canoni non percepiti (1 Viewer)

scoglio24

f.orumer che scrive poco
Canoni non percepiti.

Per un immobile affittato per attività commerciale, ad ottobre 2008 è stata giudiziariamente dichiarata la risoluzione contrattuale per morosità del condotture, e contemporaneamente il giudice riconosceva come non pagati i canoni dal mese di febbraio 2008 fino ad ottobre appunto.

Dovendo il proprietario adesso fare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, come si deve regolare?

Per immobili adibiti ad abitazione è consentito (se la sentenza è intervenuta prima della dichiarazione dei redditi) non dichiarare i canoni non percepiti; e qua pare non ci piove.

Per immobili destinati ad uso diverso (dall'abitazione) pare che ci sia una circolare delle imposte dirette che afferma che i canoni, se pur non effettivamente percepiti, vanno dichiarati fino alla data dell'intervenuta sentenza giudiziaria di risoluzione.

personalmente questo trattamento (di cui non sono neanche certo) mi pare iniquo, volevo pertanto chiedervi se qualcuno conoscesse la predetta circolare o se, ancora meglio, fosse interventa qualche sentenza a chiarire le cose.

Grazie


PS: per i moderatori: non sapendo quale sia la sezione più adatta metto il post sia nell'immobiliare che in quello legale, vi prego di calcellarlo ove si ritiene sbagliato.
 

recycling

ex magoforrest
Canoni non percepiti.

Per un immobile affittato per attività commerciale, ad ottobre 2008 è stata giudiziariamente dichiarata la risoluzione contrattuale per morosità del condotture, e contemporaneamente il giudice riconosceva come non pagati i canoni dal mese di febbraio 2008 fino ad ottobre appunto.

Dovendo il proprietario adesso fare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, come si deve regolare?

Per immobili adibiti ad abitazione è consentito (se la sentenza è intervenuta prima della dichiarazione dei redditi) non dichiarare i canoni non percepiti; e qua pare non ci piove.

Per immobili destinati ad uso diverso (dall'abitazione) pare che ci sia una circolare delle imposte dirette che afferma che i canoni, se pur non effettivamente percepiti, vanno dichiarati fino alla data dell'intervenuta sentenza giudiziaria di risoluzione.

personalmente questo trattamento (di cui non sono neanche certo) mi pare iniquo, volevo pertanto chiedervi se qualcuno conoscesse la predetta circolare o se, ancora meglio, fosse interventa qualche sentenza a chiarire le cose.

Grazie


PS: per i moderatori: non sapendo quale sia la sezione più adatta metto il post sia nell'immobiliare che in quello legale, vi prego di calcellarlo ove si ritiene sbagliato.
purtroppo è così, ci sono svariate sentenze, anche dell'ultimo grado (mi pare) che confermano quel che dici ( se trovo qualcosa lo posto).
 

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ex magoforrest
La morosità non taglia i redditiSergio Trovato
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Il contribuente è tenuto a pagare le imposte sul reddito del fabbricato concesso in locazione, anche se l'inquilino è moroso. La sesta sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza 38 del 22 luglio 2005, sulle orme tracciate dalla sentenza della Corte costituzionale 362/2000, ha chiarito che il reddito relativo a un fabbricato che è stato dato in locazione deve essere determinato solo sulla base del canone stabilito nel contratto. L'unico rimedio che consente di passare alla quantificazione del reddito su base catastale è la risoluzione anticipata del contratto, qualunque sia la causa: clausola risolutiva espressa indicata nel contratto, diffida ad adempiere, e così via.
Il fatto. Il Fisco aveva accertato un maggior reddito del contribuente, che aveva omesso di dichiarare i canoni di locazione relativi a un contratto stipulato e regolarmente registrato. In realtà, era stato dichiarato il reddito catastale, poiché il conduttore dell'immobile non aveva pagato i canoni periodici. Quindi, il contribuente riteneva di non essere obbligato a dichiarare un reddito che non aveva mai percepito.
Il ricorso contro l'avviso di accertamento aveva superato il vaglio del giudice di primo grado. Per il giudice d'appello, invece, quando si tratta di reddito di fabbricati riguardante un immobile concesso in locazione, l'ammontare si determina esclusivamente in base ai canoni di competenza del periodo d'imposta. A prescindere dal fatto che siano stati percepiti o meno dal locatore.
Lo stesso locatore, quindi, per scongiurare il pericolo di dover dichiarare delle somme mai incassate, deve far emergere l'inadempimento del conduttore attraverso i mezzi giuridici che consentono di porre fine al contratto anzitempo. Altrimenti opera la presunzione, ex lege, di riscossione del canone, che porta a escludere una diversa determinazione del reddito su base catastale.
La norma. L'interpretazione del giudice d'appello può essere condivisa o meno, ma è senz'altro in linea con quanto previsto dall'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), sul criterio di imputazione dei redditi fondiari. Secondo questa norma, infatti, i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta durante il quale si è verificato il possesso. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
Per i redditi che derivano da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, al fine di evitare che debbano essere dichiarati, il locatore deve intraprendere l'azione giudiziale finalizzata allo sfratto, anche se il risultato non è immediato. Infatti, se i canoni non vengono percepiti, non concorrono a formare il reddito solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte, medio tempore, versate sui canoni scaduti e non percepiti, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
L'interpretazione della Consulta. Sulla questione era già intervenuta la Corte costituzionale. Per il giudice delle leggi (sentenza 362/2000), non si pone un problema di legittimità costituzionale della norma che fa riferimento al canone locativo, per la determinazione del reddito dei fabbricati, come disposizione di carattere eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria. Peraltro, le deroghe al sistema del reddito medio ordinario (catastale), per la Corte, sono connaturali all'attuale struttura del catasto fabbricati, i cui valori spesso non corrispondono all'evoluzione delle rendite immobiliari. Non risulta quindi violato né il principio di capacità contributiva, né il diritto di difesa del contribuente, nonostante la difficoltà della prova che il contribuente deve sostenere per sostituire al parametro normativo del canone locativo quello del reddito medio ordinario. L'azione di risoluzione giudiziale consente inoltre di escludere che sul pagamento presunto possa essere commisurata la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito. Anche se il locatore dovrà attendere la sentenza. Questa, infatti, ha carattere costitutivo, ma con effetti retroattivi.
SERGIO TROVATO - Il Sole 24 ore
27/09/2005
 

scoglio24

f.orumer che scrive poco
Grazie per la risposta.

Mi faccio un'ultima ricerca sulla sentenza della corte costituzionale che hai riportato (si trovasse qualche cavillo :() ma, purtroppo, quello che hai postato è abbastanza chiaro.

ciao
 

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