Azione legale titoli Popolare di Vicenza e Veneto Banca (4 lettori)

caligola2005

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Per me l ordinanza di un gup a cui non viene dato seguito ha una importanza giirisprudenziale inferiore a quella di una sentenza di un giudice di pace. Anche perché le ordinanze non hanno il carattere di giudicato e sono modificabili anche da parte dello stesso Estensore ,non mi ricordo di aver mai visto in raccolte giurisprudenziali ordinanze di gup,se non richiamate richiamate incidenter tantum......se oggi invece l orientamento è cambiato e le ordinanze di un procedimento che oggi non esiste piu sono diventate rilevanti e degne di assurgere a importsnte precedente ne prendo atro e mi auguro che serva....ma personalmente fin quando non vedrò una sentenza sul punto non ci credo
 

caligola2005

Forumer attivo
E come ho gia scritto sopra se si trattasse di un contratto non avrei dubbi che si dovrebbe applicare solo ai rapporti interni,ma essendo stabilito cio da un decreto non lo condivido
 

articolo47

Nuovo forumer
Caro Caligola,pensala come vuoi, iprovvedimenti giurisprudenziali non importa siano ordinanze,sentenze decreti costitituiscono dei precedenti.Ho letto la sentenza del Tribunale di Vicenza che coinvolge Intesa mentre dichiara improcedibile la domanda nei confronti della LCA e la ritengo ben motivata.Si sta consolidando una orientamento giurisprudenziale che a tutela dei diritti del risparmiatore ed in conformita' dei principi costituzionali ritiene legittimata intesa.Non si tratta di sentenze della SC,potrebbero non essere presi in considerazione, ma, in questo quadro , si tratta comunque di provvedimenti a nostro favore e da citare in un eventuale giudizio contro intesa,per questo francamente non riesco a capire le tue critiche .Del resto non è che abbiamo molte alternative e se la situazione non si risolve politicamente non ci resta che agire giudizialmente nei confronti di intesa citando i predetti provvedimenti , e contestando in ogni caso la costituzionalita del dl,a meno che tu non proponga soluzioni migliori .Caro Caligola,siamo tutti nella stessa barca dobbiamo cercare di recuperare il maltolto,dobbiamo avere un approccio costruttivo evitando inutili e sterili polemiche che lasciano il tempo che trovano.
 

caligola2005

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La sentenza di vicenza ad oggi e l unica esistente ed è " interlocutoria" in quanto bisognerà poi vedere come si concluderà il giudizio quando il giudice avrà la difesa di Intesa. Io ho un precedente con Intesa ammessa nel provvedimento di urgenza e poi esclusa. Che non ci siano altre possibilità e che ovviamente si debba sperare che i giudici vadano verso questa direzione è un dato di fatto. Ciò non toglie che per me il ragionamento sul 2560 non stia in piedi. La nostra mente tende sempre ad accettare come ottimo ciò che ovviamente ci interessa ma a ritenere il resto sbagliato o di parte o confuso ( vedi memoria della Severino o le pronunce su ubi,dove incidenter tantum,si cita il decreto 99).io in modo oggettivo cerco di dire ciò che penso slegato dal mio intrrinte peesonale .in ogni caso come più volte scritto mi chiedo perché gli avvocati a Vicenza abbiano chiesto al giudice di non tenere conto della decisione ferri e perché non si sia partiti con procedimenti rapidi dove poter sollevsre l incostituzionalità
 

caligola2005

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Venerdì sera vi aggiornero sull' incontro che avrò con un senatore e da cui dipenderà poi la possibilità di incontrare qualcuno al mef. Non so se sarà o meno degno di nota quel che diremo visto che è il senatore che viene nel mio studio e non io da lui e per qualcuno quando manca la forma i discorsi sono da bar :)
 

articolo47

Nuovo forumer
Caro Caligola,resto in attesa dell' incontro , che spero sia positivo.Francamente non riesco a comprendere le tue perplessità,il decreto legge è palesemente incostituzionale nella parte in cui esclude la responsabilità del cessionario cioe' intesa ,violando i dirittidei risparmiatori,questo dicono ferri e trib Vicenza e penso che su questo concordiamo tutti.Il decreto non viene rimesso alla corte costituzionale perché il giudice remittente ha l obbligo,prima di rimettere gli atti alla consulta,a pena di inammissibilita, di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata.Ecco questo hanno correttamente fatto gip Roma e trib Vicenza, interpretato il dl come valido limitatamente a stato e intesa salvaguardando i diritti dei terzi.Ho capito che tu preferiresti l invio degli atti alla consulta,ma questo per le motivazioni che ho espresso innanzi potrebbe rivelarsi una inutile perdita di tempo,perché la consulta potrebbe dichiarerà inammissibile l eccezione, come spesso ha fatto,non avendo il giudice remittente ricercato una interpretazione costituzionalmente orientata.."
 

caligola2005

Forumer attivo
A parte il fatto che è già discutibile che l esclusione di responsabilita del cessionario determini incostituzionalità perché il 2560 e norma codicistica e non costituzionale e il legislatore potrebbe sempre modificarla. Ma anche se fosse ti posso dire ,e questo e il mio campo,che c e dottrina a fiumi e giurisprudenza costituzionale ,sul concetto di interpretazione costituzionalmente orientata e non siamo in questo caso
 

caligola2005

Forumer attivo
La decisione del Tribunale civile di Vicenza segue quella di Ferri, che non solo non è seguita dal Gup di Vicenza, ma anche dagli stessi avvocati presenti ad entrambe le cause che dicono espressamente di non seguirla e di mandare alla Corte. Perchè dovrebbero dire ciò, visto che Ferri andava a rompere le uova ad Intesa? dicono di non tenerne conto perchè gli avvocati che non vedono solo il provvedimento a favore, ma l'insieme del problema sanno che questa interpretazione delle norme non può reggere.
Prendiamo pure per buono che il decreto sia incostituzionale, va benissimo ma se vi sono dottrina e sentenze concordi nel dire che in tema di cessione bancaria si applica il 58 tub e non il 2560, davanti ad una modifica non puoi farlo rientrare. Faccio un esempio : la materia contrattuale è disciplinata dal codice civile, quella delle locazioni da una legge del 1978 e successive modifiche, norme di modifica e deroga della legge 1978 sono state spesso sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, ma nessuno ha dato una interpretazione orientata dicendo che allora doveva essere applicata la normativa generale del codice e qui è uguale. Se no davanti a leggi speciali sarebbe sempre possibile trovare una interpretazione costituzionalmente orientata e nel penale c'è pieno ogni giorno
 

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