Albatros
Utente Spoglia Seniòrite
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come sapete da quest'anno si rende obbligatoria la certificazione energetica per ogni singolo edificio (ALMENO per le regioni che non hanno accettato la derubricazione di questo governo , e mantengono l'obbligo della certificazione energetica ) , e non e' una semplice e ultriore spesa burocratica che si ritrova il costruttore o il proprietario, ma una vera e propria carta di identita' del fabbricato che ci dice all'istante, se stiamo comprando una ferrari o una vecchia buick smarmittata.
e attenzione, questo semprlice foglio ( che per averlo non e' cosii semplice...) sara' discriminante per le compravendite..
in base alla classe di rendimento, si potra' vendere meglio..
La L.133/08 ha abrogato l’obbligo di allegare la certificazione agli atti di compravendita previsto dal Dlgs.192/05, rimane tuttavia valido l’obbligo di redigere l’attestato che riporta le caratteristiche dell’edificio. Allora come comportarsi?
Vediamo come hanno risposto il nostro notariato, da un lato e la Commissione Europea dall'altro.
Il notariato ha diffuso una nota, indicando che per le province autonome e le regioni che hanno già deliberato in materia di certificazione energetica degli edifici (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte) continuano a rimanere invariati gli obblighi contenuti nei relativi DGR. Per cui in Lombardia si confermano le date (del 1 Luglio 2009 e 2010 rispettivamente per compravendita e locazione degli immobili) a partire dalle quali diventa obbligatorio allegare la certificazione energetica all'atto.
La Commissione europea, all'interno della procedura d’infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, nel mese di novembre 2008 ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
Il Commissario dell'Energia europeo Andris Piebalgs teme che tale legge renda più difficile l'entrata in possesso da parte dell'acquirente dell'attestato di qualificazione energetica (AQE).
La risposta dovrà essere fornita entro il mese di gennaio 2009.
Conclusioni.
Se l'abrogazione incide sull'aspetto contrattualistico, salvandone la validità in caso di omessa presentazione dell'attestato energetico, la medesima legge non abroga in alcun modo l'obbligatorietà della produzione dell'attestato, che resta sancito sia dalla direttiva europea che dalle normative nazionali 192/2005 e 311/2006, nonchè dai decreti regionali (Lombardia e altre).
Il venditore che non presenta l'attestato, pertanto, non può esser sanzionato con la nullità dell'atto di compravendita stipulato con la parte acquirente, ma è, in ogni caso, venuto meno ad una norma di legge.
La certificazione non è semplicemente un adempimento burocratico e uno strumento di controllo (da parte della pubblica amministrazione) della classe energetica del parco edifici.
I proprietari/acquirenti, infatti, con la certificazione dispongono di uno strumento di trasparenza sulla qualità energetica dell’alloggio acquistato.
Il costo della certificazione è quindi un investimento che oltre a fornire la classe energetica dell'edificio (cioè lo stato energetico attuale) guida gli occupanti dello stesso ad una gestione energeticamente più oculata, indicando eventuali interventi atti a migliorare l'efficienza energetica (comportamento nell'utilizzo degli impianti di climatizzazione, opportunità di un isolamento termico dell'involucro e della sostituzione impianti inclusi i sistemi di regolazione, ecc).
Infine la certificazione è uno strumento di mercato, in quanto un edificio di classe A o B vale di più sul mercato immobiliare rispetto ad edifici di dimensioni, ubicazione ed aspetto analoghi ma che risultano più energivori (classi C, D o successive). Ciò Vale sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti.
Ecco qualche confronto pubblicato dal Sole24h ediz. pomeridiana del 17/4/08, sull' impatto della classe energetica dell'immobile sul suo valore (per mq)
CLASSE A +450 € ** CLASSE B +350€ ** CLASSE C +250€ ** CLASSE D +150€ ** CLASSE E zero€ ** CLASSE F -200€ ** CLASSE G -250€
Lo strumento dell'attestato di certificazione energetica garantisce trasparenza per chi acquista l'immobile (l'acquirente è informato sulla classe energetica di appartenenza del suo futuro immobile e quindi può stimare se consumerà molta o poca energia per il riscaldamento dell'ambiente in cui andrà ad abitare) e permette a chi abbia riqualificato energeticamente il proprio immobile (isolamento termico delle pareti, sostituzione impianto termico, ecc) di usufruire delle agevolazioni fiscali.
Dal 2009 il sistema di certificazione energetica degli edifici predisposto dalla Regione (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa DAL 156/2008) è pienamente operativo e diviene quindi obbligatoria l'emissione del relativo attestato (per i casi e con le scadenze previste al punto 5)
I Soggetti Certificatori sono tenuti (punto 5.11 DAL 156/2008) a trasmettere l'attestato di certificazione energetica all'Organismo regionale di Accreditamento caricando i dati nella apposita sezione ad accesso riservato del sito, ottenendo il codice univoco di identificazione dell'attestato (dal 1° gennaio sono validi solo i certificati che riportano tale codice).
La gestione del sistema di certificazione energetica è completamente automatizzata, ed è supportata da due sottosistemi informativi strutturalmente connessi, funzionanti in ambiente web:
e attenzione, questo semprlice foglio ( che per averlo non e' cosii semplice...) sara' discriminante per le compravendite..
in base alla classe di rendimento, si potra' vendere meglio..
La L.133/08 ha abrogato l’obbligo di allegare la certificazione agli atti di compravendita previsto dal Dlgs.192/05, rimane tuttavia valido l’obbligo di redigere l’attestato che riporta le caratteristiche dell’edificio. Allora come comportarsi?
Vediamo come hanno risposto il nostro notariato, da un lato e la Commissione Europea dall'altro.
Il notariato ha diffuso una nota, indicando che per le province autonome e le regioni che hanno già deliberato in materia di certificazione energetica degli edifici (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte) continuano a rimanere invariati gli obblighi contenuti nei relativi DGR. Per cui in Lombardia si confermano le date (del 1 Luglio 2009 e 2010 rispettivamente per compravendita e locazione degli immobili) a partire dalle quali diventa obbligatorio allegare la certificazione energetica all'atto.
La Commissione europea, all'interno della procedura d’infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, nel mese di novembre 2008 ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
Il Commissario dell'Energia europeo Andris Piebalgs teme che tale legge renda più difficile l'entrata in possesso da parte dell'acquirente dell'attestato di qualificazione energetica (AQE).
La risposta dovrà essere fornita entro il mese di gennaio 2009.
Conclusioni.
Se l'abrogazione incide sull'aspetto contrattualistico, salvandone la validità in caso di omessa presentazione dell'attestato energetico, la medesima legge non abroga in alcun modo l'obbligatorietà della produzione dell'attestato, che resta sancito sia dalla direttiva europea che dalle normative nazionali 192/2005 e 311/2006, nonchè dai decreti regionali (Lombardia e altre).
Il venditore che non presenta l'attestato, pertanto, non può esser sanzionato con la nullità dell'atto di compravendita stipulato con la parte acquirente, ma è, in ogni caso, venuto meno ad una norma di legge.
La certificazione non è semplicemente un adempimento burocratico e uno strumento di controllo (da parte della pubblica amministrazione) della classe energetica del parco edifici.
I proprietari/acquirenti, infatti, con la certificazione dispongono di uno strumento di trasparenza sulla qualità energetica dell’alloggio acquistato.
Il costo della certificazione è quindi un investimento che oltre a fornire la classe energetica dell'edificio (cioè lo stato energetico attuale) guida gli occupanti dello stesso ad una gestione energeticamente più oculata, indicando eventuali interventi atti a migliorare l'efficienza energetica (comportamento nell'utilizzo degli impianti di climatizzazione, opportunità di un isolamento termico dell'involucro e della sostituzione impianti inclusi i sistemi di regolazione, ecc).
Infine la certificazione è uno strumento di mercato, in quanto un edificio di classe A o B vale di più sul mercato immobiliare rispetto ad edifici di dimensioni, ubicazione ed aspetto analoghi ma che risultano più energivori (classi C, D o successive). Ciò Vale sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti.
Ecco qualche confronto pubblicato dal Sole24h ediz. pomeridiana del 17/4/08, sull' impatto della classe energetica dell'immobile sul suo valore (per mq)
CLASSE A +450 € ** CLASSE B +350€ ** CLASSE C +250€ ** CLASSE D +150€ ** CLASSE E zero€ ** CLASSE F -200€ ** CLASSE G -250€
Lo strumento dell'attestato di certificazione energetica garantisce trasparenza per chi acquista l'immobile (l'acquirente è informato sulla classe energetica di appartenenza del suo futuro immobile e quindi può stimare se consumerà molta o poca energia per il riscaldamento dell'ambiente in cui andrà ad abitare) e permette a chi abbia riqualificato energeticamente il proprio immobile (isolamento termico delle pareti, sostituzione impianto termico, ecc) di usufruire delle agevolazioni fiscali.
- Obblighi e tempistiche di applicazione
Compravendita
• Trasferimento a titolo oneroso intero immobile con unico contratto da 1/9/2007 (per u.a. termoautonome certificare ciascuna u.a.) Es: villetta, intero edificio
• Trasferimento a titolo oneroso singola unità immobiliare da 1/7/2009
Altri casi in cui l'ACE è necessario
• Stipula-rinnovo di contratti “servizio-energia” (DPR412/93) da 1/1/2008
• Accesso a incentivi o agevolazioni di qualunque natura (55% detrazione fiscale rimborsata in soli 3 anni) da 1/9/2007
• Nuovi edifici, manutenzione straordinaria (involucro dell'edificio o impianto termico) o importante ristrutturazione edilizia da 1/9/2007
• Locazione singole unità immobiliari da 1/7/2010
• Edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico con superficie superiore a 1000mq entro 1/7/2009
ovviamente questa nuova professione apre nuovi mercati per chi si certifichera' come certificatore energetico, facendo i corsi adatti e abilitandosi.
ade esempio in emilia romagna e' gia' tutto partito...
Dal 1° gennaio 2009 scatta in Emilia Romagna l'obbligo di registrazione degli attestati di certificazione energetica: termina infatti la fase transitoria (prevista dalla Delibera di Giunta Regionale DGR 1754/2008) durante la quale all'attestato di QUALIFICAZIONE energetica era riconosciuta la stessa efficacia dell'attestato di CERTIFICAZIONE energetica.• Trasferimento a titolo oneroso intero immobile con unico contratto da 1/9/2007 (per u.a. termoautonome certificare ciascuna u.a.) Es: villetta, intero edificio
• Trasferimento a titolo oneroso singola unità immobiliare da 1/7/2009
Altri casi in cui l'ACE è necessario
• Stipula-rinnovo di contratti “servizio-energia” (DPR412/93) da 1/1/2008
• Accesso a incentivi o agevolazioni di qualunque natura (55% detrazione fiscale rimborsata in soli 3 anni) da 1/9/2007
• Nuovi edifici, manutenzione straordinaria (involucro dell'edificio o impianto termico) o importante ristrutturazione edilizia da 1/9/2007
• Locazione singole unità immobiliari da 1/7/2010
• Edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico con superficie superiore a 1000mq entro 1/7/2009
ovviamente questa nuova professione apre nuovi mercati per chi si certifichera' come certificatore energetico, facendo i corsi adatti e abilitandosi.
ade esempio in emilia romagna e' gia' tutto partito...
Dal 2009 il sistema di certificazione energetica degli edifici predisposto dalla Regione (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa DAL 156/2008) è pienamente operativo e diviene quindi obbligatoria l'emissione del relativo attestato (per i casi e con le scadenze previste al punto 5)
I Soggetti Certificatori sono tenuti (punto 5.11 DAL 156/2008) a trasmettere l'attestato di certificazione energetica all'Organismo regionale di Accreditamento caricando i dati nella apposita sezione ad accesso riservato del sito, ottenendo il codice univoco di identificazione dell'attestato (dal 1° gennaio sono validi solo i certificati che riportano tale codice).
La gestione del sistema di certificazione energetica è completamente automatizzata, ed è supportata da due sottosistemi informativi strutturalmente connessi, funzionanti in ambiente web:
- il primo sottosistema è finalizzato al riconoscimento ed alla registrazione dei soggetti certificatori deputati al rilascio degli attestati di certificazione energetica:
- il secondo sottosistema è finalizzato alla registrazione degli attestati di certificazione energetica emessi dai soggetti certificatori.