Cambio di destinazione d'uso sanatorie (1 Viewer)

1966

Forumer attivo
Nel mio cortile ho una tettoia che ho chiuso e trasformato in garage. Sapreste dirmi cosa devo fare per regolarizzare questa situazione e a che spese vado incontro?
Grazie a chi saprà aiutarmi.
 

barcelona

very important member
ciao 1966 :ciao:
spero tu abbia un po' di pazienza, perché ho fatto qualche ricerca e mi sono preparata una risposta chilometrica per te! :V Per agevolare la lettura, ho evidenziato in grassetto le parti che mi sembrano pertinenti al tuo caso :cool:

dunque, la legge di riferimento è il d.p.r 380/2001.
Partiamo dall'articolo 10: "interventi subordinati al permesso di costruire"

“1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

Quindi, bisognerebbe anche conoscere la legge regionale in materia - di quel regione sei?

L’articolo 33, poi, precisa che:
“1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso”

Si arriva così all’art.36, che parla della sanatoria:
“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.”

L’articolo 33 riportato sopra spiega che i “termini” di cui si parla sono quelli stabiliti “dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza”. I restanti commi dell’art.36, infine, specificano che:
“2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.”

A quanto dovrebbe ammontare, quindi, la “multa” cui andresti incontro? Al doppio del contributo che avresti dovuto corrispondere in base all’articolo 16, cioè:
“1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.”

C’è però da dire che l’art.17, comma 3, richiamato nello stesso articolo 16, elenca una serie di fattispecie escluse dal contributo di costruzione:
“) gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.”

Leggendo la lettera b), può darsi che sia applicabile al tuo caso. Ma siccome tutto dipende dalla legislazione comunale in materia…dovrai comunque recarti presso l’ufficio comunale competente per conoscere i dettagli!! :wall:

Spero di esserti stata utile! :up:
 

1966

Forumer attivo
ciao barcelona,
grazie infinite per la risposta. nei prossimi giorni farò un salto in comune a sentire cosa mi dicono.

grazie ancora, ciao ciao
 

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