Buoni Postali (1 Viewer)

avvocatesse

Nuovo forumer
Quello su cui, con la presente, riferisco è un illecito per il momento acclarato in sede civile (abbiamo titolo per parlarne perchè, a differenza di altri avvocati che dopo di noi hanno scritto su riviste giuridiche ecc., abbiamo le sentenze conclusive di giudizi da noi patrocinati che ci danno ragione e che cambiano l'orientamento fino a questo momento assunto da diversi Tribunali italiani).
Ebbene, siamo due avvocatesse di Cosenza che, prime in Italia a farlo, nel 2011 abbiamo denunciato su internet l'indebito comportamento di Poste, la quale, per la riscossione di quei buoni fruttiferi intestati a più persone, di cui una o più defunte, pretende dall'altro (o dagli altri) intestatari, vivi e vegeti, l'esibizione della dichiarazione di successione e la firma congiunta di tutti gli eredi del o dei defunti. E questo anche per quei casi in cui sui buoni è stata apposta la clausola di pari facoltà di rimborso che consente ad uno qualunque dei contitolari del buono di richiedere (in piena autonomia), in qualunque momento, il rimborso.
Cosa significa in termini pratici una tale pretesa?
Significa, per fare solo uno dei molteplici esempi che ci sono capitati, che se un nonno di 76 anni, nel 1985 anziché regalare al nipote ipovedente 500 euro, investe la stessa cifra in un buono fruttifero, cointestato con il nipote, assicurandosi con la collocataria Poste (attraverso l'apposizione facoltativa della clausola di rimborso disgiunto) che alla scadenza del buono (che ha durata anche trentennale) il nipote cointestatario potrà chiedere il rimborso anche se, per quel tempo, il nonno non ci sarà più, questo stesso nonno – per via della prassi diffusa da qualche anno e da noi denunciata – sarà un nonno-risparmiatore tradito, mentre il nipote sarà solo potenzialmente proprietario di una somma di danaro che però, ahilui, non può intascare!
E perchè diciamo questo?
Perchè al momento della richiesta di rimborso da parte del nipote, cointestatario superstite, il quale si presenterà all'ufficio postale con in mano il buono, mettiamo nel 2013, Poste non gli pagherà un tubo, condizionando l'incasso - e questo sebbene il nonno nel 1985 avesse optato per il rimborso disgiunto a favore del nipote - a: 1) l'esibizione della dichiarazione di successione; 2) la quietanza di tutti gli eredi del nonno defunto.
Ma questo cosa significa?
Per dirla molto (ma molto) brevemente, intanto farà gravare l'onere della successione sul nipote (e tutti sanno quanto sia costosa soprattutto nel caso in cui il defunto lasci diversi beni immobili); poi pretenderà, in ogni caso, che sottoscrivano per quietanza tutti gli eredi del nonno (e se alcuni di loro vivono in Australia? E se sono irrintracciabili? E se alcuni di loro, pretestuosamente, si oppongono? Semplice, niente rimborso!).
Si, ma è legittima una tale pretesa? Esiste una qualche norma di diritto che prevede il dovere di Poste, prima di liquidare il buono, di accertarsi che sia stata espletata la pratica successoria?
Assolutamente NO.
Sebbene Poste invochi (ovviamente impropriamente) la normativa nazionale sulle successioni e dichiari di non poter pagare ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 346/90 se non è fornita la prova della presentazione della domanda di successione all'Agenzia delle Entrate; o dichiari il dovere di verificare chi siano i soggetti legittimati a subentrare nei diritti del contitolare defunto per evitare di arrecare pregiudizio nei confronti dei suoi eredi, le sue sono motivazioni pretestuose e non fondate in punto di diritto. Infatti, non può essere solo un caso se, da ultimo, il Tribunale di Roma ha chiarito, nei confronti di un risparmiatore da noi assistito in giudizio, che: «non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di P.F.R. ovvero pari facoltà di rimborso».
Per saperne di più:
Buoni Fruttiferi Postali rimborso in caso di decesso intestatario - YouTube http://youtu.be/hkxMC7OrF-w
 

ROVIGO

Forumer storico
Ottimo! MA...

Quello su cui, con la presente, riferisco è un illecito per il momento acclarato in sede civile (abbiamo titolo per parlarne perchè, a differenza di altri avvocati che dopo di noi hanno scritto su riviste giuridiche ecc., abbiamo le sentenze conclusive di giudizi da noi patrocinati che ci danno ragione e che cambiano l'orientamento fino a questo momento assunto da diversi Tribunali italiani).
Ebbene, siamo due avvocatesse di Cosenza che, prime in Italia a farlo, nel 2011 abbiamo denunciato su internet l'indebito comportamento di Poste, la quale, per la riscossione di quei buoni fruttiferi intestati a più persone, di cui una o più defunte, pretende dall'altro (o dagli altri) intestatari, vivi e vegeti, l'esibizione della dichiarazione di successione e la firma congiunta di tutti gli eredi del o dei defunti. E questo anche per quei casi in cui sui buoni è stata apposta la clausola di pari facoltà di rimborso che consente ad uno qualunque dei contitolari del buono di richiedere (in piena autonomia), in qualunque momento, il rimborso.
Cosa significa in termini pratici una tale pretesa?
Significa, per fare solo uno dei molteplici esempi che ci sono capitati, che se un nonno di 76 anni, nel 1985 anziché regalare al nipote ipovedente 500 euro, investe la stessa cifra in un buono fruttifero, cointestato con il nipote, assicurandosi con la collocataria Poste (attraverso l'apposizione facoltativa della clausola di rimborso disgiunto) che alla scadenza del buono (che ha durata anche trentennale) il nipote cointestatario potrà chiedere il rimborso anche se, per quel tempo, il nonno non ci sarà più, questo stesso nonno – per via della prassi diffusa da qualche anno e da noi denunciata – sarà un nonno-risparmiatore tradito, mentre il nipote sarà solo potenzialmente proprietario di una somma di danaro che però, ahilui, non può intascare!
E perchè diciamo questo?
Perchè al momento della richiesta di rimborso da parte del nipote, cointestatario superstite, il quale si presenterà all'ufficio postale con in mano il buono, mettiamo nel 2013, Poste non gli pagherà un tubo, condizionando l'incasso - e questo sebbene il nonno nel 1985 avesse optato per il rimborso disgiunto a favore del nipote - a: 1) l'esibizione della dichiarazione di successione; 2) la quietanza di tutti gli eredi del nonno defunto.
Ma questo cosa significa?
Per dirla molto (ma molto) brevemente, intanto farà gravare l'onere della successione sul nipote (e tutti sanno quanto sia costosa soprattutto nel caso in cui il defunto lasci diversi beni immobili); poi pretenderà, in ogni caso, che sottoscrivano per quietanza tutti gli eredi del nonno (e se alcuni di loro vivono in Australia? E se sono irrintracciabili? E se alcuni di loro, pretestuosamente, si oppongono? Semplice, niente rimborso!).
Si, ma è legittima una tale pretesa? Esiste una qualche norma di diritto che prevede il dovere di Poste, prima di liquidare il buono, di accertarsi che sia stata espletata la pratica successoria?
Assolutamente NO.
Sebbene Poste invochi (ovviamente impropriamente) la normativa nazionale sulle successioni e dichiari di non poter pagare ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 346/90 se non è fornita la prova della presentazione della domanda di successione all'Agenzia delle Entrate; o dichiari il dovere di verificare chi siano i soggetti legittimati a subentrare nei diritti del contitolare defunto per evitare di arrecare pregiudizio nei confronti dei suoi eredi, le sue sono motivazioni pretestuose e non fondate in punto di diritto. Infatti, non può essere solo un caso se, da ultimo, il Tribunale di Roma ha chiarito, nei confronti di un risparmiatore da noi assistito in giudizio, che: «non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di P.F.R. ovvero pari facoltà di rimborso».
Per saperne di più:
Buoni Fruttiferi Postali rimborso in caso di decesso intestatario - YouTube http://youtu.be/hkxMC7OrF-w
...quanto descritto, NON vale per tutti gli uffici postali; ovvero: ci sono uffici che:)rimborsano-e-basta:)

... la decisione (sentenza) di un Giudice vale per quel....:D"caso?!?":D
 

ROVIGO

Forumer storico
Precisazioni.

Lungi da me, nel Mio post, mettere in dubbio quanto, da Voi, scritto.:)
L'intento era ed è:
>mettere a conoscenza dei lettori che una sentenza (emessa da chicchessia) fa' giurisprudenza ma....ogni Giudice interpreta ed emette la propria.

Agli sportelli della Posta :)Dle Banche NON ne sono immune:D )gl'impiegati fanno gl'interessi........"loro".
 

avvocatesse

Nuovo forumer
Sì sì sono io che chiede scusa. Mi sono accorta di non aver inteso al meglio il senso della sua prima risposta.
Dunque, se è pur vero che in Italia il precedente non è vincolante, è altrettanto vero che una sentenza, se fatta bene, può far la differenza. Tanto per rendere il concetto, consideri che nell'ultima sentenza romana il giudice capitolo si è rifatto, richiamandole, ad un'altra sentenza del G.dP. di Cosenza che nel 2010 ci aveva visto vincere - le prime in Italia - contro Poste Italiane.
Consideri, inoltre, che prima delle nostre sentenze i Tribunali di Ancona, Salerno, Monza, Casal Monferrato, Savona, Ancona (ed altri che non ricordo) agli avvocati che avevano patrocinato le cause aventi ad oggetto il rimborso di buoni fruttiferi postali cointestati ad un defunto e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso (p.f.r.) avevano negato il rimborso dei buoni (finanche in quota parte). Le nostre sentenze sono quindi importanti perché, se Dio vuole, indurranno poste italiane a cambiare atteggiamento ma, soprattutto, consentiranno ai nostri Assistiti di ottenere quel che gli è dovuto.
Infine, mi consenta di aggiungere (scusandomi comunque per l'immodestia) che se una sentenza non fa la differenza, un avvocato difensore sì. Ho avuto modo di leggere decine di sentenze negative (reperite nelle banche dati) e, mi creda, quello che traspare è solo la non conoscenza - da parte di alcuni colleghi avvocati, difensori dei risparmiatori - delle leggi e dei principi di diritto necessari per convincere, qualunque giudice, della illegittimità della condotta della società prefata.
avv.emmaiocca
 

ROVIGO

Forumer storico
sì sì sono io che chiede scusa. Mi sono accorta di non aver inteso al meglio il senso della sua prima risposta.
Dunque, se è pur vero che in italia il precedente non è vincolante, è altrettanto vero che una sentenza, se fatta bene, può far la differenza. Tanto per rendere il concetto, consideri che nell'ultima sentenza romana il giudice capitolo si è rifatto, richiamandole, ad un'altra sentenza del g.dp. Di cosenza che nel 2010 ci aveva visto vincere - le prime in italia - contro poste italiane.
Consideri, inoltre, che prima delle nostre sentenze i tribunali di ancona, salerno, monza, casal monferrato, savona, ancona (ed altri che non ricordo) agli avvocati che avevano patrocinato le cause aventi ad oggetto il rimborso di buoni fruttiferi postali cointestati ad un defunto e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso (p.f.r.) avevano negato il rimborso dei buoni (finanche in quota parte). Le nostre sentenze sono quindi importanti perché, se dio vuole, indurranno poste italiane a cambiare atteggiamento ma, soprattutto, consentiranno ai nostri assistiti di ottenere quel che gli è dovuto.
Infine, mi consenta di aggiungere (scusandomi comunque per l'immodestia) che se una sentenza non fa la differenza, un avvocato difensore sì. ho avuto modo di leggere decine di sentenze negative (reperite nelle banche dati) e, mi creda, quello che traspare è solo la non conoscenza - da parte di alcuni colleghi avvocati, difensori dei risparmiatori - delle leggi e dei principi di diritto necessari per convincere, qualunque giudice, della illegittimità della condotta della società prefata.
Avv.emmaiocca

indiscutibilmente!:)
 

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