Asta immobiliare: aggiudicatario inadempiente (1 Viewer)

Un saluto a tutti da un neoiscritto al forum. :ciao:

Il bando di un'asta immobiliare - ricalcando l'art. 587 del c.p.c. - così recitava.


" ... In caso di mancato versamento nel predetto termine, il Giudice dell'esecuzione pronuncia, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa. L’Agente della Riscossione procede quindi ad un nuovo incanto ad un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto tenuto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, dovesse risultare inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza."


Cos'è successo nel mio caso? (Asta a cui ho partecipato, senza aggiudicarmela). L'aggiudicatario (figlio dell'esecutata) non ha pagato il saldo prezzo entro i 30 giorni specificati dal bando. Il giudice ha deliberato la confisca della cauzione a titolo di multa ma anche - UDITE, UDITE - "l'acquisizione di tale multa alla procedura."


Cosa significa in pratica? Che - grazie a questa frasetta incomprensibile ai più - tale cauzione diventa una "somma attiva" per la procedura, che va a "scalare" il debito della signora. Mi sbaglio? Nel caso specifico l'esecutata - che non poteva chiaramente partecipare all'asta - ha mandato come "testa di legno" il figlio nullatenente. Nel frattempo, con questa tattica dilatoria, la cauzione del figlio (persa) è andata però a coprire (parzialmente) il debito della madre. Per cui tutto si è concluso con una "partita di giro" in famiglia.

Risultato: si è dovuto rifare l'asta, e di nuovo mi sono visto soffiare l'immobile dall'altro partecipante (il figlio della signora).

:wall::wall::wall::wall::wall:

A questo punto (dopo avere perso tempo e denaro per partecipare alle due aste) mi sento solennemente preso in giro. A prescindere dal fatto se questa volta riusciranno a pagare o no (se non pagheranno, immagino vi sarà un'altra acquisizione e passeranno altri mesi) è LECITO QUANTO DELIBERATO DAL GIUDICE LA PRIMA VOLTA, E CIOE' CHE HA "ACQUISITO LA CAUZIONE ALLA PROCEDURA"?


Trattandosi di una esecuzione immobiliare per imposte non pagate, il giudice ha - a mio avviso - danneggiato l'Erario oltreché il sottoscritto, e ha in questo modo avallato comportamenti scorretti della famiglia in questione.

Stavo pensando di fare un esposto o qualcosa del genere, ma non sono esperto di diritto. Qualcuno mi può aiutare?




Grazie.


Paolaccio
 

messimo

Guest
non è tutto oro quello che luccica..... e se al prossimo bando l'asta si chiude con un prezzo superiore..... la differenza non la deve mettere il figlio???? cosi vanno tutti e due in palazzo no??????


ciao
 
Scusami, ma capisco ben poco del tuo post. Sicuramente per colpa mia.

Quello che ho chiesto è - in estrema sintesi - se questa delibera del giudice è lecita e - se in caso negativo - come devo attivarmi per annullarla. Intendo annullare il punto in cui si dice che "la multa viene acquisita alla procedura".

Tutto qui.

Grazie.
 

messimo

Guest
Scusami, ma capisco ben poco del tuo post. Sicuramente per colpa mia.

Quello che ho chiesto è - in estrema sintesi - se questa delibera del giudice è lecita e - se in caso negativo - come devo attivarmi per annullarla. Intendo annullare il punto in cui si dice che "la multa viene acquisita alla procedura".

Tutto qui.

Grazie.

guarda... credo sia una domanda da porre ad un avvocato.... nel forum e difficile che ti diano la risposta esatta al tuo caso, cmq aspetta ci sono le persone esperte qui!!!

PS: io sollevavo un'altro problema!!!
 
Grazie, messimo.
Speriamo proprio che un avvocato nelle prossime settimane ci dia la dritta giusta, perché ho la nettissima sensazione che tra un mese il "siparietto" verrà riproposto.
Alla fine un nullatenente che ha da perderci se incorre solo in una multa che poi viene anche girata a mammà?
Si tratta di una "turbativa d'asta" SUI GENERIS, ma appunto perché SUI GENERIS non incorriamo nel classico caso dell'articolo 353 del codice penale.

Ciao
 

ricpast

Sono un tipo serio
Studio legale Maccallini -

6) VENDITA CON INCANTO
Per l’ammissione all’incanto, è necessario aver prestato la cauzione nelle forme dei depositi giudiziari, entro il termine e nella misura (comunque non superiore al decimo del prezzo base d’asta) discrezionalmente stabiliti dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c.. La cauzione, infatti, normalmente viene restituita al termine dell’incanto all’offerente che non sia risultato aggiudicatario, ma può essere in tutto o in parte (nella misura di un decimo) trattenuta dalla procedura per essere destinata a comporre il ricavato dell’espropriazione su cui possono soddisfarsi i creditori, qualora, rispettivamente, l’aggiudicatario si renda inadempiente e la persona ammessa all’incanto “abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo”.
La sanzione non si applica se l’offerente non ha partecipato per (documentato) giustificato motivo, ma anche perché per evitare la perdita, parziale, della cauzione è sufficiente la mera presenza anche passiva e inerte e, in questo caso, il cancelliere non potrà negare la restituzione.
L’incanto vero e proprio consiste in una pubblica gara, e quindi in pubblica udienza, caratterizzata dalla partecipazione di più soggetti che tra loro in concorrenza presentano offerte in aumento. L’ordinanza di vendita dispone il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’udienza, l’ammontare della cauzione, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle singole offerte e il termine entro il quale, quando si dia luogo ad aggiudicazione, il prezzo deve essere versato.
Allorché uno dei soggetti che vi partecipa presenti un’offerta maggiore delle altre, non seguita da un’offerta in rialzo nel termine di tre minuti dalla precedente, il Giudice lo designa quale aggiudicatario dell’immobile (secondo la citata norma, l’immobile è aggiudicato all’offerente che ha presentato appunto la “maggiore offerta”).
 

ricpast

Sono un tipo serio
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http://appinter.csm.it/incontri/relaz/12296.pdf

o) esito negativo del procedimento di vendita
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Il procedimento di vendita può avere esito negativo nel caso di mancanza di offerte nella vendita
senza incanto e successiva asta deserta, ovvero nel caso in cui, per la valutazione del giudice o il
dissenso del creditore procedente, si sia ritenuta inadeguata l’offerta presentata nella vendita senza
incanto ed il successivo incanto sia andato, poi, deserto.
Può, poi, accadere che l’aggiudicatario definitivo non versi il prezzo nel termine che il giudice
stabilisce nell’ordinanza di aggiudicazione emessa ai sensi dell’art. 574 comma 1 cod. proc. civ. nel
caso di aggiudicazione a seguito di vendita senza incanto o di vendita dopo la gara in aumento di
sesto o nell’ordinanza di vendita, nel caso di aggiudicazione a seguito della vendita con incanto.
In caso di inadempienza dell’aggiudicatario il giudice dichiara la decadenza con decreto.
Quando si verifica uno di questi esiti negativi del procedimento di vendita il giudice può scegliere
tra tre tipi di provvedimento, da adottare, senza sentire le parti,:
- dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti ( art. 591 comma
1 cod. proc. civ.)
- se ritiene di non modificare il prezzo, le condizioni di vendita o le forme di pubblicità,
pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto ( art.
591 commi 1);
- se ritiene di modificare il prezzo, riducendolo fino ad un quarto, le condizioni di vendita o
le forme di pubblicità, dà inizio ad un nuovo procedimento completo di vendita ( vendita
senza incanto seguita dalla eventuale vendita con incanto) con l’unica particolarità della
riduzione dei termini per le offerte senza incanto che dovranno essere effettuate in un
termine non inferiore ai sessanta giorni e non inferiore ai novanta ( art. 591 comma 2 cod.
proc. civ.).
 
Studio legale Maccallini -

6) VENDITA CON INCANTO
Per l’ammissione all’incanto, è necessario aver prestato la cauzione nelle forme dei depositi giudiziari, entro il termine e nella misura (comunque non superiore al decimo del prezzo base d’asta) discrezionalmente stabiliti dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c.. La cauzione, infatti, normalmente viene restituita al termine dell’incanto all’offerente che non sia risultato aggiudicatario, ma può essere in tutto o in parte (nella misura di un decimo) trattenuta dalla procedura per essere destinata a comporre il ricavato dell’espropriazione su cui possono soddisfarsi i creditori, qualora, rispettivamente, l’aggiudicatario si renda inadempiente e la persona ammessa all’incanto “abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo”.
La sanzione non si applica se l’offerente non ha partecipato per (documentato) giustificato motivo, ma anche perché per evitare la perdita, parziale, della cauzione è sufficiente la mera presenza anche passiva e inerte e, in questo caso, il cancelliere non potrà negare la restituzione.
L’incanto vero e proprio consiste in una pubblica gara, e quindi in pubblica udienza, caratterizzata dalla partecipazione di più soggetti che tra loro in concorrenza presentano offerte in aumento. L’ordinanza di vendita dispone il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’udienza, l’ammontare della cauzione, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle singole offerte e il termine entro il quale, quando si dia luogo ad aggiudicazione, il prezzo deve essere versato.
Allorché uno dei soggetti che vi partecipa presenti un’offerta maggiore delle altre, non seguita da un’offerta in rialzo nel termine di tre minuti dalla precedente, il Giudice lo designa quale aggiudicatario dell’immobile (secondo la citata norma, l’immobile è aggiudicato all’offerente che ha presentato appunto la “maggiore offerta”).


Grazie, ripcast, per le tue citazioni.
Dalla prima delle due (che però non è una legge, ma mi pare una interpretazione di uno studio legale, no?) pare che la cauzione confiscata all'aggiudicatario definitivo inadempiente vada comunque (e non per decisione del giudice) "acquisita alla procedura". In sostanza, va a favore dei creditori, diminuendo il debito del debitore esecutato.

Cosa che temevo.

Infatti, a costo di ripetermi, il debitore che non vuole perdere il bene farà partecipare all'asta (e questa non è teoria, ma purtroppo ciò che mi è capitato per due volte di seguito) una sua "testa di legno" il quale perderà la cauzione, che però andrà a "compensare" il debito. Per quanto riguarda poi l'obbligo della "testa di legno" inadempiente a risarcire la differenza di prezzo tra il proprio prezzo di aggiudicazione ed una eventuale asta finale, diventa un obbligo puramente teorico nel momento in cui la "testa di legno" sia nullatenente.

Insomma, fatta la legge, trovato l'inganno. Sarebbe più disincentivante alle truffe se invece la multa andasse all'Erario, che - poverino - ha sempre bisogno di tanti soldi....

Passando ad argomenti meno seri, spero per te che sia tu quello della foto in mezzo a quelle belle signore!
:D:D:D:D
 

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