Credito d'imposta riacquisto prima casa. (1 Viewer)

cifravari

Nuovo forumer
Caro Rovigo, qui non si tratta del solito "furbetto" ma capire se i soldi che mi deve l'Amministrazione dello Stato possono essere utilizzati per pagare tasse alla stessa Amministrazione dello Stato. Comunque ti ringrazio
 
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ROVIGO

Forumer storico
Caro Rovigo, qui non si tratta del solito "furbetto" ma capire se i soldi che mi deve l'Amministrazione dello Stato possono essere utilizzati per pagare tasse alla stessa Amministrazione dello Stato. Comunque ti ringrazio

Caro cifravari, la possibilità di compensare è possibile nell’ambito dei documenti inerenti le stesse tasse.

Chiedere se è possibile la compensazione tra tasse diverse, aggiungendo altri documenti alla documentazione, in una Italia che “affoga” nei documenti (scusa la ridondanza) burocratici, è come chiedere più terra quando una frana ti sta seppellendo.
 

sergio46

Nuovo forumer
Se dalla dichiarazione (730) il credito supera i 3999,99€ , il rimborso tramite sostituto d’imposta viene bloccato e la dichiarazione viene sottoposta ad accertamento “manuale”.

La tempistica del rimborso dipenderà da quanto lavoro/solerzia ha l’impiegato.

Dopo la verifica, normalmente viene richiesto un IBAN di un conto corrente intestato al contribuente ; MA , potrebbe essere utilizzato il vaglia postale.
Faccio seguito alla tua cortese risposta, per segnalarti l'esito dell'elaborazione del 730.
Dall'esame del prospetto di liquidazione del 730 di mia figlia ho potuto rilevare che al punto 41 (credito d'imposta) risulta riportato il valore di 1049 e non 6400 (indicato in col 2 del Quadro G).
Ne consegue che il datore di lavoro rimborserà a mia figlia euro 1697 (le intere ritenute Irpef operate sulla sua Certificazione Unica). L'eccedenza di 5351 (6400-1049) risulta indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (quale residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione).
In merito a tale residuo credito (euro 5351) chiedo:
- se mia figlia sarà costretta obbligatoriamente a poterlo utilizzare solo in compensazione, nelle sue future dichiarazione dei redditi (presumibilmente in tre o quattro anni) o sarà possibile chiedere un rimborso anticipato all'Agenzia delle Entrate?
Grazie!
 

ROVIGO

Forumer storico
Faccio seguito alla tua cortese risposta, per segnalarti l'esito dell'elaborazione del 730.
Dall'esame del prospetto di liquidazione del 730 di mia figlia ho potuto rilevare che al punto 41 (credito d'imposta) risulta riportato il valore di 1049 e non 6400 (indicato in col 2 del Quadro G).
Ne consegue che il datore di lavoro rimborserà a mia figlia euro 1697 (le intere ritenute Irpef operate sulla sua Certificazione Unica). L'eccedenza di 5351 (6400-1049) risulta indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (quale residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione).
In merito a tale residuo credito (euro 5351) chiedo:
- se mia figlia sarà costretta obbligatoriamente a poterlo utilizzare solo in compensazione, nelle sue future dichiarazione dei redditi (presumibilmente in tre o quattro anni) o sarà possibile chiedere un rimborso anticipato all'Agenzia delle Entrate?
Grazie!
Nelle risposte,. quando "parliamo" di rimborso fiscale inerente le dichiarazioni, si presume che i contribuenti sappiano che si tratta del rimbordo irpef, ovvero:
delle tasse pagate!

Lo Stato (A.d.E.), di "SUO" non rimborsa nulla!

Se tua figlia perde il lavoro ( NON paga più le tasse) perde anche il credito d'imposta.
 

sergio46

Nuovo forumer
Nelle risposte,. quando "parliamo" di rimborso fiscale inerente le dichiarazioni, si presume che i contribuenti sappiano che si tratta del rimbordo irpef, ovvero:
delle tasse pagate!

Lo Stato (A.d.E.), di "SUO" non rimborsa nulla!

Se tua figlia perde il lavoro ( NON paga più le tasse) perde anche il credito d'imposta.
Interessante ed utile a sapersi: quindi il credito d'imposta lo si potrà ottenere solo in presenza di redditi presenti o futuri che bilancino la restituzione di tale credito generatosi al momento di una compravendita (nel caso di mia figlia)!
A questo punto, anche se si fosse optato, con una dichiarazione diversa dal 730, di una richiesta di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, in luogo del datore di lavoro, il rimborso Irpef sarebbe stato identico a quanto evidenziato nel 730 riferito ai redd del 2019. Dico bene?
Nell'ipotesi di cessazione di redditi, dopo quanto tempo si prescriverebbe il residuo credito (euro 5351)?
Se, per ipotesi, la prescrizione fosse quinquennale e per quattro anni non si ottenesse alcun reddito ma nell'ultimo anno si potesse nuovamente lavorare con attestazione di un'Irpef di soli 1000 euro sulla CU, cosa succederebbe?
Si potrebbe utilizzare solo il rimborso per quei 1000 euro trattenuti per Irpef dal datore di lavoro, perdendo i residui 4351, ovvero questi ultimi non si perderebbero per interruzione della prescrizione?
Grazie!
 

ROVIGO

Forumer storico
Interessante ed utile a sapersi: quindi il credito d'imposta lo si potrà ottenere solo in presenza di redditi presenti o futuri che bilancino la restituzione di tale credito generatosi al momento di una compravendita (nel caso di mia figlia)!
A questo punto, anche se si fosse optato, con una dichiarazione diversa dal 730, di una richiesta di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, in luogo del datore di lavoro, il rimborso Irpef sarebbe stato identico a quanto evidenziato nel 730 riferito ai redd del 2019. Dico bene?
Nell'ipotesi di cessazione di redditi, dopo quanto tempo si prescriverebbe il residuo credito (euro 5351)?
Se, per ipotesi, la prescrizione fosse quinquennale e per quattro anni non si ottenesse alcun reddito ma nell'ultimo anno si potesse nuovamente lavorare con attestazione di un'Irpef di soli 1000 euro sulla CU, cosa succederebbe?
Si potrebbe utilizzare solo il rimborso per quei 1000 euro trattenuti per Irpef dal datore di lavoro, perdendo i residui 4351, ovvero questi ultimi non si perderebbero per interruzione della prescrizione?
Grazie!
si&no!*

La domanda è semplice; ma, la risposta è “complicata”!


Il Testo Unico sulle imposta D.P.R. Nr 917 del 1986 art. 11/4 non prevede prescrizione del credito d’imposta.


Però, è prassi dell’ A.d.E., ritenere il credito decaduto se non è stato utilizzato nella dichiarazione successiva.

*C'è la possibilità di presentare un'istanza di rimborso: D.P.R. Nr602 del 1973 art. 38.; entro 24 mesi
 

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