clemm coemm (15 lettori)

sidora

Forumer storico
due sono le possibilità:
  1. è un pazzo cinico e animale
  2. si crede un furbacchione cercando di dimostrare ai suoi clemmioti che lui è uno che non ha paura per dimostrare le sue esternazioni, ben sapendo che un decreto del consiglio dei ministri impedisce qualsiasi riunione numerosa di persone in locali chiusi, e lo spostamento delle persone da una località ad un altra.
per ultimo: non vorrà perdere la caparra data per l'utilizzo della sala?:perfido::perfido::perfido::perfido::perfido::perfido::perfido::perfido:
 

willyVM

Forumer storico
Voleva provare che la Terra è piatta, si schianta col suo missile.

hughes_mike_missile_1_ipa_fg.jpg

Ricordo che molto tempo fa era un argomento molto considerato anche nel mondo migliore...

Voleva provare che la Terra è piatta, si schianta col suo missile
 

willyVM

Forumer storico
due sono le possibilità:
  1. è un pazzo cinico e animale
  2. si crede un furbacchione cercando di dimostrare ai suoi clemmioti che lui è uno che non ha paura per dimostrare le sue esternazioni, ben sapendo che un decreto del consiglio dei ministri impedisce qualsiasi riunione numerosa di persone in locali chiusi, e lo spostamento delle persone da una località ad un altra.
per ultimo: non vorrà perdere la caparra data per l'utilizzo della sala?:perfido::perfido::perfido::perfido::perfido::perfido::perfido::perfido:
La caparra difficilmente la caccia lui. . ci sono i clementinis. . .
Per gli Eventi di Bergamo (28/02) e Bologna (29/02) credo ci penseranno le autorita. . . !
 

sidora

Forumer storico
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
sanita';
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

E m a n a


il seguente decreto-legge:

Art. 1


Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da
parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul
territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o
all'adozione di particolari misure di cautela individuate
dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto
di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e
nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai
provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'
domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori
del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

dimenticati per un po i tuoi viaggetti per l'Italia e specialmente in Egitto (nella Valle dei Re) altrimenti al ritorno ti mettono in quarantena :tie::tie::tie::tie::tie:
 

willyVM

Forumer storico
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
sanita';
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

E m a n a


il seguente decreto-legge:

Art. 1


Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da
parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul
territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o
all'adozione di particolari misure di cautela individuate
dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto
di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e
nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai
provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'
domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori
del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

dimenticati per un po i tuoi viaggetti per l'Italia e specialmente in Egitto (nella Valle dei Re) altrimenti al ritorno ti mettono in quarantena :tie::tie::tie::tie::tie:


Il fatto quotidiano on-line:
Niente lezioni in Veneto, Piemonte, Friuli, Emilia, Liguria e Lombardia. Stop a eventi, messe, 4 gare di A e carnevale di Venezia e Ivrea. In Romania quarantena per chi arriva da Lombardia e Veneto.

Clemini, statevene a casa e prendete la buona e sana abitudine di offrire gli eurini mensili del vostro salotto a persone bisognose !
Sarlo non ne ha un gran bisogno.
 

Sissa

Forumer storico
Dopo una giornata di notizie provvedimenti e discussioni sul coronavirus io farei la seguente riflessione: visto che non si è ancora individuato il paziente zero e il luogo da dove è realmente partito il contagio è sensato che chi ne ha autorità prenda provvedimenti per effettuare controlli e veriche che evitino conseguenze disastrose in futuro. 150 contagiati individuati fin'ora tutti al nord, col blocco di tutte le manifestazioni e attività varie permetterà fra una decina di giorni di avere una mappa più precisa. Si spera tutti che sia meno disastroso di quanto appare ora ma se non si fossero presi provvedimenti si sarebbe gridato alla eccessiva leggerezza delle istituzioni. A chi, come sarlo, stimola alla disobbedienza dei provvedimenti e strumentalizza il fenomeno direi che stare zitti è una grande prova di intelligenza.
 

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