ho cercato in rete e ho trovato tutte le normative che
cercavo, e' tutto come dici, anche se molte cose rimangono
molto "interpretabili "secondo me...
per quanto riguarda gli iscritti all'art. 107
ho trovato questo:
copiato da qui:
http://www.studiotomasin.it/notiziari/notiziario 4/INT_FIN2.htm
Gli intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario
Per poter definire gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario occorre fare un passo indietro.
Le seguenti attività:
- assunzione di partecipazioni;
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- prestazione di servizi di pagamento;
- intermediazione in cambi.
sono a norma di legge riservate agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro (elenco generale ai sensi dell’art. 106 del T.U. bancario).
Per poter essere iscritti al suddetto elenco devono sussistere, tra gli altri, i seguenti requisiti:
a. forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperativa;
b. oggetto sociale caratterizzato dalla previsione di svolgere esclusivamente attività finanziarie;
c. capitale sociale versato non inferiore a 1 miliardo.
Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale, ai sensi dell’art. 106, devono essere anche iscritti in un elenco speciale ai sensi dell’art. 107 del T.U. bancario quando si verifica una delle seguenti condizioni:
- volume di attività finanziaria pari o superiore a 200 miliardi oppure mezzi patrimoniali pari o superiori a 100 miliardi per gli intermediari che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- volume di attività finanziaria pari o superiore a 100 miliardi oppure mezzi patrimoniali pari o superiori a 50 miliardi per gli intermediari che esercitano l’attività di assunzione di partecipazioni;
- quando l’attività di intermediazione in cambi da parte degli intermediari esercenti questo tipo di attività viene svolta con assunzione di rischi in proprio da parte degli intermediari;
- quando l’attività di prestazione di servizi di pagamento viene esercitata dagli intermediari esercenti questo tipo di attività con l’emissione e gestione di carte di credito e di debito.
Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del T.U. bancario possono essere autorizzati ad esercitare determinati servizi di investimento, a patto che tali servizi risultino effettivamente correlati con le attività finanziarie svolte in via principale e che l’esercizio degli stessi sia previsto nell’oggetto sociale.
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anche la consulenza finanziaria e' regolamentata che tu sappia?
e in che limiti? esiste un albo come per i promotori?
ciao
gengiskan