Titoli di Stato area Euro Comitato Risparmiatori Grecia - Uniamoci (1 Viewer)

gasta

Forumer attivo
proseguendo con gli articoli

Con l’introduzione del nuovo art. 38-bis viene esercitata la delega contenuta nell’art. 103,
comma 4, lett. e), Tuf, che attribuisce alla Consob il compito di regolamentare il riconoscimento
delle offerte transfrontaliere con dimensione comunitaria
, disciplinate all’art. 6, paragrafo 2,
seconda parte della “Direttiva Opa”.
È bene precisare che la proposta regolamentare è tesa ad ampliare il perimetro applicativo della
disciplina del riconoscimento rispetto alle previsioni comunitarie. Più precisamente, le
disposizioni regolamentari prevedono che il meccanismo del riconoscimento ricomprenda tutte
le offerte, approvate dalle Autorità degli Stati membri, che siano conformi al citato art. 6 della
“Direttiva Opa” e non sia circoscritto alle sole offerte aventi ad oggetto i titoli ammessi alla
negoziazione nei mercati regolamentati italiani (comma 6). Ne consegue, peraltro, che la
procedura sia stata concepita come un riconoscimento automatico del documento di offerta
approvato dall’Autorità di vigilanza dello Stato membro, previo invio alla Consob dello stesso
unitamente al relativo provvedimento di approvazione.
 

gasta

Forumer attivo
Con l’introduzione del nuovo art. 38-bis viene esercitata la delega contenuta nell’art. 103,
comma 4, lett. e), Tuf, che attribuisce alla Consob il compito di regolamentare il riconoscimento
delle offerte transfrontaliere con dimensione comunitaria
, disciplinate all’art. 6, paragrafo 2,
seconda parte della “Direttiva Opa”.
È bene precisare che la proposta regolamentare è tesa ad ampliare il perimetro applicativo della
disciplina del riconoscimento rispetto alle previsioni comunitarie. Più precisamente, le
disposizioni regolamentari prevedono che il meccanismo del riconoscimento ricomprenda tutte
le offerte, approvate dalle Autorità degli Stati membri, che siano conformi al citato art. 6 della
“Direttiva Opa” e non sia circoscritto alle sole offerte aventi ad oggetto i titoli ammessi alla
negoziazione nei mercati regolamentati italiani (comma 6). Ne consegue, peraltro, che la
procedura sia stata concepita come un riconoscimento automatico del documento di offerta
approvato dall’Autorità di vigilanza dello Stato membro, previo invio alla Consob dello stesso
unitamente al relativo provvedimento di approvazione.

(Riconoscimento in Italia del documento di
offerta approvato dall’autorità di vigilanza di
altri Stati membri della Unione europea)
Art. 38-bis
1. Il documento di offerta, approvato
dall’autorità di vigilanza di un altro Stato
membro della Unione europea, è riconosciuto
in Italia previo invio dello stesso alla Consob
tradotto in lingua italiana, unitamente al
provvedimento di approvazione del documento
reso dall’autorità del Stato membro di origine.
2. Nel caso in cui il documento d’offerta sia
redatto in una lingua comunemente utilizzata
nel mondo della finanza internazionale, lo
stesso è trasmesso, unitamente ad una nota
contenente la traduzione in lingua italiana delle
parti del documento relative agli elementi
essenziali dell’offerta individuati dall’articolo
6, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, in
quanto applicabile nonché dell’eventuale
paragrafo contenente le avvertenze e/o i fattori
di rischio dell’operazione.
3. I documenti in lingua italiana di cui ai
commi 1 e 2 sono integrati dalle informazioni
concernenti le modalità di adesione all’offerta
svolta in Italia, le relative modalità di
pagamento del corrispettivo nonché il regime
fiscale applicabile.
4. I documenti relativi all’offerta sono
pubblicati, ai sensi degli articoli 36, commi 3 e
4, e 38, decorsi cinque giorni dalla data della
ricezione degli stessi da parte della Consob. Al
più tardi entro la data di pubblicazione,
l’offerente diffonde un comunicato, in lingua
italiana, contenente gli elementi indicati
dall’articolo 37.

5. Il comunicato dell’emittente, ove redatto, è
reso noto al mercato tradotto in lingua italiana.
Qualora il comunicato sia redatto in una lingua
comunemente utilizzata nel mondo della
finanza internazionale, esso può essere reso
noto unitamente ad una traduzione in lingua
italiana delle valutazioni sull’offerta e sulla
congruità del corrispettivo.
6. Il presente articolo si applica anche ai fini
del riconoscimento del documento d’offerta
approvato dall’autorità di vigilanza di un altro
Stato membro relativo ad un’offerta avente ad
oggetto strumenti finanziari non ammessi alla
negoziazione nei mercati regolamentati italiani.
7. Alle traduzioni previste dal presente articolo
si applica l’articolo 11, comma 1, lettera c),
ultimo periodo.

 

n.14

Guest
Ciao Virgilium, ben fatto. Su un foglio di google che tommy ti ha linkato ho censito i contatti dei due forum. Ieri ho provveduto a contattare le associazioni tedesche che si sono mostrate attive illustrandogli che scrivevo avendo dietro oltre 250 persone. Conviene partire subito e a caldo altrimenti in tanti molleranno per le più svariate ragioni. Ora purtroppo sono in partenza e avrò difficoltà a seguire fino a lunedì, ci sentiamo quanto prima.

Cerchiamo tuttavia di non disperdere tempo ed energie su due forum diversi, sarebbe difficile seguire e coordinarsi.

Registrato sul file

presente per ogni azione contro questa truffa orchestrata dagli europagliacci

discipline..ritovo le tue info preziose per la seconda volta (boi)
 

tiziano

Nuovo forumer
Sono pronto ad ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti di risparmiatore.
Ho inserito il mio dato nella raccolta dati di DISCIPLINE già dal primo giorno e proseguirò verso la direzione che porti ad una definizione GIUSTA della nostra posizione letteralmente calpestata da lobby di delinquenti legalizzati.
Avanti tutta.....
 

nexvox

Forumer attivo
Pochi consigli dall'esperienza che mi sono fatto seguendo il grosso gruppo per la Lehman su FOL, sbattendoci il muso di mio.

1) attivarsi con la politica italiana o rappresentanti, anche di vertice del mondo bancario italiano (ABI) é inutile perdita di tempo.
2) strutturatevi in forma almeno di comitato, in modo che ci sia sempre qualcuno che sia da punto di riferimento per gli altri e nuovi che si aggregano. L'impegno sarà pesante per cui assicuratevi che chi si propone a far da guida ne sia consapevole.
3) stabilire via forum una deadline non troppo ristretta per raccogliere un primo gruppo di aderenti con cui farsi un'idea della massa critica di cui disponete.
4) ottima l'idea di contattare altri gruppi di bondisti greci in UE e nel mondo in genere, questo potrebbe consentire di raggiungere forze d'urto non troppo dissimili dagli Hedge funds.
5) nelle pressioni che avrete in animo di fare mirate solo molto in alto: Commissari UE, ESMA (individuare bene funzionari che coltivino la vs iniziativa e martellarli).
6) la schedatura di bondisti con isin mi pare sia già partita, aggregateli per legislazione. L'effetto "sasso nell'acqua" (concentricità) ottenibile da strumenti come twitter e facebook, uniti a googledocs può essere il valore aggiunto. Buona idea dell'autore.
7) identificare gli studi legali che hanno assistito Grecia nello strutturare il piano PSI (di solito quelli che fanno 'ste cose sono Allen&Overy), da un lato da escludere tra quelli papabili per farsi assistere, dall'altro controparte eventuale per negoziare.
8) dopo 7, vedere quali studi internazionali hanno specializzazione in litigation su debito sovrano (consiglio cercare file di azioni portate avanti contro Argentina da NML ed Elliot (Em) da cui dedurre chi li ha difesi).

Sono solo pochi sprazzi, di grecia ne so ancora poco e la situazione é in evoluzione.
Penso alcuni hedge avranno già in ptf bond grecia XS e si muoveranno a breve nelle corti competenti. Potrebbero essere un buon apripista.

Tutto ciò senza pretesa di insegnare niente a nessuno, sia chiaro. Sono solo riflessioni, pattumatele pure se non interessano.

Complimenti per la lucidità. Alcune cose le avevo già personalmente proposte. Il punto 3 è quello da fare al più presto.

Utilizziamo il primo post (anche quello di tommy eventualmente che sappiamo tutti essere uno stacanovista :up: )per dare aggiornamenti e info in modo tale che per il rissunto del 3d uno non si debba leggere tutti i post.

Non ci arrendiamo!
 

gasta

Forumer attivo
qcosa non torna o sbaglio? CONZOB SE CI SEI BATTI UN COLPO

Il comma 4 dell’art. 38-bis prevede che il documento d’offerta e l’eventuale “nota” possano
essere pubblicati decorsi cinque giorni dalla data ricezione degli stessi da parte della Consob.
Si è ritenuto utile assoggettare l’offerente, al più tardi entro la data di pubblicazione del
documento di offerta, all’obbligo di diffusione di un comunicato, in lingua italiana, recante gli
elementi informativi contenuti nell’art. 37. Ciò al fine di consentire ai potenziali aderenti all’offerta di
disporre tempestivamente (al pari di quanto accade per le offerte nazionali) dei termini
essenziali della stessa.
La Consob richiede, infine, la diffusione in Italia del comunicato dell’emittente, ove redatto,
tradotto in lingua italiana. Qualora sia redatto in una lingua accettata dalla finanza internazionale
si è ritenuto di consentirne la diffusione unitamente ad una traduzione in lingua
italiana solo delle parti relative alla valutazione dell’offerta e alla congruità del corrispettivo.
 
Ultima modifica:

johnny1982

Forumer storico
Unito anche io con i miei 10k di it 19

Vi sottolineo che le azioni legali per la it19 devono essere portate al tribunale di milano, per le ggb penso la corte europea sia la cosa migliore... A fare causa in grecia solo tempo perso
 

gasta

Forumer attivo
Art. 37
(Comunicazione dell'offerta)

1. La comunicazione prevista dall’articolo
102, comma 1, del Testo unico, resa nota al
mercato e all’emittente, indica:

a) l’offerente e i soggetti controllanti;
b) le persone che agiscono di concerto con
l’offerente in relazione all’offerta;
c) l’emittente;
d) le categorie e il quantitativo dei prodotti
finanziari oggetto dell’offerta;
e) il corrispettivo offerto per ciascuna
categoria di prodotti finanziari oggetto
dell’offerta nonché il controvalore
complessivo dell’offerta;
f) il confronto tra il corrispettivo offerto e
l’andamento recente del titolo, ove
ammesso alle negoziazioni in un mercato
regolamentato;
g) le motivazioni dell’offerta e, ove
applicabile, l’evento da cui è sorto
l’obbligo di promuovere un’offerta;
h) i programmi dell’offerente con particolare
riferimento all’intenzione di revocare dalla
negoziazione gli strumenti finanziari
oggetto dell’offerta e di effettuare
operazioni straordinarie;
i..etc etc
 

Allegati

  • esiti_consultazione_emittenti_20110405.pdf
    788,8 KB · Visite: 557
  • scipione.pdf
    659,1 KB · Visite: 874
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Doc82

...e lo swap "volontario"
è la prima ristrutturazione che mi becco e vorrei far una domanda: per aderire ad una iniziativa collettiva che potrà partire dal forum sarò obbligato a mantenere in portafoglio i bond ottenuti in swap o potrò venderli liberamente a mercato e spostarmi su altro?
Vorrei voltare pagina in fretta e recuperare la cifra investita briciola dopo briciola
 

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