FIP BANCA GENERALI (1 Viewer)

Salve; navigando ho trovato molto interessante questo forum, e volevo chiedere se qualcuno ha avuto una esperienza analoga alla mia: nel 2005 sottoscrivo, tramite promotore finanziario, uno c.d. FIP, con Banca Generali (Tariffa V FIP 06); nel 2020, in pieno periodo COVID, per mie esigenze economiche, ho chiesto una anticipazione della posizione dato che, per quanto a mia conoscenza, decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, è possibile richiedere un’anticipazione della posizione maturata, per un importo non superiore al 30% della stessa, e nel mio caso il periodo suddetto era ampiamente decorso, per cui sussisteva - a mio avviso - il mio diritto a richiedere la chiesta anticipazione, nei limiti del 30% del controvalore della posizione maturata; possibilità, questa, prevista anche da un altro prodotto identico, sempre un FIP, stipulato con AXA MPS nel 2013. Tuttavia, la risposta della società di gestione (BGVITA, nel frattempo subentrata) è stata di totale chiusura, avendo affermato che la mia polizza prevede la possibilità di chiedere un’anticipazione solo per le seguenti motivazioni: 1)per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli; 2) per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; 3)per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, mentre le esigenze economiche legate al COVID non rientrano tra le condizioni previste da contratto, come invece previsto da altra polizza, tale BG PREVIDENZA ATTIVA. Io mi chiedo, visto che tali polizze sono disciplinate tutte dalla stessa fonte normativa, perchè il mio FIP del 2013 consente la possibilità di chiedere l'anticipazione senza alcuna motivazione specifica, e quello del 2005 no? Sapete darmi una spiegazione?
 
perchè il FIP del 2005 è regolamentato dal Dlgs 21 aprile 1993 n. 124 che all'art. 7 comma 4 chiarisce in quali casi è possibile chiedere anticipazioni. Converrebbe trasferire il montante in una nuova forma pensionistica e poi chiedere l'anticipazione.
 
Trasferendo la propria posizione verso un nuovo fondo pensione, non sussiste poi l'obbligo di permanenza di almeno due anni?
 

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