ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE SENZA RETRIBUZIONE DI UN’OPERATRICE SANITARIA. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO (1 Viewer)

tontolina

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ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE SENZA RETRIBUZIONE DI UN’OPERATRICE SANITARIA. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittima la sospensione senza retribuzione di un’operatrice sanitaria, dipendente di una cooperativa privata che si era rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione Covid, prevista come obbligatoria per tutti i lavoratori del settore sanitario.

L’operatrice sanitaria, difesa dall’avvocato Mauro Sandri, era stata messa dalla cooperativa in aspettativa senza stipendio, in data 9 febbraio fino al 30 aprile. Questo periodo di sospensione era stato in seguito prolungato sino al 31 dicembre 2021, con l’entrata in vigore del decreto legge di aprile.

Il giudice di Milano ha ritenuto illegittima la sospensione perché la cooperativa non ha valutato una collocazione della lavoratrice a mansioni diverse, anche inferiori, interne all’azienda e “compatibili con la tutela della salubrità dell’ambiente e della sicurezza degli ospiti della struttura”.
Il giudice milanese ha definito in sentenza la sospensione dall’attività lavorativa senza stipendio come l’extrema ratio. Per questo motivo il datore di lavoro avrebbe dovuto quindi prima valutare l’esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative in cui collocare la lavoratrice.

Inoltre la cooperativa non ha rispettato l’iter procedimentale previsto dalla legge prima di arrivare alla sospensione.
Nello specifico la cooperativa non ha concesso alla lavoratrice un termine per presentare un’eventuale documentazione atta a provare l’esenzione dall’obbligo vaccinale.

Il giudice di Milano, nel dichiarare illegittima la sospensione della lavoratrice senza retribuzione, ha ordinato al datore di lavoro di corrispondere gli stipendi dalla data di sospensione fino all’effettiva riammissione in servizio o all’adozione di un provveddimento di sospensione legittimo.

Il giudice ha respinto la richiesta dell’avvocato Sandri di riammettere in servizio l’operatrice sanitaria nelle mansioni precedentemente svolte.

La posizione del giudice è che un lavoratore in ambito sociosanitario, che ha rifiutato la vaccinazione, possa essere “potenziale maggior veicolo di diffusione del contagio” e quindi “inidoneo a svolgere il lavoro a contatto con persone fragili o malate“.

Non ci risulta che ci siano studi scientifici o prove certe che dimostrino che una persona non vaccinata sia un potenziale maggior veicolo di contagio. Anzi, secondo studi pubblicati dal Ministero della Salute inglese, la carica virale tra persone non vaccinate e persone vaccinate sarebbe pressoché identica.
Questa circostanza è stata confermata anche dall’immunologo Anthony Fauci, consulente del presidente degli Stati Uniti d’ America, secondo cui con la variante Delta il livello del virus è lo stesso tra persone vaccinate e non.
 

tontolina

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il giudice di Milano ignora che anche i vaccinati sono contagiosi
 

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