Avviso: oggi sono andato al lavoro in bici e non sono morto (1 Viewer)

Bonzo Ganzo

...che c@zzo guardi...?
Chi io? ma se c'ho il convertitore di coppia idraulico a variazione continua e la trasmissione a cardano, mica ho il cambio come gli altri con la catena che fa "cran cran"

La bici a cardano mi mancava. :-o

Quanto pesa...3 quintali? :D

Per inciso la catena della mia bici, in titanio e con boccole in ceramica e

fullerene, fa' "svvirrrlll, svirrrlll, svirrrllll" non "cran cran...." :-o
 
Ultima modifica:

patatina 77

Creatore di UGC
:up:
Giusto, non di tendenza ed essenzialista e anche quasi sempre piena di pacchi e pacchetti, borse con la spesa e cose simili, quando non trasporto bambini:D
e la poi pedalare con fatica mi mantiene le gambe in buono stato:D:-o:-o

puoi trasportre un bambino solo

Occhio che per cose del genere in caso di sinistro è mer.da. Potrebbero poi accusarti di incauta custodia di minore, mettere in discussione la tua patria potestà, affiancarti i servizi sociali e tutore legale fino alla maggiore età.
Fra l'altro hai anche l'aggravante che sei molto istruita e che frequenti il forum IO e quindi certe cose devi saperle. Spacciati per analfabeta.

Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (2)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione e’ da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
(1) Vedi art. 377 reg. cod. strada.
(2) Comma inserito dalla Legge 29.07.2010 n° 120. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 29.07.2010 n° 120
 

patatina 77

Creatore di UGC
Art. 170.
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
 

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