Cosa ci devono far digerire? (1 Viewer)

mototopo

Forumer storico
per chi vuole vederli. il prof Weil traduce semplcemente quello che e' stato scritto nei secoli...,nn inventa nulla ,legge solo.... se qualcuno p riteneva di conoscere......, beh la realta' supera la fantasia, detto del re dei pirla, cioe io:rolleyes::specchio::wall:
 
Ultima modifica:

Franzo

PELO e CONTROPELO
pssssst ... Mototopo, ... a voce bassa èh ... gesuiti, ... Arizona, ... telescopio del vaticano piantato li in piena riserva indiana, ... documentazioni Sumere, ... reperti fatti sparire, il decimo pianeta finora considerato una cazzata ufficialmente riconosciuto, ... massoni, ... religioni che si scannano per il primato del Verbo che poi non esiste, ...
... Consapevolezza che va crescendo e in parallelo violente reazioni atte a terrorizzare le umane genti ... un casino insomma, ... i gesuti ... strane persone, ... non li direi Umani ... anzi.
 

Ranger

Swing Trader
beh se per far cadere un minkione hanno creato tanti di quei danni collaterali..povertà disoccupazione suicidi e tu sei grato ..
ti auguro un futuro peggiore di quello vissuto da quelle vittime..:-o

i danni veramente sono stati creati prima ...e proprio dal minkione .....cmq la tua risposta la dice lunga su di te e sui amici tuoi grillini .....hai solo da vergognarti! .....uno la deve pensare sempre come tutti i contestatori che scrivono qui? ....ma famme o piacere:D ....non ti auguro niente ....perche' non sono come te. :ciao:
 

mototopo

Forumer storico
Gesuiti Al Nuovo Ordine Mondiale Parte 1 Sub Ita
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bischer0tt0

mi sono già rotto
benvenga la cessione di sovranita' all'UE fino a quando avremo la mafia-politica nelle nostre istituzioni....come scrivo spesso :-o...almeno c'è qualcuno che li controlla:eek: ricordarsi come cadde il nano...lo spread alle stelle....saro' sempre grato a chi lo fece rotolare dal suo trono:V

l'italia non si risolleverà mai finché ci saranno i porci venduti come te :down: altro che mafia, il cancro siete voi
 

Ranger

Swing Trader
:clap::clap: quanti insulti solo per essere favorevole all'Euro :D

e poi si legge di gente che si riempie la bocca di Democrazia , di Costituzione, di Liberta' :lol::lol:
 

PILU

STATE SERENI
benvenga la cessione di sovranita' all'UE fino a quando avremo la mafia-politica nelle nostre istituzioni....come scrivo spesso :-o...almeno c'è qualcuno che li controlla:eek: ricordarsi come cadde il nano...lo spread alle stelle....saro' sempre grato a chi lo fece rotolare dal suo trono:V


se almeno capissi quello che uno scrive e sopratutto se almeno capissi quello che scrivi.. sarebbe un bel giorno per il mondo.. provaci non è difficile :-o:wall:


essere grati a chi ? a quei signori tanto per far un esempio, hanno distrutto un'economia manifatturiera ?

e c'era bisogno di distruggere un'economia per far fuori un minkione ? :wall:
 

mototopo

Forumer storico
martedì 2 febbraio 2016

L'ART.47 COST. COME LA LINEA DEL PIAVE?




GG%20Piave%202.jpg


arditi.jpg

[FONT="georgia" ]
[/FONT]
[FONT="georgia" ]1. Questo instant post intende commentare questa notizia, per anticipare gli sviluppi che ne possono teoricamente e [I]praticamente [/I]derivare:[/FONT]
[FONT="georgia" ]"[URL="http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/chi-rosi-non-rosica-ex-presidente-etruria-si-oppone-all-insolvenza-117761.htm"]L'EX PRESIDENTE DI ETRURIA SI OPPONE ALL'INSOLVENZA DELLA BANCA, CHIEDE L'INCOSTITUZIONALITÀ DEL BAIL-IN E INGAGGIA L'AVVOCATO DESARIO, FIGLIO DELL'EX DIRETTORE GENERALE DI BANCA D'ITALIA - SECONDO LUI, I CONTI NON ERANO COSÌ TREMENDI, E IL DISSESTO È STATO CREATO DALLA MOSSA DEL GOVERNO[/URL]"[/FONT]


[FONT="georgia" ]Il commento "a caldo" della prospettiva che apre questa azione proposta dinanzi al giudice civile (opposizione alla dichiarazione d’insolvenza chiesta al Tribunale di Arezzo dal commissario liquidatore Giuseppe Santoni), non può non incentrarsi sul [B]suo aspetto più saliente[/B], quale annunciato (non del tutto chiaramente: ma non si conosce quanto scritto in atti dall'avv. Desario) dall'articolo sopra linkato. [/FONT]
[FONT="georgia" ]Dunque, ci interroghiamo su quali possano essere [B]i riflessi giuridico-costituzionali, sul vincolo UE, una volta che sia dedotta [I]anche [/I]la illegittimità costituzionale del meccanismo di risoluzione[/B] introdotto in base al [URL="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180"]d.lgs 16 novembre 2016, n.180[/URL], in quanto (si deve dedurre) "anticipato" (parzialmente) nel caso Etruria (col decreto di svalutazione dei crediti, emanato il 22 novembre dalla Banca d'Italia, seguendo le indicazioni della Commissione UE, svalutazione che ha poi dato luogo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca). [/FONT]


[FONT="georgia" ]2. In una prospettiva di deduzione di [B]eccezione di illegittimità costituzionale accuratamente svolta[/B], sotto il profilo sia della "[B]rilevanza[/B]" (cioè la normativa censurata deve essere necessariamente applicata e interpretata per risolvere la questione sollevata con l'opposizione), sia di "[B]non manifesta infondatezza[/B]" (cioè l'eccezione risulta ben argomentata), si pongono [B]due riflessi di sistema[/B] estremamente importanti.[/FONT]
[FONT="georgia" ]Il primo riguarda [B]il valore sintomatico del chiamare in causa l'art.47 Cost.[/B]in quanto, comunque, imponga, inevitabilmente (secondo logica), la precisazione della tenuta dell'intera gamma delle norme fondamentali della Costituzione di fronte alle norme €uropee.[/FONT]


[FONT="georgia" ]3. E il problema può essere inquadrato richiamando [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2016/01/anti-populist-or-antipopulace-wolf-of.html"]questo passaggio di un recente post[/URL]:[/FONT]
[FONT="georgia" ]"Sia (invocare, per una soluzione del problema [I]bancario [/I]italiano)[B] l'art.43[/B] (cioè la possibilità di ri-nazionalizzare in tutto o in parte il sistema bancario), che il più "diretto" (in tema sistema bancario) [B]art.47 Cost[/B]., presuppone che si riaffermi che [B]la c.d. Costituzione economica costituisca una parte fondamentale della stessa Carta, in quanto proiezione diretta degli articoli sul fondamento lavoristico[/B]: dunque non soggetta a revisione ex art.139 nè, profilo estremamente importante in questo frangente, derogabile da alcun trattato ai sensi dell'art.11 Cost (e questo in tema di protezione della legalità costituzionale sarebbe il...minimo sindacale).

Ma non appena fatto ciò:
a) [B]verrebbe meno la supremazia del diritto europeo[/B]: praticamente nella sua interezza, perchè è un trattato economico (dunque incide sulle stesse materie) e, laddove finge di non esserlo, pone standards di diritti civili più bassi della nostra Costituzione;

b) chi iniziasse una simile riaffermazione del diritto costituzionale e della sovranità democratica, [B]dovrebbe ammettere di aver navigato "in", se non di aver apertamente propugnato, decenni di illegalità costituzionale[/B].

Entrambi gli effetti sarebbero quindi tollerabili e sostenibili solo per forze politiche non compromesse nè con il "fogno" €uropeo, [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2014/03/lattacco-finale-del-liberismo-alle.html"]nè con l'attacco sistematico del neo-liberismo alla Costituzione[/URL].
E allo stato forze politiche (rappresentate in parlamento) del genere, in Italia, non ce ne sono. Neanche si avvicinano all'orizzonte, peraltro..".[/FONT]​
[FONT="georgia" ]4. Ma il problema ora evidenziato ha un'evidente portata politica generale. Anzi, si potrebbe dire, "epocale".[/FONT]
[FONT="georgia" ][B]Prima di arrivare a questo, però, occorrerebbe vedere come se ne uscirebbe la Corte costituzionale ove si giungesse ad investirla della questione di interpretazione dell'art.47[/B] in relazione a norme interne di derivazione €uropea (cioè valide all'interno dell'UEM).[/FONT]
[FONT="georgia" ]Da questo punto di vista, rammentiamo, [B]l'art.47 Cost.[/B], - pur giocando un ruolo di molto attuale salvaguardia rispetto a una potenziale e incombente crisi bancaria sistemica (è inutile negarlo, vista la fuga già in atto dai depositi presso le banche italiane; [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2016/02/visco-il-bail-in-e-il-trilemma-di.html"]per tacer d'altro[/URL]), non è più importante, nella gerarchia delle norme costituzionali, degli artt.36 e 38 Cost. [/FONT]
[FONT="georgia" ]Sempre che si comprenda (da parte della Corte) [B]l'unitarietà del disegno insito nella moneta unica, [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2016/01/lerf-ci-attende-alla-fine-del-qe-e-se.html"]teso al proprio mantenimento (ad ogni costo)[/URL][/B] tramite strumenti quali la correzione degli squilibri commerciali inevitabili tra paesi aderenti, mediante la svalutazione salariale realizzata attraverso il pareggio di bilancio (cioè uccidendo la domanda interna come ammette Monti), fino ad ottenere l'enforcement di tale meccanismo di correzione attraverso il fiscal compact che, obiettivamente, è accompagnato dalla stessa previsione del meccanismo di risoluzione delle cirsi bancarie (e dagli scopi insiti nella Unione bancaria).[/FONT]
[FONT="georgia" ]
[/FONT][FONT="georgia" ]5. Il primo e più specifico ordine di problemi da risolvere riguarda [B]il senso e il ruolo dell'art.47 Cost[/B]., che [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/12/riflessioni-sulla-unione-bancaria-tra.html"]abbiamo affrontato qu[/URL]i:[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][B]"L’articolo 47, primo comma[/B], infatti stabilisce il principio secondo cui “[I]la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio, in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito[/I]”. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ] In questa enunciazione viene racchiuso [B]il valore prioritario, sul piano economico e sociale, attribuito dalla Costituzione al risparmio[/B]: infatti, sebbene ciò appaia attualmente caduto in un [B]inspiegabile “oblio[/B]”, la Repubblica si impegna a tutelarlo “in tutte le sue forme”, vale a dire in tutti i modi possibili affinché la parte non consumata del reddito - chè tale è il risparmio-, da parte dei cittadini, produca a sua volta nuova ricchezza.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][B]Al secondo comma[/B], l’art.47 recita “[I]Favorisce (sempre la “Repubblica”, ndr) l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.[/I][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Va subito precisato che per “[B]Repubblica[/B]” in questo caso (come generalmente all’interno della stessa Costituzione) si intende [B]l’insieme degli organi costituzionali di governo[/B], democraticamente rappresentativi e strumento della sovranità popolare (art.1 Cost.): in primis Parlamento e Governo. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Sono essi coloro che sono [B]chiamati a prestare la “tutela” del “risparmio in tutte le sue forme[/B]” esattamente nel senso utilizzato [B]dall’art.4 Cost[/B]. nel parlare di “diritto al lavoro”, che la “[I]Repubblica riconosce a tutti i cittadini[/I]”, tanto che la stessa (cioè quantomeno il Governo-Parlamento), “[I][B]promuove le condizioni [/B]che rendano [B]effettivo[/B] questo diritto[/I]”. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][B]Il plesso Governo-Parlamento[/B], [B]assume [/B]perciò, unitamente al complesso delle altre istituzioni democraticamente responsabili, riassuntive del concetto costituzionale di “Repubblica”, -[B] di fronte al popolo sovrano costituitosi in corpo elettorale[/B]- [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/03/ccostituzionalita-delle-manovre.html"]un obbligo indeclinabile[/URL] sia a garantire, con priorità assoluta, l’effettività del diritto al lavoro (mediante opportune politiche monetarie fiscali, industriali e, naturalmente “giuslavoristi che”), sia la connessa tutela del risparmio.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]
[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Se questa tutela, infatti, è apprestata “in tutte le sue forme” e, segnatamente, per favorire [B]l’accesso del “risparmio popolare” alle tipologie di proprietà più rilevanti sul piano sociale ed economico (cioè tutelando il risparmio anche come stock, [/B]non solo come flusso), la [B]connessione tra diritto al lavoro e risparmio appare palese[/B] a chiunque volesse leggere la Costituzione con l’occhio dei…Costituenti: cioè aderente alla più autorevole forma di interpretazione “autentica” in senso sostanziale.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]E ciò significa che [B]la realizzabilità - e la successiva "[I]conservazione[/I]"- di un risparmio popolare, ricompreso a titolo principale, in “tutte le sue forme”, costituisce anch’esso l’oggetto di un vincolo ineludibile [/B]- “molto interno” in quanto conforme alla parte immodificabile della legalità costituzionale. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Questo proprio perché il fenomeno del [B]risparmio si collega[/B], attraverso la [B]sequenza “[I]livello[/I] [I]di occupazione-tutela “reale” del livello del reddito (art.36 Cost.)-crescita della domanda aggregata-creazione di reddito non consumato[/I]”, [/B]al principale dei diritti fondamentali della Costituzione, posto dal citato art.4 in raccordo con la chiara enunciazione del [B]fondamento di tutta la sovranità popolare [/B](art.1 Cost.: sovranità, va rammentato, meramente delegata agli organi di vertice di formazione dell’indirizzo politico, cioè affidata in senso realizzativo-strumentale nelle “forme e limiti” enunciati nello stesso art.1).[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]
[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Se si conviene sul fatto che tali enunciati siano [B]principi “fondamentalissimi” della Carta suprema[/B], essi non sono modificabili in alcun modo, tantomeno in conseguenza dell’adesione a trattati che favoriscano “la pace e la giustizia fra le Nazioni”, e in “condizioni di parità” (art.11 Cost.). Tali sono, infatti, i limiti costituzionali di legittima assunzione del “vincolo esterno” che, quand’anche rispettati dall’adesione ai Trattati UE-UEM, - e non lo sono- non potrebbero comunque violare l’art.139 Cost. e pervenire alla alterazione permanente degli obblighi di realizzazione dei diritti fondamentali posti a carico delle istituzioni costituzionali e democratiche.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]
[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]In tal senso, basterà ricordare che, con riferimento al [B]risparmio[/B], esso, [B]quantomeno deve esserci ed essere diffuso a tutte le classi sociali[/B], e [B]non risultare [/B]programmaticamente, e in forza di un “vincolo esterno” derivante dal diritto internazionale pattizio: [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]a) [B]forzatamente ridotto o addirittura escluso[/B], in quanto a tale risultato si perviene, tendenzialmente e progressivamente, attraverso il vincolo del deficit posto fin da Maastricht, unitamente all’adozione di una moneta a sostanziale cambio fisso che incide sulla realizzabilità di un avanzo delle partite correnti in simultanea alla crescita del reddito nazionale (cioè rendendo impossibile tale simultaneità, come risulta dai fatti eclatanti degli ultimi). Tale effetto riduttivo-eliminatorio di risparmio e crescita è poi realizzato con assoluta sicurezza mediante il “fiscal compact-pareggio di bilancio”; [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]b) [B]concentrato nelle sole mani della parte più abbiente della società ed, ormai, essenzialmente nel settore finanziario-bancario[/B]: tale è [B]l’effetto progressivo del tetto al deficit –e ancor più del pareggio di bilancio[/B]- a fronte della riduzione/compressione dei redditi e dell’occupazione che ne consegue, in corrispondenza alla concentrazione, attualmente [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/11/i-gattini-ciechi-figli-del-fiscal.html"]all’87% del totale [/URL], della qualità di creditore dello Stato e di percettore dei relativi interessi, in capo a operatori di tale settore.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]
[/FONT]
[FONT="georgia" ][FONT="helvetica neue" ]Ciò avrebbe posto già da decenni l’interrogativo sulla stessa [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/03/la-dottrina-delle-banche-centrali.html"]compatibilità costituzionale del divorzio “tesoro-bankitalia[/URL], che è alla radice di questa progressiva e inevitabile (anzi, intenzionale) concentrazione della capacità di risparmio, in senso redistributivo “all’inverso” di quanto ha previsto la Costituzione all’art.47 . E, va ribadito, contemporaneamente come diretto riflesso dello svuotamento inesorabile del “diritto al lavoro”, da intendere come obbligo costituzionale di politiche di “pieno impiego” e non di deflazione salariale perseguita come unica via alla “competitività” segnata dai principi fondanti dei trattati (si veda l’art3, par.3, del TUE)[/FONT]."[/FONT]



[FONT="georgia" ]6. Il secondo ordine di problemi "concreti" che la Corte dovrebbe affrontare è più generale e riguarda [B]quanto regga la giustificazione €uropea del meccanismo di risoluzione, cioè il suo scopo (formale, cioè estrinseco) di non far sopportare [I]ai contribuenti[/I] il peso dei salvataggi bancari[/B].[/FONT]
[FONT="georgia" ][B]Tale giustificazione non solo non risulta vera[/B] nella considerazione degli effetti ultimi del sistema di risoluzione, dato che all'incisione [I]pure [/I]dei contribuenti il meccanismo europeo ci arriva lo stesso ([URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2016/02/visco-il-bail-in-e-il-trilemma-di.html"]la famosa "doppia tosatura")[/URL], ma essa presuppone necessariamente, ancor prima, la incontrovertibilità del pareggio di bilancio unito alla "indisponibilità" del potere di emettere moneta di uno Stato sovrano che debba, in base a tale emissione monetaria, prioritariamente perseguire dei fini e degli obiettivi sociali ed economici irrinnunciabili per potersi definire democratico in base alla legalità costituzionale (fini e obiettivi riassunti nel principio lavoristico che abbraccia pure la legittimazione del risparmio da tutelare e nel principio di eguaglianza sostanziale partecipativa di tutte le classi sociali promosso dall'art.3, comma 2, della Costituzione stessa).[/FONT]
[FONT="georgia" ]Questo genere di problemi sono stati già riassunti in precedente e [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2015/05/resa-totaleo-la-finzione-non-puo-piu.html"]ve ne ripropongo un adattamento al caso attuale[/URL] (della tutela del risparmio in base all'art.47 Cost.):[/FONT]



[FONT="georgia" ]7. "...[FONT="helvetica neue" ]il nodo che la Corte deve inevitabilmente sciogliere è un altro, dovendosi [B]logicamente e giuridicamente ritenere inaccettabile una continua riduzione dei diritti costituzionali, ancorati a norme inderogabili (in teoria, fino ad oggi), a mere pretese a tutela eventuale (se non "casuale")[/B]; vale a dire, a posizioni soggettive organicamente [B]affievolite dall'adesione all'Unione monetaria[/B] europea, in quanto aventi una [B]tutela effettiva[/B] che sia [B]subordinata[/B]; [/FONT][/FONT][FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]a) nel suo complesso alla [B]prevalenza del pareggio di bilancio stabilito dal "nuovo" art.81 Cost.[/B] (che equivale a dire alla prevalenza del c.d. [I]fiscal compact[/I]), secondo un automatismo che [B]svuota [/B]praticamente di contenuto tutelabile (cioè reintegrabile) [B]l'intera gamma dei diritti costituzionali[/B];[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]b) [B]in alternativa, ad una discrezionalità della Corte, non prevista dalla Costituzione [/B](intesa in senso sistematico), [B]nel riscontrare i presupposti di questa prevalenza[/B]: una discrezionalità giuridicamente "imprevidibile", perchè operante su una molto opinabile gerachia fra i diritti costituzionali non più interpretati, appunto, sistematicamente, ma isolatamente considerati, e perciò ben difficilmente motivabile con coerenza. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ] [/FONT] [FONT="helvetica neue" ]Altrettanto sistematica, infatti, dovrebbe essere la considerazione, da parte della Corte, [B][URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/03/ccostituzionalita-delle-manovre.html"]dell'effetto complessivo, e reiterato costantemente nel tempo[/URL], delle manovre finanziarie[/B] - e delle varie "riforme" imposte dal sistema dell'euro, inclusa l'Unione bancaria - che includono le singole norme devolute al suo sindacato: queste manovre e queste riforme, infatti, rientrano complessivamente nel tipo di correzione del sistema e del ciclo economico che, imposta dai vincoli europei, tende univocamente a stabilizzare un elevato livello di disoccupazione strutturale, - pari al 10,5% al suo livello "ottimale"- in funzione dell'inflazione considerata nell'UEM come di equilibrio "di pieno impiego" ; un obiettivo strutturale che rende ingiustificabili le stesse manovre alla luce del principio lavoristico a cui è informata l'intera Costituzione. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Una [B]discrezionalità [/B]di questo tipo (cioè quella alternativa alla riaffermazione della prevalenza dei diritti fondamentali della Costituzione sul vincolo €uropeo) [B]non [/B]riguarderebbe la, sempre possibile, [B]incerta prevedibilità della esatta interpretazione delle norme costituzionali nel caso concreto[/B], cioè la naturale possibilità di scelta interpretativa in funzione delle vicende socio-economiche in evoluzione nel tempo, ma la fase successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale; quella conseguenziale "necessitata",- secondo l'art.136 Cost. e secondo il principio di rigidità della Costituzione (art.138) e persino di non revisionabilità della stessa (art.139)-, di reintegra del diritto affermato e dunque "tecnico-finanziaria a valle". [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Parliamo quindi delle conseguenze ripristinatorie che la Costituzione prevede come effetto necessario della tutela costituzionale già accordata (art.136 Cost.; ciò ovviamente concerne, spero sia chiaro, l'applicabilità delle norme dichiarate illegittime nei rapporti pendenti, certamente non esauriti, e controversi di fronte ai giudici "ordinari" che hanno rimesso la questione alla Corte). [/FONT]


[FONT="helvetica neue" ]8. E' chiaro che [B]la stessa Corte, di fronte al sistematico riproporsi di questa esigenza tecnico-finanziaria[/B] legata al "pareggio di bilancio" e, più che mai, [B]nel caso delle crisi bancarie, alla privazione della possibilità di intervento dell'autorità monetaria nazionale[/B], si troverebbe nell'alternativa, molto pratica:[/FONT] [FONT="helvetica neue" ]i) [B]o[/B], (per evitare il protrarsi di questa prolungata incertezza sulla effettività dei principi costituzionali), di [B]rinunciare progressivamente a interpretare le norme costituzionali in senso incompatibile con la radice €uropea di questa linea di politica economico-fiscale - e monetaria-[/B], accettando [I]de facto[/I] la novazione del principio fondamentale unificante della Costituzione: il che significa una novazione da quello lavoristico e quello della conservazione "ad ogni costo" della moneta unica, così come ratificato nel fiscal compact-pareggio di bilancio. Con ciò, però, rinuncerebbe al ruolo che la stessa Costituzione le ha assegnato, divenendo un giudice del tutto soggetto alla superiorità incondizionata dell'intero diritto europeo;[/FONT] [FONT="helvetica neue" ]ii) [B]ovvero, di prendere una posizione che ribadisca il filtro dell'art.11 e dell'art.139 Cost[/B]. - [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2014/10/corte-costituzionale-sentn238-del.html"]da lei stessa affermato in più pronunce[/URL]- confermando il paradigma della Repubblica fondata sul lavoro (artt. 1, 3 e 4 della Costituzione, nel caso correlati obiettivamente all'art.47 Cost. quale sopra illustrato). [/FONT]

[FONT="helvetica neue" ]Ma [B]questo secondo percorso, certamente più legittimo e rispettoso della Costituzione, può intraprenderlo solo affrontando il "[URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2015/05/1-maggio-e-costituzione-del-lavoro.html"]cuore del problema[/URL][/B]":
[/FONT][FONT="georgia" ][FONT="helvetica neue" ]"...cioè il [B]legame tra:[/B]
[B]- livello del bilancio e dell'indebitamento fiscale[/B], ridotto col "consolidamento" ([I]quantomeno nelle intenzioni dichiarate, poichè i risultati, a causa dello strutturarsi di un elevato livello di disoccupazione, sono in pratica opposti o incongruenti, come prova l'aumento del rapporto debito su PIL e il costante mancato verificarsi della riduzione del deficit annuale programmato nelle stesse manovre finanziarie[/I]);
- [B]vincolo a monte del consolidamento[/B], cioè il pareggio di bilancio (in tutte le sue forme, comunque riduttive dell'indebitamento annuo);
- [B]e disoccupazione-livello delle retribuzioni[/B] nonché conseguente ed inevitabile [B]distruzione del risparmio che a tale retribuzione dignitosa del lavoro si lega inscindibilmente[/B] (e quindi anche del successivo trattamento pensionistico). [B]Con l'implicazione della [U]non distruzione retroattiva del risparmio[/U][/B], conseguente ad una pregressa situazione di legittima sua formazione in base ad una ormai sempre più difficile situazione dell'occupazione e dei livelli di reddito dei cittadini.[/FONT][/FONT]

[FONT="georgia" ][FONT="helvetica neue" ]La Corte, quindi, [B]può riaffermare l'art.47 Cost., in quanto norma fondamentale non revisionabile[/B], solo ravvisando un [B]estremo e irrinunciabile suo dovere[/B] verso la Costituzione: cioè, [/FONT][FONT="helvetica neue" ][B]"dovendo" chiarire, a se stessa e alla comunità sociale intera,[/B] coinvolta nella tutela costituzionale, il [B][COLOR=red][I]perchè [/I][/COLOR]si sia adottato il paradigma del pareggio di bilancio, [U]la privazione della [I]sovranità monetaria, costituzionalmente indispensabile per tutelare i fini fondamentali della comunità democratica[/I][/U] e, comunque, (da decenni, [/B]in un[B] [I]crescendo[/I], [/B]niente affatto casuale ed estraneo al[B] meccanismo prevedibile della moneta unica) della riduzione/compressione del deficit pubblico; [/B]cioè una politica fiscale che non promuove certo la crescita, l'occupazione e la tutela reale del reddito da lavoro[/FONT]". [/FONT]




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martedì 2 febbraio 2016

L'ART.47 COST. COME LA LINEA DEL PIAVE?




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[FONT="georgia" ]
[/FONT]
[FONT="georgia" ]1. Questo instant post intende commentare questa notizia, per anticipare gli sviluppi che ne possono teoricamente e [I]praticamente [/I]derivare:[/FONT]
[FONT="georgia" ]"[URL="http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/chi-rosi-non-rosica-ex-presidente-etruria-si-oppone-all-insolvenza-117761.htm"]L'EX PRESIDENTE DI ETRURIA SI OPPONE ALL'INSOLVENZA DELLA BANCA, CHIEDE L'INCOSTITUZIONALITÀ DEL BAIL-IN E INGAGGIA L'AVVOCATO DESARIO, FIGLIO DELL'EX DIRETTORE GENERALE DI BANCA D'ITALIA - SECONDO LUI, I CONTI NON ERANO COSÌ TREMENDI, E IL DISSESTO È STATO CREATO DALLA MOSSA DEL GOVERNO[/URL]"[/FONT]


[FONT="georgia" ]Il commento "a caldo" della prospettiva che apre questa azione proposta dinanzi al giudice civile (opposizione alla dichiarazione d’insolvenza chiesta al Tribunale di Arezzo dal commissario liquidatore Giuseppe Santoni), non può non incentrarsi sul [B]suo aspetto più saliente[/B], quale annunciato (non del tutto chiaramente: ma non si conosce quanto scritto in atti dall'avv. Desario) dall'articolo sopra linkato. [/FONT]
[FONT="georgia" ]Dunque, ci interroghiamo su quali possano essere [B]i riflessi giuridico-costituzionali, sul vincolo UE, una volta che sia dedotta [I]anche [/I]la illegittimità costituzionale del meccanismo di risoluzione[/B] introdotto in base al [URL="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180"]d.lgs 16 novembre 2016, n.180[/URL], in quanto (si deve dedurre) "anticipato" (parzialmente) nel caso Etruria (col decreto di svalutazione dei crediti, emanato il 22 novembre dalla Banca d'Italia, seguendo le indicazioni della Commissione UE, svalutazione che ha poi dato luogo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca). [/FONT]


[FONT="georgia" ]2. In una prospettiva di deduzione di [B]eccezione di illegittimità costituzionale accuratamente svolta[/B], sotto il profilo sia della "[B]rilevanza[/B]" (cioè la normativa censurata deve essere necessariamente applicata e interpretata per risolvere la questione sollevata con l'opposizione), sia di "[B]non manifesta infondatezza[/B]" (cioè l'eccezione risulta ben argomentata), si pongono [B]due riflessi di sistema[/B] estremamente importanti.[/FONT]
[FONT="georgia" ]Il primo riguarda [B]il valore sintomatico del chiamare in causa l'art.47 Cost.[/B]in quanto, comunque, imponga, inevitabilmente (secondo logica), la precisazione della tenuta dell'intera gamma delle norme fondamentali della Costituzione di fronte alle norme €uropee.[/FONT]


[FONT="georgia" ]3. E il problema può essere inquadrato richiamando [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2016/01/anti-populist-or-antipopulace-wolf-of.html"]questo passaggio di un recente post[/URL]:[/FONT]
[FONT="georgia" ]"Sia (invocare, per una soluzione del problema [I]bancario [/I]italiano)[B] l'art.43[/B] (cioè la possibilità di ri-nazionalizzare in tutto o in parte il sistema bancario), che il più "diretto" (in tema sistema bancario) [B]art.47 Cost[/B]., presuppone che si riaffermi che [B]la c.d. Costituzione economica costituisca una parte fondamentale della stessa Carta, in quanto proiezione diretta degli articoli sul fondamento lavoristico[/B]: dunque non soggetta a revisione ex art.139 nè, profilo estremamente importante in questo frangente, derogabile da alcun trattato ai sensi dell'art.11 Cost (e questo in tema di protezione della legalità costituzionale sarebbe il...minimo sindacale).

Ma non appena fatto ciò:
a) [B]verrebbe meno la supremazia del diritto europeo[/B]: praticamente nella sua interezza, perchè è un trattato economico (dunque incide sulle stesse materie) e, laddove finge di non esserlo, pone standards di diritti civili più bassi della nostra Costituzione;

b) chi iniziasse una simile riaffermazione del diritto costituzionale e della sovranità democratica, [B]dovrebbe ammettere di aver navigato "in", se non di aver apertamente propugnato, decenni di illegalità costituzionale[/B].

Entrambi gli effetti sarebbero quindi tollerabili e sostenibili solo per forze politiche non compromesse nè con il "fogno" €uropeo, [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2014/03/lattacco-finale-del-liberismo-alle.html"]nè con l'attacco sistematico del neo-liberismo alla Costituzione[/URL].
E allo stato forze politiche (rappresentate in parlamento) del genere, in Italia, non ce ne sono. Neanche si avvicinano all'orizzonte, peraltro..".[/FONT]​
[FONT="georgia" ]4. Ma il problema ora evidenziato ha un'evidente portata politica generale. Anzi, si potrebbe dire, "epocale".[/FONT]
[FONT="georgia" ][B]Prima di arrivare a questo, però, occorrerebbe vedere come se ne uscirebbe la Corte costituzionale ove si giungesse ad investirla della questione di interpretazione dell'art.47[/B] in relazione a norme interne di derivazione €uropea (cioè valide all'interno dell'UEM).[/FONT]
[FONT="georgia" ]Da questo punto di vista, rammentiamo, [B]l'art.47 Cost.[/B], - pur giocando un ruolo di molto attuale salvaguardia rispetto a una potenziale e incombente crisi bancaria sistemica (è inutile negarlo, vista la fuga già in atto dai depositi presso le banche italiane; [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2016/02/visco-il-bail-in-e-il-trilemma-di.html"]per tacer d'altro[/URL]), non è più importante, nella gerarchia delle norme costituzionali, degli artt.36 e 38 Cost. [/FONT]
[FONT="georgia" ]Sempre che si comprenda (da parte della Corte) [B]l'unitarietà del disegno insito nella moneta unica, [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2016/01/lerf-ci-attende-alla-fine-del-qe-e-se.html"]teso al proprio mantenimento (ad ogni costo)[/URL][/B] tramite strumenti quali la correzione degli squilibri commerciali inevitabili tra paesi aderenti, mediante la svalutazione salariale realizzata attraverso il pareggio di bilancio (cioè uccidendo la domanda interna come ammette Monti), fino ad ottenere l'enforcement di tale meccanismo di correzione attraverso il fiscal compact che, obiettivamente, è accompagnato dalla stessa previsione del meccanismo di risoluzione delle cirsi bancarie (e dagli scopi insiti nella Unione bancaria).[/FONT]
[FONT="georgia" ]
[/FONT][FONT="georgia" ]5. Il primo e più specifico ordine di problemi da risolvere riguarda [B]il senso e il ruolo dell'art.47 Cost[/B]., che [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/12/riflessioni-sulla-unione-bancaria-tra.html"]abbiamo affrontato qu[/URL]i:[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][B]"L’articolo 47, primo comma[/B], infatti stabilisce il principio secondo cui “[I]la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio, in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito[/I]”. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ] In questa enunciazione viene racchiuso [B]il valore prioritario, sul piano economico e sociale, attribuito dalla Costituzione al risparmio[/B]: infatti, sebbene ciò appaia attualmente caduto in un [B]inspiegabile “oblio[/B]”, la Repubblica si impegna a tutelarlo “in tutte le sue forme”, vale a dire in tutti i modi possibili affinché la parte non consumata del reddito - chè tale è il risparmio-, da parte dei cittadini, produca a sua volta nuova ricchezza.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][B]Al secondo comma[/B], l’art.47 recita “[I]Favorisce (sempre la “Repubblica”, ndr) l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.[/I][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Va subito precisato che per “[B]Repubblica[/B]” in questo caso (come generalmente all’interno della stessa Costituzione) si intende [B]l’insieme degli organi costituzionali di governo[/B], democraticamente rappresentativi e strumento della sovranità popolare (art.1 Cost.): in primis Parlamento e Governo. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Sono essi coloro che sono [B]chiamati a prestare la “tutela” del “risparmio in tutte le sue forme[/B]” esattamente nel senso utilizzato [B]dall’art.4 Cost[/B]. nel parlare di “diritto al lavoro”, che la “[I]Repubblica riconosce a tutti i cittadini[/I]”, tanto che la stessa (cioè quantomeno il Governo-Parlamento), “[I][B]promuove le condizioni [/B]che rendano [B]effettivo[/B] questo diritto[/I]”. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][B]Il plesso Governo-Parlamento[/B], [B]assume [/B]perciò, unitamente al complesso delle altre istituzioni democraticamente responsabili, riassuntive del concetto costituzionale di “Repubblica”, -[B] di fronte al popolo sovrano costituitosi in corpo elettorale[/B]- [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/03/ccostituzionalita-delle-manovre.html"]un obbligo indeclinabile[/URL] sia a garantire, con priorità assoluta, l’effettività del diritto al lavoro (mediante opportune politiche monetarie fiscali, industriali e, naturalmente “giuslavoristi che”), sia la connessa tutela del risparmio.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]
[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Se questa tutela, infatti, è apprestata “in tutte le sue forme” e, segnatamente, per favorire [B]l’accesso del “risparmio popolare” alle tipologie di proprietà più rilevanti sul piano sociale ed economico (cioè tutelando il risparmio anche come stock, [/B]non solo come flusso), la [B]connessione tra diritto al lavoro e risparmio appare palese[/B] a chiunque volesse leggere la Costituzione con l’occhio dei…Costituenti: cioè aderente alla più autorevole forma di interpretazione “autentica” in senso sostanziale.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]E ciò significa che [B]la realizzabilità - e la successiva "[I]conservazione[/I]"- di un risparmio popolare, ricompreso a titolo principale, in “tutte le sue forme”, costituisce anch’esso l’oggetto di un vincolo ineludibile [/B]- “molto interno” in quanto conforme alla parte immodificabile della legalità costituzionale. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Questo proprio perché il fenomeno del [B]risparmio si collega[/B], attraverso la [B]sequenza “[I]livello[/I] [I]di occupazione-tutela “reale” del livello del reddito (art.36 Cost.)-crescita della domanda aggregata-creazione di reddito non consumato[/I]”, [/B]al principale dei diritti fondamentali della Costituzione, posto dal citato art.4 in raccordo con la chiara enunciazione del [B]fondamento di tutta la sovranità popolare [/B](art.1 Cost.: sovranità, va rammentato, meramente delegata agli organi di vertice di formazione dell’indirizzo politico, cioè affidata in senso realizzativo-strumentale nelle “forme e limiti” enunciati nello stesso art.1).[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]
[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Se si conviene sul fatto che tali enunciati siano [B]principi “fondamentalissimi” della Carta suprema[/B], essi non sono modificabili in alcun modo, tantomeno in conseguenza dell’adesione a trattati che favoriscano “la pace e la giustizia fra le Nazioni”, e in “condizioni di parità” (art.11 Cost.). Tali sono, infatti, i limiti costituzionali di legittima assunzione del “vincolo esterno” che, quand’anche rispettati dall’adesione ai Trattati UE-UEM, - e non lo sono- non potrebbero comunque violare l’art.139 Cost. e pervenire alla alterazione permanente degli obblighi di realizzazione dei diritti fondamentali posti a carico delle istituzioni costituzionali e democratiche.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]
[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]In tal senso, basterà ricordare che, con riferimento al [B]risparmio[/B], esso, [B]quantomeno deve esserci ed essere diffuso a tutte le classi sociali[/B], e [B]non risultare [/B]programmaticamente, e in forza di un “vincolo esterno” derivante dal diritto internazionale pattizio: [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]a) [B]forzatamente ridotto o addirittura escluso[/B], in quanto a tale risultato si perviene, tendenzialmente e progressivamente, attraverso il vincolo del deficit posto fin da Maastricht, unitamente all’adozione di una moneta a sostanziale cambio fisso che incide sulla realizzabilità di un avanzo delle partite correnti in simultanea alla crescita del reddito nazionale (cioè rendendo impossibile tale simultaneità, come risulta dai fatti eclatanti degli ultimi). Tale effetto riduttivo-eliminatorio di risparmio e crescita è poi realizzato con assoluta sicurezza mediante il “fiscal compact-pareggio di bilancio”; [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]b) [B]concentrato nelle sole mani della parte più abbiente della società ed, ormai, essenzialmente nel settore finanziario-bancario[/B]: tale è [B]l’effetto progressivo del tetto al deficit –e ancor più del pareggio di bilancio[/B]- a fronte della riduzione/compressione dei redditi e dell’occupazione che ne consegue, in corrispondenza alla concentrazione, attualmente [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/11/i-gattini-ciechi-figli-del-fiscal.html"]all’87% del totale [/URL], della qualità di creditore dello Stato e di percettore dei relativi interessi, in capo a operatori di tale settore.[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]
[/FONT]
[FONT="georgia" ][FONT="helvetica neue" ]Ciò avrebbe posto già da decenni l’interrogativo sulla stessa [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/03/la-dottrina-delle-banche-centrali.html"]compatibilità costituzionale del divorzio “tesoro-bankitalia[/URL], che è alla radice di questa progressiva e inevitabile (anzi, intenzionale) concentrazione della capacità di risparmio, in senso redistributivo “all’inverso” di quanto ha previsto la Costituzione all’art.47 . E, va ribadito, contemporaneamente come diretto riflesso dello svuotamento inesorabile del “diritto al lavoro”, da intendere come obbligo costituzionale di politiche di “pieno impiego” e non di deflazione salariale perseguita come unica via alla “competitività” segnata dai principi fondanti dei trattati (si veda l’art3, par.3, del TUE)[/FONT]."[/FONT]



[FONT="georgia" ]6. Il secondo ordine di problemi "concreti" che la Corte dovrebbe affrontare è più generale e riguarda [B]quanto regga la giustificazione €uropea del meccanismo di risoluzione, cioè il suo scopo (formale, cioè estrinseco) di non far sopportare [I]ai contribuenti[/I] il peso dei salvataggi bancari[/B].[/FONT]
[FONT="georgia" ][B]Tale giustificazione non solo non risulta vera[/B] nella considerazione degli effetti ultimi del sistema di risoluzione, dato che all'incisione [I]pure [/I]dei contribuenti il meccanismo europeo ci arriva lo stesso ([URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2016/02/visco-il-bail-in-e-il-trilemma-di.html"]la famosa "doppia tosatura")[/URL], ma essa presuppone necessariamente, ancor prima, la incontrovertibilità del pareggio di bilancio unito alla "indisponibilità" del potere di emettere moneta di uno Stato sovrano che debba, in base a tale emissione monetaria, prioritariamente perseguire dei fini e degli obiettivi sociali ed economici irrinnunciabili per potersi definire democratico in base alla legalità costituzionale (fini e obiettivi riassunti nel principio lavoristico che abbraccia pure la legittimazione del risparmio da tutelare e nel principio di eguaglianza sostanziale partecipativa di tutte le classi sociali promosso dall'art.3, comma 2, della Costituzione stessa).[/FONT]
[FONT="georgia" ]Questo genere di problemi sono stati già riassunti in precedente e [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2015/05/resa-totaleo-la-finzione-non-puo-piu.html"]ve ne ripropongo un adattamento al caso attuale[/URL] (della tutela del risparmio in base all'art.47 Cost.):[/FONT]



[FONT="georgia" ]7. "...[FONT="helvetica neue" ]il nodo che la Corte deve inevitabilmente sciogliere è un altro, dovendosi [B]logicamente e giuridicamente ritenere inaccettabile una continua riduzione dei diritti costituzionali, ancorati a norme inderogabili (in teoria, fino ad oggi), a mere pretese a tutela eventuale (se non "casuale")[/B]; vale a dire, a posizioni soggettive organicamente [B]affievolite dall'adesione all'Unione monetaria[/B] europea, in quanto aventi una [B]tutela effettiva[/B] che sia [B]subordinata[/B]; [/FONT][/FONT][FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]a) nel suo complesso alla [B]prevalenza del pareggio di bilancio stabilito dal "nuovo" art.81 Cost.[/B] (che equivale a dire alla prevalenza del c.d. [I]fiscal compact[/I]), secondo un automatismo che [B]svuota [/B]praticamente di contenuto tutelabile (cioè reintegrabile) [B]l'intera gamma dei diritti costituzionali[/B];[/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]b) [B]in alternativa, ad una discrezionalità della Corte, non prevista dalla Costituzione [/B](intesa in senso sistematico), [B]nel riscontrare i presupposti di questa prevalenza[/B]: una discrezionalità giuridicamente "imprevidibile", perchè operante su una molto opinabile gerachia fra i diritti costituzionali non più interpretati, appunto, sistematicamente, ma isolatamente considerati, e perciò ben difficilmente motivabile con coerenza. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ] [/FONT] [FONT="helvetica neue" ]Altrettanto sistematica, infatti, dovrebbe essere la considerazione, da parte della Corte, [B][URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2013/03/ccostituzionalita-delle-manovre.html"]dell'effetto complessivo, e reiterato costantemente nel tempo[/URL], delle manovre finanziarie[/B] - e delle varie "riforme" imposte dal sistema dell'euro, inclusa l'Unione bancaria - che includono le singole norme devolute al suo sindacato: queste manovre e queste riforme, infatti, rientrano complessivamente nel tipo di correzione del sistema e del ciclo economico che, imposta dai vincoli europei, tende univocamente a stabilizzare un elevato livello di disoccupazione strutturale, - pari al 10,5% al suo livello "ottimale"- in funzione dell'inflazione considerata nell'UEM come di equilibrio "di pieno impiego" ; un obiettivo strutturale che rende ingiustificabili le stesse manovre alla luce del principio lavoristico a cui è informata l'intera Costituzione. [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
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[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Una [B]discrezionalità [/B]di questo tipo (cioè quella alternativa alla riaffermazione della prevalenza dei diritti fondamentali della Costituzione sul vincolo €uropeo) [B]non [/B]riguarderebbe la, sempre possibile, [B]incerta prevedibilità della esatta interpretazione delle norme costituzionali nel caso concreto[/B], cioè la naturale possibilità di scelta interpretativa in funzione delle vicende socio-economiche in evoluzione nel tempo, ma la fase successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale; quella conseguenziale "necessitata",- secondo l'art.136 Cost. e secondo il principio di rigidità della Costituzione (art.138) e persino di non revisionabilità della stessa (art.139)-, di reintegra del diritto affermato e dunque "tecnico-finanziaria a valle". [/FONT]
[FONT="helvetica neue" ][/FONT]
[FONT="helvetica neue" ]Parliamo quindi delle conseguenze ripristinatorie che la Costituzione prevede come effetto necessario della tutela costituzionale già accordata (art.136 Cost.; ciò ovviamente concerne, spero sia chiaro, l'applicabilità delle norme dichiarate illegittime nei rapporti pendenti, certamente non esauriti, e controversi di fronte ai giudici "ordinari" che hanno rimesso la questione alla Corte). [/FONT]


[FONT="helvetica neue" ]8. E' chiaro che [B]la stessa Corte, di fronte al sistematico riproporsi di questa esigenza tecnico-finanziaria[/B] legata al "pareggio di bilancio" e, più che mai, [B]nel caso delle crisi bancarie, alla privazione della possibilità di intervento dell'autorità monetaria nazionale[/B], si troverebbe nell'alternativa, molto pratica:[/FONT] [FONT="helvetica neue" ]i) [B]o[/B], (per evitare il protrarsi di questa prolungata incertezza sulla effettività dei principi costituzionali), di [B]rinunciare progressivamente a interpretare le norme costituzionali in senso incompatibile con la radice €uropea di questa linea di politica economico-fiscale - e monetaria-[/B], accettando [I]de facto[/I] la novazione del principio fondamentale unificante della Costituzione: il che significa una novazione da quello lavoristico e quello della conservazione "ad ogni costo" della moneta unica, così come ratificato nel fiscal compact-pareggio di bilancio. Con ciò, però, rinuncerebbe al ruolo che la stessa Costituzione le ha assegnato, divenendo un giudice del tutto soggetto alla superiorità incondizionata dell'intero diritto europeo;[/FONT] [FONT="helvetica neue" ]ii) [B]ovvero, di prendere una posizione che ribadisca il filtro dell'art.11 e dell'art.139 Cost[/B]. - [URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2014/10/corte-costituzionale-sentn238-del.html"]da lei stessa affermato in più pronunce[/URL]- confermando il paradigma della Repubblica fondata sul lavoro (artt. 1, 3 e 4 della Costituzione, nel caso correlati obiettivamente all'art.47 Cost. quale sopra illustrato). [/FONT]

[FONT="helvetica neue" ]Ma [B]questo secondo percorso, certamente più legittimo e rispettoso della Costituzione, può intraprenderlo solo affrontando il "[URL="http://orizzonte48.blogspot.it/2015/05/1-maggio-e-costituzione-del-lavoro.html"]cuore del problema[/URL][/B]":
[/FONT][FONT="georgia" ][FONT="helvetica neue" ]"...cioè il [B]legame tra:[/B]
[B]- livello del bilancio e dell'indebitamento fiscale[/B], ridotto col "consolidamento" ([I]quantomeno nelle intenzioni dichiarate, poichè i risultati, a causa dello strutturarsi di un elevato livello di disoccupazione, sono in pratica opposti o incongruenti, come prova l'aumento del rapporto debito su PIL e il costante mancato verificarsi della riduzione del deficit annuale programmato nelle stesse manovre finanziarie[/I]);
- [B]vincolo a monte del consolidamento[/B], cioè il pareggio di bilancio (in tutte le sue forme, comunque riduttive dell'indebitamento annuo);
- [B]e disoccupazione-livello delle retribuzioni[/B] nonché conseguente ed inevitabile [B]distruzione del risparmio che a tale retribuzione dignitosa del lavoro si lega inscindibilmente[/B] (e quindi anche del successivo trattamento pensionistico). [B]Con l'implicazione della [U]non distruzione retroattiva del risparmio[/U][/B], conseguente ad una pregressa situazione di legittima sua formazione in base ad una ormai sempre più difficile situazione dell'occupazione e dei livelli di reddito dei cittadini.[/FONT][/FONT]

[FONT="georgia" ][FONT="helvetica neue" ]La Corte, quindi, [B]può riaffermare l'art.47 Cost., in quanto norma fondamentale non revisionabile[/B], solo ravvisando un [B]estremo e irrinunciabile suo dovere[/B] verso la Costituzione: cioè, [/FONT][FONT="helvetica neue" ][B]"dovendo" chiarire, a se stessa e alla comunità sociale intera,[/B] coinvolta nella tutela costituzionale, il [B][COLOR=red][I]perchè [/I][/COLOR]si sia adottato il paradigma del pareggio di bilancio, [U]la privazione della [I]sovranità monetaria, costituzionalmente indispensabile per tutelare i fini fondamentali della comunità democratica[/I][/U] e, comunque, (da decenni, [/B]in un[B] [I]crescendo[/I], [/B]niente affatto casuale ed estraneo al[B] meccanismo prevedibile della moneta unica) della riduzione/compressione del deficit pubblico; [/B]cioè una politica fiscale che non promuove certo la crescita, l'occupazione e la tutela reale del reddito da lavoro[/FONT]". [/FONT]




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