Obbligazioni bancarie Banca Marche subordinate XS0257293828 e XS0302580880: dolcetto o scherzetto? (1 Viewer)

saverio1973

BOND SUB.
La questione che mi fa specie e che si postano documenti, disquisizioni profusione di filosofie giuridiche e non si ha l'ardire dia prendere una posizione...

Non è difficile prendere una posizione in base a evidentie ed approfonditi studi rispetto a alcuni che invece essendo investiti ragionano solo con il portafoglio...

Non è che se si prende una posizione e poi si canna si scalfisce l'aurea di infallibilità si è soltanto commesso un errore...

Ma la circostanza di prendere una posizione ripeto in seguito a studi più o meno approfonditi è fondamentale al fine di capire anche le ragioni di certi approfondimenti anche normativi.....

Insomma vi chiedo alla luce di tutti i vostri studi approfondite ritenete altamente probabile l'intervento della UE di censura contro Tercas e quindi contro banca Marche?

E su uscite allo scoperto che ci vuole.... Un si o un no..

Mantenere posizioni equilibrate per non fare brutte figure postume non è all'altezza della vostra preparazione...

Spero non cancelliate questo post che da un minimo di realismo a tutta la storia filosofica...

Grazie

E saluti
 
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Qui non discrimina tra aiuti di Stato e non, ma rimanendo nell'ambito degli aiuti di Stato si evidenzia come l'entità possa essere decisiva per determinare le condizioni di compatibilità con la normativa (p.e. bail in sì/no):

43.
Nel caso in cui il coefficiente patrimoniale della banca con una carenza di capitale identificata rimane al di sopra del patrimonio minimo di vigilanza dell'UE, la banca dovrebbe di norma essere in grado di ripristinare da sola la propria posizione patrimoniale, in particolare mediante misure di raccolta di capitale ai sensi del punto 35. Se non vi sono altre possibilità, comprese eventuali altre azioni di vigilanza quali misure di intervento precoce o altre azioni correttive per superare la carenza di capitale quale confermata dalla competente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione delle crisi, il debito subordinato deve essere convertito in capitale proprio, in linea di principio prima della concessione degli aiuti di Stato.
44.
Nei casi in cui la banca non soddisfa più i requisiti patrimoniali minimi obbligatori, il debito subordinato deve essere convertito o ridotto, in linea di principio prima della concessione degli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima che capitale proprio, capitale ibrido e debito subordinato siano stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite.
45.
È possibile derogare a quanto richiesto ai punti 43 e 44 se l'attuazione di tali misure metterebbe in pericolo la stabilità finanziaria o determinerebbe risultati sproporzionati. Tale eccezione può riguardare casi in cui l'importo degli aiuti da concedere sia limitato rispetto agli attivi della banca ponderati per il rischio e la carenza di capitale sia stata notevolmente ridotta, in particolare mediante misure di raccolta di capitale di cui al punto 35. È possibile ovviare a risultati sproporzionati o rischi per la stabilità finanziaria anche rivedendo la successione delle misure per affrontare la carenza di capitale.
 

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Mi appunto questo documento per le regole sull'imputability, cfr art 63:
Ne parlavo in private con un utente, mia conclusione: sono complesse, non riesco a decidere se in base alle stesse gli aiuti del FITD vadano considerati aiuti di stato:
1) sempre
2) mai
3) caso per caso
 

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  • draft_guidance_en.pdf
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https://books.google.it/books?id=iQHH2yKXMpIC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=%22imputable+to+the+State%22+state+aid&source=bl&ots=Ddyp2zryKy&sig=bFBfCvHHL6xFr3zrD38xWZjvois&hl=it&sa=X&ei=iH7zVOHMK-fOyQPvkoHQDQ&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=%22imputable%20to%20the%20State%22%20state%20aid&f=false

Qui dice che si può parlare di aiuto statale solo se incide sul bilancio dello stato:
"However, state resources can be considered state aid only if their granting is imputable to the state. The advantage conferred by the state in order to be counted as aid must be supported by state resources in terms of actual or potential financial liabilities. In other words, aid must have a budgetary consequence for the government."

Sarebbe risolutivo, ma mi pare in contrasto con quanto riportato nel pdf precedente:
52. The fact that a measure granting an advantage is not financed directly by the State, but by a public or private body established or appointed by the State to administer the aid does not exclude that that measure is financed through State resources. A measure adopted by a public authority and favouring certain undertakings or products does not lose the character of a gratuitous advantage by the fact that it is wholly or partially financed by contributions imposed by the public authority and levied on the undertakings concerned

PS
Infatti poi specifica meglio:
 

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  • state aid.gif
    state aid.gif
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modica quantità

Ciao GML,

francamente non capisco da dove tu tragga la convinzione che il "discrimine" sia funzione della quantità di "aiuto" corrisposto.

Non immaginavo che la teoria della "modica quantità" potesse trovare applicazione in un ambito come questo..:lol:

Hai trovato qualche testo europeo a supporto della tua tesi?

Mi pareva d'averlo letto... certo mancano un po' di zeri per poter applicare la norma nell'ambito che stiamo discutendo. :up:
 

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  • de_minimis_regulation_it.pdf
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steff

Forumer storico
ROMA (MF-DJ)--Banca Marche si prepara a far scattare il piano B. Lo scrive Affari&Finanza di Repubblica spiegando che i commissari starebbero considerando l'ipotesi alternativa a quella fin qui battuta per l'aumento di capitale. Difatti per mesi si è sperato che la trasparenza imposta dagli esami europei sulle banche avrebbe creato presupposti per far chiarezza nel mercato e trovare un partner industriale per l'istituto anconetano, in amministrazione straordinaria dall'ottobre 2013. Ma finora non sarebbero arrivate manifestazioni di interesse concrete.
Per realizzare il progetto finalizzato a "tirare fuori dalle secche" l'istituto marchigiano è necessario un aumento di capitale da circa un miliardo di euro, di cui 300 mln messi a disposizione del Credito Fondiario e altri 100 mln che arriverebbero dal Fondo Interbancario. Quanto ai 600 mln mancanti, Bankitalia preferirebbe che a sottoscriverli fosse un altro operatore bancario, anche perché il congelamento dell'istituto in questo anno e mezzo ha impedito investimenti sul fronte dell'innovazione.
Ma se anche nelle prossime settimane non dovessero arrivare segnali in tal senso, si procederebbe alla costituzione di una cordata tra imprenditori locali e fondi internazionali. La liquidità in circolo sui mercati è abbondante, ma resta da capire come salvaguardare il legame con il territorio regionale che sta pagando a caro prezzo la crisi dell'istituto bancario di riferimento
 

Myskin

Forumer stoico
Mi pare di aver letto qlc in tal senso, ma non esito ad ammettere che la mia conoscenza della materia è superficiale, quindi prima di suscitare ulteriormente la tua ilarità vado e cerco... ;)
Mi interesserebbe invece capire se, a parer tuo:
1) c'è un discrimine (cioè se ci sono interventi di sostegno giudicati aiuti di Stato ed altri, da parte dello stesso fondo di garanzia, non giudicati aiuti di Stato)?
2) qual è il discrimine (escludendo evidentemente l'entità)?

mi pare che la normativa sia chiara:

Anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal settore privato, essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono soggetti
al controllo dello Stato e la decisione relativa all'utilizzo dei fondi è imputabile allo Stato (23)
. La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi di questo tipo alla luce della presente comunicazione.

quindi se nell'affare tercas l'intervento del fitd è stato coordinato con bdi per me non ci sono dubbi che possa essere riferibile ad un aiuto di stato
 

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