L’unico modo sensato per valutare la notizia di ieri è questa: tentare di capire le ragioni delle parti in contrasto.
Ci provo, partendo da queste premesse:
A)il dissidio riguarda, da un lato il sistema bancario italiano (BdI in testa) che ha gestito e approvato l’operazione Tercas; dall’altro la Commissione Europea.
B)poiché nessuno dei “contendenti” è uno sprovveduto, ognuno ha certamente le sue buone ragioni. Si tratta di analizzarle e di capire chi uscirà “vincente” dallo scontro. Naturalmente si è liberi di inveire, invece di ragionare, ma questa è la reazione dei rozzi
e degli ignoranti
(che non mancano mai…) e non merita attenzione (Amorgos: non abitano qui e pertanto lascio a te il piacere di identificarli).
A mio avviso le tesi contrapposte sono queste:
1)sistema bancario italiano
La sua posizione mi sembra la più semplice da inquadrare:
*FITD è un soggetto privato, e pertanto i suoi interventi sono equiparabili a quelli di un qualsiasi “cavaliere bianco”
*l’operazione Tercas è avvenuta prima che in Italia fosse in vigore la BRRD.
2)Commissione Europea
Le sue motivazioni sono più complesse, e provo a interpretarle:
*l’operato del FITD non è equivalente a quello di un soggetto privato, perché si tratta sì di una istituzione finanziata dal sistema bancario, ma è previsto da leggi dello Stato, recentemente rivisitate da una Direttiva Europea (vedasi documento postato stanotte)
*anche se la BRRD non è ancora stata recepita in Italia, il sistema bancario europeo deve sottostare al cambio di rotta pronunciato il 30 luglio 2013 e richiamato nel press release di ieri.
Mentre la posizione in 1) non ha bisogno di spiegazioni, quella in 2) merita qualche approfondimento, per spiegare come l’Europa arrivi a sostenere una tale tesi.
Innanzitutto occorre ricordare che il FITD non è una libera associazione, ma è previsto da una legge e che la legge ne fissa le modalità operative, le quali in ultimo hanno bisogno dell’approvazione di un soggetto statale: questa non è una differenza da poco.
Secondariamente va tenuto presente che anche in assenza delle direttive europee recepite a livello nazionale, l’Europa ha fissato alcuni paletti molto chiari con la Banking Communication del 30 luglio 2013, che in troppi non hanno mai accettato come “game changer”, e che dice, tra l’altro, una cosa molto chiara: se un intervento viene considerato aiuto di Stato, l’Europa lo permette solo determinate condizioni.
L’attenzione va dunque spostata su ciò che si intende per “aiuto di Stato”.
Ecco come ragiona l’Europa:
a)al comma 63 della Banking Communication citata da Bosmeld si spiega in modo esplicito come siano giudicati gli interventi dei Fondi di Garanzia. Questo il comma, per esteso:
“Gli interventi dei fondi di garanzia dei depositi per rimborsare i titolari dei conti in conformità con gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depo␣ siti non costituiscono aiuti di Stato. Il ricorso a tali fondi o a fondi simili per favorire la ristrutturazione degli enti creditizi può tuttavia costituire aiuto di Stato. Anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal settore privato, essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all'utilizzo dei fondi è imputabile allo Stato. La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi di questo tipo alla luce della presente comunicazione.”
b)al comma 73 nelle premesse all’articolato della BRRD si prescrive che:
“…il finanziamento del fondo di risoluzione si limiti, a seconda di quale sia il valore inferiore, al 5 % delle passività totali,…”
Tale intervento può avvenire solo dopo aver penalizzato almeno l’8% delle passività totali della banca.
E’ vero che nel caso in questione ci si riferisce al Fondo di Risoluzione e non al Fondo di Garanzia. Si tratta però, in entrambi i casi, di fondi interamente finanziati dal sistema bancario. Perché l’Europa porrebbe questi limiti?
c)nelle premesse all’articolato della Direttiva 49/2014 (quella che ho postato stanotte relativo ai “FITD europei”) si dice che le misure adottate dal fondo:
Al comma 3:
“…dovrebbero sempre rispettare le norme sugli aiuti di Stato.“
La stessa cosa è ripetuta altre due volte all’interno della direttiva.
Al comma 16:
“Un SGD, ove consentito dal diritto nazionale, dovrebbe poter anche andare oltre la mera funzione di rimborso e utilizzare i mezzi finanziari disponibili per evitare il fallimento di un ente creditizio, onde evitare i costi di un rimborso dei depositanti e altri effetti negativi. Tali misure dovrebbero tuttavia essere realizzate nell’ambito di un quadro chiaramente definito e dovrebbero in ogni caso rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Tra l’altro, gli SGD dovrebbero essere dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l’esecuzione di tali misure, nonché il monitoraggio dei rischi affiliati. L’esecuzione di dette misure dovrebbe essere soggetta all’imposizione di condizioni all’ente creditizio comprendenti almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e più ampi diritti di controllo per gli SGD. I costi delle misure adottate per evitare il fallimento di un ente creditizio non dovrebbero superare i costi di adempimento dei mandati statutari o contrattuali del rispettivo SGD per quanto riguarda la protezione dei depositi coperti presso l’ente creditizio o l’ente stesso. “
Tutto questo pare significare che per l’Europa il FITD (così come il Fondo di Risoluzione) è tutt’altro che un soggetto privato, che i suoi interventi possono avvenire solo a certe condizioni e che i suoi interventi sono soggetti alle norme stabilite per gli aiuti di Stato.
La ratio dovrebbe essere questa: “le risorse accantonate dal sistema bancario a protezione dei depositanti e dei contribuenti sono un bene che va dosato e non possono essere utilizzate ai fini di una ristrutturazione se non dopo aver chiamato in causa, secondo un certo ordine, una parte dei debiti della banca”.
Secondo me sono questi gli argomenti che verranno messi in campo dalle parti.
Come è consigliabile comportarsi, per un investitore in BdM, effettivo oppure potenziale?
Se non si decide di seguire la pancia, occorre riflettere per benino sulle due argomentazioni e poi prendere posizione: avrà ragione 1) oppure 2)?
Una volta presa questa decisione, il resto è facile…