clemm coemm (21 lettori)

kok90

o COSì...o POMì

Maurizio Sarlo
17 AGOSTO 2020

Si, oggi anche Noi...
Attenzione
Vi informiamo che lunedì 17 agosto 2020 alle ore 21.00, nella pagina dell'Avvocato Lillo Massimiliano Musso, oltre ai molti e illustri Ospiti della Settimana Sociale di Ravanusa, interverranno in diretta anche il Dr. Salvatore Rainò e Maurizio Sarlo .

➡️➡️ PASSAPAROLA
https://www.facebook.com/LMaxM
Siamo qui dal primo giorno ed è stato un susseguirsi di ottimi spunti e strategiche relazioni.
Dal Prof Meluzzi, a Nino Galloni, da Fabiuccio Maggiore a Pasquale Bacco. Altresì, per passare a Francesco Oliviero e Salvatore Rainó è stato un ottimo evento foriero di scambi e opinioni.
Servirà a tutti per sfrontare al meglio la stretta che i vertici Istituzionali Italiani vogliono far passare per pandemia.
Il delirio di onnipotenza di chi sta in Parlamento e al Governo dello Stato, delle Regioni e dei Comuni è a dire poco patetico. Ma con questi dobbiamo fare i conti.
Ben venga la ricerca di riunire i vari movimenti. Ma che si basi su principi minuziosi è imprescindibili.
Io e Rainó il 18 agosto rientreremo nelle rispettive abitazioni. A Ravanusa si va però avanti fino al 20 agosto.
Buona visione a tutti
Maurizio Sarlo
 

willyVM

Forumer storico
Come dicevo non è facile spiegare il Progetto in poche righe ci vorrebbe un libro dei problemi odierni e poi quello di tutte le soluzioni che trent'anni di studi hanno portato.
. . . ma per favore. . . Sig.a Marta ! Finiamola con questi tren'anni ! Trent'anni de che. .?
C'è gente che in molto meno è plurilaureata , due e forse anche tre lauree, e questo in trent'anni cosa ha studiato ?
Biologia , anatomia, fisiologia con la Dott.sa Mereu? Ingegneria, Architettura con l'architetto Dott. Piano?
Cardiologia dei trapianti con il Dott. Barnard ?
30anni come ricercatore presso la SISSA - Trieste, oppure presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Fisica della Materia, l'Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, il Dipartimento di Fisica Teorica dell'Università di Trieste e l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology di Trieste?
Come ricercatore credo gli riesca molto bene una cosa . . . , trovare i migliori RESORT in trasferta oltre il suo giardino. . . :rotfl::rotfl::rotfl:

Poi, Perchè non pubblica il suo curriculum scolastico ? ? ? ?
 

willyVM

Forumer storico
Fumane_2.jpg

Compitino del mese "RACCOLTO"

Questi sono li a discutere e strizzarsi il cervello sul compitino "RACCOLTO". . AHAHAHAHAH ! L'unico che ha Raccolto i loro eurini e costituito un tesoretto se la spassa nei migliori Resort. . . Sono proprio dei veri ed inguaribili CO . . . . NI !
 

Sissa

Forumer storico
Maurizio Sarlo
17 AGOSTO 2020

Si, oggi anche Noi...
Attenzione
Vi informiamo che lunedì 17 agosto 2020 alle ore 21.00, nella pagina dell'Avvocato Lillo Massimiliano Musso, oltre ai molti e illustri Ospiti della Settimana Sociale di Ravanusa, interverranno in diretta anche il Dr. Salvatore Rainò e Maurizio Sarlo .

➡➡ PASSAPAROLA
https://www.facebook.com/LMaxM
Siamo qui dal primo giorno ed è stato un susseguirsi di ottimi spunti e strategiche relazioni.
Dal Prof Meluzzi, a Nino Galloni, da Fabiuccio Maggiore a Pasquale Bacco. Altresì, per passare a Francesco Oliviero e Salvatore Rainó è stato un ottimo evento foriero di scambi e opinioni.
Servirà a tutti per sfrontare al meglio la stretta che i vertici Istituzionali Italiani vogliono far passare per pandemia.
Il delirio di onnipotenza di chi sta in Parlamento e al Governo dello Stato, delle Regioni e dei Comuni è a dire poco patetico. Ma con questi dobbiamo fare i conti.
Ben venga la ricerca di riunire i vari movimenti. Ma che si basi su principi minuziosi è imprescindibili.
Io e Rainó il 18 agosto rientreremo nelle rispettive abitazioni. A Ravanusa si va però avanti fino al 20 agosto.
Buona visione a tutti
Maurizio Sarlo

Anche la pupa non vedeva l'ora di rientrare in patria

 

Sissa

Forumer storico
Bisognerebbe anche chiedere se per PATRIA si intenda solo una zona geografica oppure se per certi argomenti si trovano più appetibili altre patrie, ma vabbè, questo è terreno per altre professioni, non certo la mia. Nel frattempo un promemoria per la sarlina
 

willyVM

Forumer storico
Bisognerebbe anche chiedere se per PATRIA si intenda solo una zona geografica oppure se per certi argomenti si trovano più appetibili altre patrie, ma vabbè, questo è terreno per altre professioni, non certo la mia. Nel frattempo un promemoria per la sarlina
L'italia è una sola sembra, voler dire. . .
 

Allegati

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kok90

o COSì...o POMì

0788 21-Aug-20 12.22.jpg

Disciplina e trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni
22 aprile 2020

La definizione di una disciplina finalizzata ad una maggiore trasparenza dei partiti politici è oggetto di
dibattito parlamentare da più legislature.
Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono state introdotte misure per la trasparenza dei partiti e dei
movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento.
Successivamente sulla materia è intervenuto il D.L. 34/2019, principalmente per ridefinire gli obblighi di
trasparenza posti in capo alle fondazioni politiche.
Trasparenza e controllo dei partiti politici e delle fondazioni
La seconda parte del D.L. 3/2019, recante misure anticorruzione, contiene disposizioni in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore nonchè disposizioni
riguardanti le fondazioni politiche. Esso reca altresì una delega al Governo per la redazione di un testo unico
compilativo delle norme che disciplinano la materia.
Per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni – come risultanti dall'esame svolto alla Camera -
sono volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza sia in ordine ai contributi ricevuti, sia alla presentazione
delle candidature.
E' previsto, in tale quadro, per i partiti e i movimenti politici nonché per le liste e per i candidati alla
carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti l'obbligo di annotare -
entro il mese successivo a quello della percezione - in un apposito registro, per ogni contributo ricevuto,
l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data
dell'erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e
contestualmente pubblicati sul relativo sito internet. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si
intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori. Gli obblighi di pubblicità in
questione riguardano tutti i contributi elargiti in denaro complessivamente superiori a 500 euro annui per
soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a
contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e
alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne
ricevuta.
Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di
15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da
Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non
assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.
È inoltre introdotto il divieto – per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali - di
elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con
più di 15.000 abitanti.
Inoltre, in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni comunali sotto i 15.000 abitanti) è previsto
per i partiti, movimenti politici e liste che si presentano alle elezioni l'obbligo di pubblicare – entro il 14°
giorno antecedente la data delle elezioni - sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri
candidati ed il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima della
data fissata per le elezioni. Non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati e le imposte di bollo e le
altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato è effettuata per tali finalità. I
medesimi documenti sono pubblicati in apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet
dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del
Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. La pubblicazione deve
consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione,
collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.
Per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, viene introdotto
l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto per ogni
importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto
direttamente o attraverso comitati di sostegno; deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del
Parlamento italiano, come già attualmente previsto.
E' inoltre individuato in 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente) il tetto sopra il
quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro
sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato
finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione
contabile. Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a
quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo
vigente.
Viene inoltre abbassato a 3.000 euro (da 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al
raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto
erogante ed il beneficiario, depositata presso la Presidenza della Camera, superando la deroga prevista per
i versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire
la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore.
E' inoltre esteso anche alle cooperative sociali ed ai consorzi previsti dal testo il divieto di erogare
finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.
In relazione alle fondazioni, associazioni e i comitati per i quali ricorre uno degli elementi previsti dal
testo (vengono in rilievo, ai fini della determinazione di un "indice di collegamento" con partiti o movimenti
politici, elementi quali la composizione degli organi direttivi e i destinatari di somme o contribuzioni erogati) si
applicano gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.
E' posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici l'applicazione delle sanzioni previste in base al nuovo assetto normativo.
Il Governo è quindi delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale,
con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della legge e
le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:
contributi ai candidati alle elezioni;
contributi ai partiti e ai movimenti politici,
rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie,
trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione
indiretta in loro favore.
Il D.L. 34/2019 è intervenuto su alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai
partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati (art. 43,
commi 1-4).
Il comma 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è intervenuta, da ultima, la legge n. 3
del 2019) al fine di:
posporre il termine – fissandolo al mese di marzo dell'anno solare successivo, anziché al mese
successivo a quello della percezione – entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro
nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno
erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro (e la cui somma superi nell'anno
solare i 500 euro) (lettera a);
consentire la trasmissione di tale elenco anche tramite PEC (lettera b);
modificare parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le
fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di
trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019 (lettera c);
escludere l'applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti
nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore)
nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo
Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (lettera d) e comma 2).
Il comma 3 modifica la legge 3/2019 al fine di:
posticipare il termine entro il quale i partiti e movimenti politici devono annotare in apposito registro i
contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno di importo superiore all'anno di 500 euro. Il termine
ultimo è fissato al mese di marzo dell'anno successivo e non più al mese solare successivo
all'erogazione. E' altresì specificato che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su
ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere;
prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dalla legge 3/2019 nei confronti dei
partiti o movimenti politici che abbiano ricevuto contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri
o da persone giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste
elettorali o private del diritto di voto è irrogata dalla Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel
caso in cui gli stessi non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell'importo indebitamente
ricevuto alla cassa delle ammende;
consentire alla Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici di accedere alle banche dati
gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia
elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici.
Possono altresì essere predisposti protocolli d'intesa con tali enti o amministrazioni per le medesime
finalità e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione.
Con le modifiche disposte dalla lettera d) del comma 3 e dal comma 4 vengono altresì previste disposizioni
specifiche per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati.
Viene, inoltre, specificato che alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati (di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 149/2013, come modificato dal provvedimento in esame) è fatto divieto di devolvere, in tutto o
in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere
patrimoniale in favore di partiti e movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di
sindaco se ricevuti ai sensi del comma 28-bis, secondo periodo. Tale previsione riguarda i contributi
provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero
non assoggettate a obblighi fiscali in Italia nonché da persone fisiche maggiorenni straniere. Tali
elargizioni in denaro, contributi, prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale devono
essere inoltre annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio. È altresì fissato l'importo della
sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla Commissione nel caso di violazione di tali obblighi.
È infine oggetto di specificazione, l'art. 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, prevedendo che il sito
internet in cui le liste partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti devono pubblicare il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale è
quello del partito o del movimento politico "sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione
elettorale".
Dossier
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione - le posizioni espresse dagli auditi
posizioni-espresse-dagli-auditi.html
Contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, prescrizione e trasparenza dei partiti e movimenti
politici
e-trasparenza-partiti-e-movimenti-politici-1.html
Superamento del finanziamento pubblico dei partiti
Con il D.L. n. 149 del 2013 è stata disposta l'abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti e la loro
sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini (detrazioni per le erogazioni
liberali e destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).
L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e
democraticità prevsiti dalla legge, in cui si prevede anche l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini
dell'accesso ai benefici.
Tra le principali caratteristiche del sistema introdotto si ricordano:
l'adozione da parte dei partiti di statuti recanti necessari elementi procedurali e sostanziali che
garantiscano la democrazia interna, ai fini dell'accesso ai benefici
l'istituzione del Registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge,
consultabile dal sito internet del Parlamento
la realizzazione da parte di ciascun partito di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni
relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci
l'estensione delle funzioni di controllo della Commissione di garanzia sui bilanci dei partiti anche al
rispetto delle prescrizioni sul contenuto statutario e sulla trasparenza
la riduzione delle risorse loro spettanti per i partiti che non rispettano le norme in materia di parità di
accesso alle cariche elettive
l'introduzione di un tetto alle donazioni pari a 100 mila euro
l'introduzione di una detrazione per le erogazioni liberali pari al 26% per gli importi da 30 a 30 mila euro
l'assoggettazione all'IMU degli immobili dei partiti politici
la possibilità di destinare il 2 per mille IRPEF ai partiti
la previsione di un apposito codice di autoregolamentazione delle raccolte telefoniche di fondi
l'applicazione progressiva della abrogazione con la riduzione parziale dei contributi diretti che
cesseranno completamente nel 2017
l'estensione al personale dei partiti della disciplina sul trattamento straordinario di integrazione salariale
e di contratti di solidarietà
La disciplina prefigurata si inserisce in un processo, sviluppatosi negli ultimi anni, di progressiva riduzione
dell'entità dei contributi diretti ai partiti, istituiti nel 1974 ed erogati, a partire dal 1993, esclusivamente sotto
forma di contributi per le spese delle campagne elettorali. Con questa disciplina è stata superata la parziale
riforma della legge 96/2012, nella parte in cui, al sistema dei rimborsi elettorali, era stato affiancato il
cofinanziamento dello Stato, proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti, che è stato abolito.
Della legge 96/2012 è stata mantenuta la parte relativa alla trasparenza e ai controlli dei bilanci, come pure
il vincolo tra democrazia interna e concessione dei benefici, ivi introdotta per la prima volta.
Per quanto riguarda le forme di contribuzione alternative disciplinate dal decreto-legge, di fatto si tratta del
potenziamento di un istituto già previsto dall'ordinamento (la detraibilità fiscale dei finanziamenti privati) e di
un meccanismo (quello del 2 per mille) sperimentato per un breve periodo nel 1997 (L. 2/1997 e, in gran
parte, abrogato dalla L. 157/1999).
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2014 (pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 15 luglio 2014, n. 162) sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e
la corresponsione delle somme spettanti ai partiti polititi beneficiati dalla destinazione del 2 per mille IRPEF
da parte dei contribuenti.
In materia è intervenuta la legge di stabilità 2015 che ha confermato la detraibilità dei
versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste
anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni dai candidati e dagli eletti alle
cariche pubbliche (L. 190/2014, art. 1, comma 141).
Il decreto-legge di proroga termini (art. 1, co. 12-quater, DL 192/2014) ha disposto inoltre il differimento
dell'entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti e di accesso ai benefici
fiscali.
Sono state poi introdotte inoltre alcune disposizioni per assicurare il controllo dei bilanci dei partiti politici.
In sintesi la legge: ha integrato di 7 unità il personale della Commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici , con la finalità di assicurarne la piena operatività e
di consentirle di svolgere tutte le verifiche di conformità richieste dalla legge; ha introdotto una disciplina
specifica per gli anni 2013 e 2014 sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti; ha previsto di
conseguenza, che le relazioni ai Presidenti delle Camere relative agli anni 2013 e 2014 tengano conto della
predetta disposizione; è intervenuta sull'applicazione ai partiti politici dei benefici derivanti
dagli ammortizzatori sociali, specificando che essa operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni
territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria e nei confrontidei partiti non iscritti al
registro nazionale dei partiti politici. Anche per i magistrati componenti la Commissione, per la durata del
relativo incarico, è stato disposto il collocamento fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza,
secondo quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 66 e 68, della L. 190/2012 (c.d. legge
anticorruzione).
Focus
Le disposizioni sulla disciplina e la trasparenza dei partiti politici: il testo approvato dalla Camera nella XVII
legislatura
 
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willyVM

Forumer storico
Gli obblighi di pubblicità in
questione riguardano tutti i contributi elargiti in denaro complessivamente superiori a 500 euro annui per
soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente.
I clemini possono dormire sonni tranquilli. Potranno continuare a donare il loro eurino mensile. . . Mefisto si occuperà del tema mensile di Agosto "IL RACCOLTO" nella speranza che possa essere sempre copioso per poter continuare a trascorrere una vita agiata nel suo Mondo Migliore .
 

enzima2

Forumer attivo
"il raccolto"--- si prosegue nella tecnica di voler far si che gli adepti si autoconvincano della sicurezza di raggiungere risultati positivi, ed avvalorare il percorso ( truffaldino ) ai quali sono chiamati da 5 anni. Fanno il temino mensile per dimostrare la loro fedeltà infarcendolo di buoni propositi e prove di assuefazione completa al grande guru.
Quello che definiamo "lavaggio del cervello" passa normalmente da questi fatti: i soggetti chiamati a ragionare su un tema dato dalla setta si concentrano sui loro desideri e sulla convinzione di essere sulla strada giusta per raggiungerli, perdono totalmente il senso critico e si legano ancora di più alla loro guida che, con sapienza e furbizia, li conduce nel percorso funzionale all'obiettivo.
E l'obiettivo è ormai chiarissimo. Purtroppo chi dovrebbe intervenire non lo fa.
 

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