di un risultato proficuo per il risparmiatore in quanto legato al guadagno del consulente.
Con la normativa attuale, mi pare non realizzabile.
 

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