ETF short e vendite allo scoperto (L. 236/2012) (1 Viewer)

:ciao:
Buonasera a tutti !
Sono nuovo del forum ma avrei un quesito da porvi: l'acquisto di ETF short come l' ITS2 (FTSE MIB Daily Short 2x-ES) o il BXX (EuroStoxx 50 Daily Short 2x-LX) sono da considerarsi come vendite allo scoperto o comunque vietate dalla nuova normativa europea?
E' tutto il pomeriggio che cerco di venirne a capo :wall: e questo e' quello che ho trovato:

- punto 33 del documento ESMA:
In particolare, le attività di supporto agli scambi effettuate da una persona per gli strumenti derivati e per i fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds - ETF) quando, rispettivamente, i sottostanti dello strumento derivato in questione e i componenti dell’ETF interessato sono strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione del regime, potrebbero avere i requisiti per beneficiare dell’esenzione a condizione che la negoziazione del sottostante interessato sia condotta a fini di copertura delle attività di sostegno agli scambi degli strumenti derivati e gli ETF corrispondenti.

- dal sito FINANZA E DIRITTO:
Gli ETF Short (-1x) e Double Short (-2x) possono essere acquistati senza alcuna restrizione di ammontare, a seguito della scadenza (25/02/2012) del divieto Consob di assumere o incrementare posizioni nette corte sulle azioni del comparto finanziario. Permane il divieto di naked short selling, ma gli ETF non sono impattati (gli ETF semplificano l’operatività Short)”.

- da questo forum:
.... ho letto ora e da quanto mi risulta si tratta dei nuovi obblighi di comunicazione e segnalazione delle posizioni nette corte (pari o superiori alle soglie individuate nel regolamento UE 236/2012) assunte nella seduta precedente .
Il comunicato della Consob non specifica se la posizione sia da segnalare anche qualora assunta tramite ETF short a leva e non.
Si tratta comunque, come puoi verificare, di soglie rilevanti in rapporto al capitale sociale delle società che fanno parte del FTSEMIB.

- dal nuovo regolamento europeo, punto 12:
Il calcolo delle posizioni corte o lunghe dovrebbe tener conto di qualsiasi tipo di interesse economico che una persona fisica o giuridica possieda in relazione al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall’Unione. In particolare, si dovrebbe tenere conto di detto interesse economico ottenuto direttamente o indirettamente attraverso l’uso di prodotti derivati come contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale relativi a titoli azionari o al debito sovrano, nonché indici, panieri di titoli e fondi negoziati in borsa ([FONT=EUAlbertina,EU Albertina][FONT=EUAlbertina,EU Albertina]Exchange Traded Funds [/FONT][/FONT]— ETF). Nel caso di posizioni relative al debito sovrano si dovrebbe tenere conto dei [FONT=EUAlbertina,EU Albertina][FONT=EUAlbertina,EU Albertina]credit default swap [/FONT][/FONT]su emittenti sovrani.


Concludendo non ho capito nulla con queste voci discordanti !!!!
Qualcuno sa chiarirmi le idee ?????
:mmmm:

Grazie
 
Ultima modifica:

economo

Nuovo forumer
Non posso credere che siate tutti confusi come me !!!!!!

:help:

Egregio emy25,
sono lieto di trovare qualcuno che ha gli stessi miei dubbi.
Anch'io ho in portafoglio etf xbr ftse mib lyxor FR0010446666 e da qualche mese trado certificates di Societe Generale a leva 5 sia long che short.
Prima di operare con quelli short per togliermi il dubbio e non incorrere in contravvenzioni ho telefonato in sede S.G. e l'operatore mi ha così risposto: il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla delibera Consob n. 18283 del 23 luglio 2012 non si applica alle negoziazioni di covered warrant, certificates ed etf. Si rammenta che permane l'obbligo di comunicazione alla Consob delle posizioni nette corte rilevanti (superiori allo 0,2% del capitale sociale e ogni successiva variazione pari o superiore allo 0,1% dello stesso) di società che abbiano un mercato regolamentato italiano come mercato principale.
Mi disse in parole povere, che lo 0,2% di azioni all'interno di un etf o certificates (come enel, telecom, eni, fiat ecct.) equivale a cifre dell'ordine di centinaia di migliaia di euro se non di milioni e quindi di cifre mosse da intermediari o sim avendo in questo caso loro l'obbligo di comunicazione verso Consob.
Ringrazio anch'io chi volesse far parte della discussione
Salui da economo.
 

wasabi79

Capitan Harlock
Beh, un etf short sul ftsemib non è mica vendita allo scoperto. Il divieto impatta sulle operazione marginate mica sugli etf. Per esempio l'etf sul ftsemib replica l'andamento inverso e quindi si ha una posizione corta ma non è mica vendita allo scoperto.
Mai avuto problemi sugli etf, per i certificates sono ignorante e mi rimetto a ki ne sa di più ma anche loro dovrebbe essere esenti dal blocco di vendita allo scoperto

ciao
 

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