Buoni fruttifei postali (1 Viewer)

avvocatesse

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unlui

Cymbius !
Informiamo che Poste Italiane s.p.a. è solita non rimborsare i BUONI FRUTTIFERI POSTALI COINTESTATI con clausola di "pari facoltà di rimborso" nel caso in cui uno dei cointestatari sia deceduto.
TALE COMPORTAMENTO E' ILLEGITTIMO
domani la chiamo ;)
 
Ultima modifica di un moderatore:

filibuster

Forumer attivo
<<si mandano i carabinieri perche' le regole sono chiare
Cassa depositi e prestiti spa - Buoni Fruttiferi Postali >>

Infatti le FAQ linkate sono molto chiare:

PicExportError
Che significa la clausola stampata sul buono “cpfr”?
La clausola “cpfr” significa “con pari facoltà di rimborso” ossia ciascuno degli intestatari può autonomamente richiedere il rimborso del buono, presentando il titolo cartaceo all’atto della richiesta. Tale facoltà decade in caso di morte di uno degli intestatari, se uno degli intestatari risulti ancora minore di età e nel caso di notifica di opposizione.






Caro Unlui, innanzitutto un saluto!
A noi hanno suggerito questo espediente, tenendo anche conto che la cifra in ballo non è enorme. Converrebbe aspettare 10 anni dalla scomparsa del cointestatario. A quel punto viene a decadere la facoltà di opposizione degli eredi e quindi la posta non dovrebbe fare difficoltà nel rimborsare il buono al cointestatario sopravvissuto (tutto da verificare!). Altrimentile complicazioni sono notevoli, perché a quanto pare solo l'autorità giudiziaria può sbloccare l'importo, dopo aver verificato la mancata opposizione da parte degli eredi dello scomparso. Onestamente, la cosa ha la sua logica… Il cointestario defunto aveva la facoltà di opporsi al pagamento all'altro soggetto (vedi le FAQ), mi sembra quindi naturale che gli eredi conservino tale facoltà. Certo il fatto rimane irritante. Per esempio, nel nostro caso la cointestataria aveva sottoscritto un buono ventennale pur essendo già molto anziana. E' quindi evidente che la cointestazione era dovuta solo all'illusione di rendere le cose più semplici al momento della sua scomparsa. Forse l'impiegato che ha venduto il buono avrebbe dovuto far presente che nel caso (probabilissimo) di premorienza di uno degli intestatari, l'altro sarebbe andato incontro a grosse difficoltà burocratiche, quindi visto lo scopo avrebbe dovuto suggerire di intestare il buono solo al soggetto più giovane. E' anche vero che pure noi avremmo potuto e dovuto informarci sulle modalità di riscossione!
Se hai notizie o suggerimenti, per favore fammelo sapere utilizzando il mio thread o un MP. Da parte mia farò lo stesso tramite un MP o i thread di quel matto di Olly, che saluto.

 

unlui

Cymbius !
<<si mandano i carabinieri perche' le regole sono chiare
Cassa depositi e prestiti spa - Buoni Fruttiferi Postali >>

Infatti le FAQ linkate sono molto chiare:

PicExportError
Che significa la clausola stampata sul buono “cpfr”?
La clausola “cpfr” significa “con pari facoltà di rimborso” ossia ciascuno degli intestatari può autonomamente richiedere il rimborso del buono, presentando il titolo cartaceo all’atto della richiesta. Tale facoltà decade in caso di morte di uno degli intestatari, se uno degli intestatari risulti ancora minore di età e nel caso di notifica di opposizione.






Caro Unlui, innanzitutto un saluto!
A noi hanno suggerito questo espediente, tenendo anche conto che la cifra in ballo non è enorme. Converrebbe aspettare 10 anni dalla scomparsa del cointestatario. A quel punto viene a decadere la facoltà di opposizione degli eredi e quindi la posta non dovrebbe fare difficoltà nel rimborsare il buono al cointestatario sopravvissuto (tutto da verificare!). Altrimentile complicazioni sono notevoli, perché a quanto pare solo l'autorità giudiziaria può sbloccare l'importo, dopo aver verificato la mancata opposizione da parte degli eredi dello scomparso. Onestamente, la cosa ha la sua logica… Il cointestario defunto aveva la facoltà di opporsi al pagamento all'altro soggetto (vedi le FAQ), mi sembra quindi naturale che gli eredi conservino tale facoltà. Certo il fatto rimane irritante. Per esempio, nel nostro caso la cointestataria aveva sottoscritto un buono ventennale pur essendo già molto anziana. E' quindi evidente che la cointestazione era dovuta solo all'illusione di rendere le cose più semplici al momento della sua scomparsa. Forse l'impiegato che ha venduto il buono avrebbe dovuto far presente che nel caso (probabilissimo) di premorienza di uno degli intestatari, l'altro sarebbe andato incontro a grosse difficoltà burocratiche, quindi visto lo scopo avrebbe dovuto suggerire di intestare il buono solo al soggetto più giovane. E' anche vero che pure noi avremmo potuto e dovuto informarci sulle modalità di riscossione!
Se hai notizie o suggerimenti, per favore fammelo sapere utilizzando il mio thread o un MP. Da parte mia farò lo stesso tramite un MP o i thread di quel matto di Olly, che saluto.


ciao a te caro fili;)

quando dissi all'avvocatessa che oggi l'avrei chiamata si riferiva proprio al fatto che le clausole dei buoni fruttiferi postali sono estremamente chiari e per tanto non vedo il motivo di delegittimare il comportamento come esposto dall'avvocatessa!

pero' tu sai che un numero di telefono di una donna non si rifiuta mai :up:

grazie comunque :)
 

doloeventuale

Forumer attivo
Ricordo che DEONTOLOGIA FORENSE VIETA LA PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' LEGALE, come vieta il porre in evidenza le cause trattate quasi fosse il palmares di una squadretta di terza categoria
è al limite della configurabilità sanzionatoria penale il porre un invito a contattare uno studio legale senza indicare chi sono i membri di tale studio

a tutti gli utenti del forum rivolgo un solerte avviso a prestare attenzione a queste forme di pubblicità; alquanto sospetto è che non vi sia un nome dietro a tale messaggio...ma solo un numero di cellulare...quando invece è d'obbligo avere un recapito telefonico e di fax
poi liberi di fare quello che volete, ma occhio.... la professionalità di tale pseudo avvocato è pressochè pari a zero

inviterei pertanto il collega a mettere i riferimenti del suo studio legale, e a darsi una ripassata al codice deontologico (e anche a quell'articolino del codice penale che parla die sercizio abusivo della professione forense)

tanto dovevo
 
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unlui

Cymbius !
Ricordo che DEONTOLOGIA FORENSE VIETA LA PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' LEGALE, come vieta il porre in evidenza le cause trattate quasi fosse il palmares di una squadretta di terza categoria
è al limite della configurabilità sanzionatoria penale il porre un invito a contattare uno studio legale senza indicare chi sono i membri di tale studio

a tutti gli utenti del forum rivolgo un solerte avviso a prestare attenzione a queste forme di pubblicità; alquanto sospetto è che non vi sia un nome dietro a tale messaggio...ma solo un numero di cellulare...quando invece è d'obbligo avere un recapito telefonico e di fax
poi liberi di fare quello che volete, ma occhio.... la professionalità di tale pseudo avvocato è pressochè pari a zero

inviterei pertanto il collega a mettere i riferimenti del suo studio legale, e a darsi una ripassata al codice deontologico
;)
 

filibuster

Forumer attivo
x Unlui
Eh già, di solito le avvocatesse sono abbastanza piacevoli, almeno come conversazione… per questo avranno messo solo il cellulare… altrimenti in un forum di assatanati come questo, tutti quelli della loro zona le avrebbero invitate a chissà quali incontri "professionali". Oltretutto, vista l'ingenuità di proclamare i ben DUE casi risolti, probabilmente le nostre avvocatesse saranno due simpatiche ragazzette.
Certo sembra strano che abbiano trovato qualche scappatoia… Volevo aggiungere che nel nostro caso l'attesa di 10 anni dalla scomparsa della cointestataria -ammesso che funzioni- è possibile perché il buono scade nel 2029. Chiaramente in altri casi bisogna stare attenti che il buono non cada in prescrizione (dieci anni dopo la scadenza) altrimenti si perde tutto.
 

Franzo

PELO e CONTROPELO
Ricordo che DEONTOLOGIA FORENSE VIETA LA PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' LEGALE, come vieta il porre in evidenza le cause trattate quasi fosse il palmares di una squadretta di terza categoria
è al limite della configurabilità sanzionatoria penale il porre un invito a contattare uno studio legale senza indicare chi sono i membri di tale studio

a tutti gli utenti del forum rivolgo un solerte avviso a prestare attenzione a queste forme di pubblicità; alquanto sospetto è che non vi sia un nome dietro a tale messaggio...ma solo un numero di cellulare...quando invece è d'obbligo avere un recapito telefonico e di fax
poi liberi di fare quello che volete, ma occhio.... la professionalità di tale pseudo avvocato è pressochè pari a zero

inviterei pertanto il collega a mettere i riferimenti del suo studio legale, e a darsi una ripassata al codice deontologico (e anche a quell'articolino del codice penale che parla die sercizio abusivo della professione forense)

tanto dovevo

:clapclap: vai giù duro Avucàt ... boia fauss 'ste avvocatesse del kaiser !
 

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