Obbligazioni bancarie Banca Marche subordinate XS0257293828 e XS0302580880: dolcetto o scherzetto? (2 lettori)

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& I will remove the world
Avrei preferito che tu mi avessi risposto su cosa potrà mai succedere in banca Tercas se considerano l'intervento aiuto di stato, invece di trincerarti in una posizione di considerazione di assoluta superficialità del tuo interlocutore.....

Grazie per l'imbocca al lupo....

Te lo rivolgo anche a te per i tuoi investimenti:up::D

Saluti

Se Tercas fosse rimasto un soggetto indipendente allora una delle conseguenze poteva essere la sospensione dei pagamenti discrezionali (dividendi, cedole skippabili) e la restituzione degli aiuti (o parte degli stessi) compatibilmente con il mantenimento dei ratio patrimoniali.
Essendo stata acquisita da BPB, non so se queste misure siano ugualmente imponibili.
Ma la domanda naturalmente non è cosa potrà mai succedere in Tercas quanto cosa potrà mai succedere in banca marche, qlc messaggio fa ho tentato una risposta.
 

saverio1973

BOND SUB.
Se Tercas fosse rimasto un soggetto indipendente allora una delle conseguenze poteva essere la sospensione dei pagamenti discrezionali (dividendi, cedole skippabili) e la restituzione degli aiuti (o parte degli stessi) compatibilmente con il mantenimento dei ratio patrimoniali.
Essendo stata acquisita da BPB, non so se queste misure siano ugualmente imponibili.
Ma la domanda naturalmente non è cosa potrà mai succedere in Tercas quanto cosa potrà mai succedere in banca marche, qlc messaggio fa ho tentato una risposta.

Direi che in assenza di normativa italiana succede nulla imho
 

GiveMeLeverage

& I will remove the world
Non mi pare difficile figurarsi le varie possibilità, la difficoltà semmai è assegnare a ciascuno scenario una probabilità.

L'intervento attuale del FITD in Banca Marche è aiuto di stato:
1. no
2. sì

1.1. si continua sulla strada intrapresa

2.1. si rimodula l'intervento in modo da renderlo compatibile con la normativa EU e si torna al punto 1.1.

2.2. non si rimodula l'intervento in modo da renderlo compatibile con la normativa EU

2.2.1. si accoglie la normativa EU in Italia e si fa assorbire l'8% del passivo ai bondholder, noi sub in primis; poi si torna al punto 1.1.

2.2.2. non si accoglie la normativa EU in Italia e si continua in spregio a quanto espresso in sede EU, subendone le conseguenze da un punto di vista reputazionale e sanzionatorio


Se vi vengono in mente altre ramificazioni aggiungetele.

Direi che in assenza di normativa italiana succede nulla imho

Quindi 2.2.2. ?
Ho premesso che è difficile assegnare una probabilità alle varie ramificazioni, però se fossi costretto alla 2.2.2. assegnerei una probabilità molto bassa.
 

saverio1973

BOND SUB.
Quindi 2.2.2. ?
Ho premesso che è difficile assegnare una probabilità alle varie ramificazioni, però se fossi costretto alla 2.2.2. assegnerei una probabilità molto bassa.

Perché credi che sia intervenuta la ue perché si è accorta che nelle more del recepimento della normativa stiamo sistemando le situazioni che ci servono e poi ratifichiamo.....

Direi che è evidente a tutti, a meno che non si crede alla circostanza che la normativa europea non viene recepita per pura dimenticanza....

Infatti chiedo perché non è stata ancora recepita?:D
La 2.2.2 è nei fatti non è una probabilità è una certezza...

Give quello che mi fa strano e come mai nessun nick qui che conta di penso ben pensante non si sia chiesto ma come mai in Italia non recepiamo a pieno la normativa europea come mai ci dobbiamo inventare operazioni di salvataggio caso per caso con notevoli stratagemmi?

Cioè nessuno è collegato con la realtà delle operazioni che si fanno in Italia sono tutti a studiare le normative a livello filosofico e non a livello operativo?

Come mai stiamo salvando le banche nelle more di una ratifica?

Saluti
 
Ultima modifica:

Rottweiler

Forumer storico
Non mi pare difficile figurarsi le varie possibilità, la difficoltà semmai è assegnare a ciascuno scenario una probabilità.

L'intervento attuale del FITD in Banca Marche è aiuto di stato:
1. no
2. sì

1.1. si continua sulla strada intrapresa

2.1. si rimodula l'intervento in modo da renderlo compatibile con la normativa EU e si torna al punto 1.1.

2.2. non si rimodula l'intervento in modo da renderlo compatibile con la normativa EU

2.2.1. si accoglie la normativa EU in Italia e si fa assorbire l'8% del passivo ai bondholder, noi sub in primis; poi si torna al punto 1.1.

2.2.2. non si accoglie la normativa EU in Italia e si continua in spregio a quanto espresso in sede EU, subendone le conseguenze da un punto di vista reputazionale e sanzionatorio


Se vi vengono in mente altre ramificazioni aggiungetele.

come si fa da 2.1 a tornare a 1.1 senza passare per 2.2.1?

In effetti non capisco come sia possibile "rimodulare", se con questo termine si intende una piccola modifica....:mumble:
 

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& I will remove the world
Sulla questione mi piacerebbe sentire Rott, sicuramente più preparato di me.
Cmq leggo:
63.
Gli interventi dei fondi di garanzia dei depositi per rimborsare i titolari dei conti in conformità con gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (21) non costituiscono aiuti di Stato (22). Il ricorso a tali fondi o a fondi simili per favorire la ristrutturazione degli enti creditizi può tuttavia costituire aiuto di Stato. Anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal settore privato, essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all'utilizzo dei fondi è imputabile allo Stato (23). La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi di questo tipo alla luce della presente comunicazione.
Da un punto di vista strettamente formale non ci sono decisioni dirette dello Stato Italiano in materia.
Da un punto di vista sostanziale però, se l'aiuto fornito dal FITD è sproporzionato rispetto all'interesse dei consorziati mi pare si possa dedurre che la decisione abbia origini endogene, imputabili cmq allo Stato.
Per come la norma è espressa, a me pare si voglia differenziare tra interventi diversi dello stesso fondo, volti sempre a favorire la ristrutturazione di enti creditizi ma con caratteristiche differenti, tali che alcuni vengono considerati aiuti di Stato, altri no.

In effetti non capisco come sia possibile "rimodulare", se con questo termine si intende una piccola modifica....:mumble:
Come detto sopra, la mia impressione è che non tutti gli interventi di sostegno di un fondo di garanzia siano automaticamente considerati aiuti di Stato.
Quindi qual è il discrimine?
Mi pare logico supporre che p.e. non si possa prescindere dall'entità.
Per la ristrutturazione di uno stesso ente creditizio, 1 mld può essere aiuto di Stato, 100 mln possono non esserlo perché rispondono al semplice interesse economico dei consorziati.
Sei d'accordo su questa interpretazione?
Se sì, allora mi pare logico supporre che, nel caso l'intervento prospettato dal FITD in BdM ricadesse nella categoria dell'aiuto di Stato, lo stesso intervento ma con cifre diverse ad un certo punto non ci ricadrebbe più.
 

Rottweiler

Forumer storico
Quando ci si muove nel campo delle norme e delle regole, qualsiasi "dialogo" tra noi poveri forumers dovrebbe stare alla larga da nostre elucubrazioni prive di supporto documentale: correremmo solo il rischio di apparire pateticamente strumentali.

Inoltre, eviteremmo di produrre confusione: non si aiuterebbe nessuno, mentre si abbasserebbe il livello della discussione a quello di un cicaleccio condominiale...:down:

La raccomandazione è di seguire una strada ben diversa: ricercare i documenti ufficiali che possono aiutare a formare un giudizio "ben educato".

Se poi si posta un documento poco significativo, pazienza!

Almeno si è fatto un tentativo encomiabile...

Fa specie che nella gare a sollevare polvere eccellano soprattutto coloro i quali dovrebbero avere più interesse a chiarire: quelli che, essendo investiti, sono più direttamente coinvolti.

Tutto questo premesso, allego un documento che mi auguro possa rappresentare un contributo non del tutto inutile. Suggerisco di soffermarsi sulle pagine 4 (Aiuti illegali e incompatibili) e seguenti...

Non sono dentro BdM, ma se lo fossi setaccerei il sito della Commissione Europea, settore "Competiton", alla ricerca di ulteriori info, che sono certamente disponibili.
 

Allegati

  • aiuti-stato-illegali_guida.pdf
    234,4 KB · Visite: 375

Rottweiler

Forumer storico
Come detto sopra, la mia impressione è che non tutti gli interventi di sostegno di un fondo di garanzia siano automaticamente considerati aiuti di Stato.
Quindi qual è il discrimine?
Mi pare logico supporre che p.e. non si possa prescindere dall'entità.
Per la ristrutturazione di uno stesso ente creditizio, 1 mld può essere aiuto di Stato, 100 mln possono non esserlo perché rispondono al semplice interesse economico dei consorziati.
Sei d'accordo su questa interpretazione?
Se sì, allora mi pare logico supporre che, nel caso l'intervento prospettato dal FITD in BdM ricadesse nella categoria dell'aiuto di Stato, lo stesso intervento ma con cifre diverse ad un certo punto non ci ricadrebbe più.

Ciao GML,

francamente non capisco da dove tu tragga la convinzione che il "discrimine" sia funzione della quantità di "aiuto" corrisposto.

Non immaginavo che la teoria della "modica quantità" potesse trovare applicazione in un ambito come questo..:lol:

Hai trovato qualche testo europeo a supporto della tua tesi?
 
Ultima modifica:

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Ciao GML,

francamente non capisco da dove tu tragga la convinzione che il "discrimine" sia funzione della quantità di "aiuto" corrisposto.

Non immaginavo che la teoria della "modica quantità" potesse trovare applicazione in un ambito come questo..:lol:

Hai trovato qualche testo europeo a supporto della tua tesi?

Mi pare di aver letto qlc in tal senso, ma non esito ad ammettere che la mia conoscenza della materia è superficiale, quindi prima di suscitare ulteriormente la tua ilarità vado e cerco... ;)
Mi interesserebbe invece capire se, a parer tuo:
1) c'è un discrimine (cioè se ci sono interventi di sostegno giudicati aiuti di Stato ed altri, da parte dello stesso fondo di garanzia, non giudicati aiuti di Stato)?
2) qual è il discrimine (escludendo evidentemente l'entità)?
 

Rottweiler

Forumer storico
Mi pare di aver letto qlc in tal senso, ma non esito ad ammettere che la mia conoscenza della materia è superficiale, quindi prima di suscitare ulteriormente la tua ilarità vado e cerco... ;)
Mi interesserebbe invece capire se, a parer tuo:
1) c'è un discrimine (cioè se ci sono interventi di sostegno giudicati aiuti di Stato ed altri, da parte dello stesso fondo di garanzia, non giudicati aiuti di Stato)?
2) qual è il discrimine (escludendo evidentemente l'entità)?

Non sono al corrente di "discrimini".

Nel mio post precedente non esprimevo un giudizio di merito: mi limitavo a dire che sarei stato molto sorpreso se fosse stato riconducibile alla "quantità", senza peraltro escluderla...
 

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