gestione finanziaria (1 Viewer)

gengiskan

Forumer storico
leggevo il 3d relativo all'abusivismo finanziario sul forum principale:
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=6474
mi chiedevo: e' sempre vietato per legge amministrare il portafoglio
di qualcun ' altro? pure se esiste una delibera da parte dell'interessato.?
ammettendo che a me, non essendo ne un promotore ne un funzionario di
banca, ma trader privato, un tizio venga a chiedermi di usare i sui soldi
come voglio e mettessimo per iscritto che il rischio e' solo suo, sarei
passibile di sanzioni legislative?
gengiskan
 

camallozzi il vecchio

Nuovo forumer
per te nessun problema

sarebeb come oeprare al psoto dei tuoi o di amici e fratelli, e vietato epr i promotori in modo da evitare che il rapporto fiduciario diventi truffa e a cio' si e' arrivati dopo bagni di sangue per denari sottratti da promotori ladri.. cosa c'e di piu facile rapinare un portavalori blindato o farti dare la delega per fare oeprazioni al posto dei titolari senza doverne rendere conto ?? mal che vada sparisci all'estero.
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
gengiskan ha scritto:
e' sempre vietato per legge amministrare il portafoglio di qualcun altro? pure se esiste una delibera da parte dell'interessato?


Sì, poichè il servizio di gestione su base individuale di portafogli è riservato agli intermediari autorizzati (banche, sim, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, soggetti individuati dall'art. 107 del Testo Unico Bancario).

Ogni altro soggetto, non essendo intermediario autorizzato, non può effettuare la gestione.
 

gengiskan

Forumer storico
Voltaire ha scritto:
......., soggetti individuati dall'art. 107 del Testo Unico Bancario).
...


dove posso trovare l'art. 107 del testo unico bancario?


cioe' per assurdo io non potrei davvero gestire per esempio nemmeno
il portafoglio di mio padre o di mio fratello?
 

gengiskan

Forumer storico
ho cercato in rete e ho trovato tutte le normative che
cercavo, e' tutto come dici, anche se molte cose rimangono
molto "interpretabili "secondo me...
per quanto riguarda gli iscritti all'art. 107
ho trovato questo:
copiato da qui:
http://www.studiotomasin.it/notiziari/notiziario 4/INT_FIN2.htm

Gli intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario

Per poter definire gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario occorre fare un passo indietro.

Le seguenti attività:

- assunzione di partecipazioni;

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- prestazione di servizi di pagamento;

- intermediazione in cambi.

sono a norma di legge riservate agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro (elenco generale ai sensi dell’art. 106 del T.U. bancario).

Per poter essere iscritti al suddetto elenco devono sussistere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

a. forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperativa;

b. oggetto sociale caratterizzato dalla previsione di svolgere esclusivamente attività finanziarie;

c. capitale sociale versato non inferiore a 1 miliardo.

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale, ai sensi dell’art. 106, devono essere anche iscritti in un elenco speciale ai sensi dell’art. 107 del T.U. bancario quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- volume di attività finanziaria pari o superiore a 200 miliardi oppure mezzi patrimoniali pari o superiori a 100 miliardi per gli intermediari che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- volume di attività finanziaria pari o superiore a 100 miliardi oppure mezzi patrimoniali pari o superiori a 50 miliardi per gli intermediari che esercitano l’attività di assunzione di partecipazioni;

- quando l’attività di intermediazione in cambi da parte degli intermediari esercenti questo tipo di attività viene svolta con assunzione di rischi in proprio da parte degli intermediari;

- quando l’attività di prestazione di servizi di pagamento viene esercitata dagli intermediari esercenti questo tipo di attività con l’emissione e gestione di carte di credito e di debito.

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del T.U. bancario possono essere autorizzati ad esercitare determinati servizi di investimento, a patto che tali servizi risultino effettivamente correlati con le attività finanziarie svolte in via principale e che l’esercizio degli stessi sia previsto nell’oggetto sociale.


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anche la consulenza finanziaria e' regolamentata che tu sappia?
e in che limiti? esiste un albo come per i promotori?

ciao :)
gengiskan
 

Pasta

Nuovo forumer
Consulenza indipendente a pagamento

Mi sto intersessando all'argomento consulenza indipendente ed ho letto con interesse i post precedenti.

Domanda: ma se la consulenza si limitasse ad indicare ad esempio un insieme di fondi per un portafoglio da costruire, senza effettuare pero' nessuna transazione per cont del titolare del capitale, ma solamente consigliandolo, sarebbe legalmente acettata ?

Mi riferisco a soggetti che non siano in alcun modo dipendenti di banche o sim o promotori.

Se questo tipo di consulenza e' consentita, esistono degli albi a cui aderire per poter esercitare ?

Grazie
 

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