Vi incollo un articolo del codice civile..utile per dibattere sul tema
Articolo 778 Codice civile
Mandato a donare
È nullo [
1418 ss. c.c.] il
mandato [
1703 c.c.] con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario
(1) o di determinare l'oggetto della donazione
(2).
È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una
persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso [
631 c. 2 c.c.]
È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti [
631 c. 2 c.c.].
Ratio Legis
Poichè la donazione è un atto personale ed è caratterizzata dallo spirito di liberalità, non è ammesso che il donante dia mandato ad un terzo per determinare l'identità del donate e l'oggetto della donazione, se non entro gli stretti limiti individuati dalla norma in commento.
Art. 778 codice civile - Mandato a donare
Chi decide il beneficiario delle donazioni?
I capitani quando effettuano il bonifico oppure i clemmini quando donano a lui l'euro mensile?
Sa
@traguardo cosa mi domando? Se per motivi giuridici le donazioni possano essere dichiarate nulle.