Asta immobiliare: aggiudicatario inadempiente (2 lettori)

Un saluto a tutti da un neoiscritto al forum. :ciao:

Il bando di un'asta immobiliare - ricalcando l'art. 587 del c.p.c. - così recitava.


" ... In caso di mancato versamento nel predetto termine, il Giudice dell'esecuzione pronuncia, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa. L’Agente della Riscossione procede quindi ad un nuovo incanto ad un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto tenuto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, dovesse risultare inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza."


Cos'è successo nel mio caso? (Asta a cui ho partecipato, senza aggiudicarmela). L'aggiudicatario (figlio dell'esecutata) non ha pagato il saldo prezzo entro i 30 giorni specificati dal bando. Il giudice ha deliberato la confisca della cauzione a titolo di multa ma anche - UDITE, UDITE - "l'acquisizione di tale multa alla procedura."


Cosa significa in pratica? Che - grazie a questa frasetta incomprensibile ai più - tale cauzione diventa una "somma attiva" per la procedura, che va a "scalare" il debito della signora. Mi sbaglio? Nel caso specifico l'esecutata - che non poteva chiaramente partecipare all'asta - ha mandato come "testa di legno" il figlio nullatenente. Nel frattempo, con questa tattica dilatoria, la cauzione del figlio (persa) è andata però a coprire (parzialmente) il debito della madre. Per cui tutto si è concluso con una "partita di giro" in famiglia.

Risultato: si è dovuto rifare l'asta, e di nuovo mi sono visto soffiare l'immobile dall'altro partecipante (il figlio della signora).

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A questo punto (dopo avere perso tempo e denaro per partecipare alle due aste) mi sento solennemente preso in giro. A prescindere dal fatto se questa volta riusciranno a pagare o no (se non pagheranno, immagino vi sarà un'altra acquisizione e passeranno altri mesi) è LECITO QUANTO DELIBERATO DAL GIUDICE LA PRIMA VOLTA, E CIOE' CHE HA "ACQUISITO LA CAUZIONE ALLA PROCEDURA"?


Trattandosi di una esecuzione immobiliare per imposte non pagate, il giudice ha - a mio avviso - danneggiato l'Erario oltreché il sottoscritto, e ha in questo modo avallato comportamenti scorretti della famiglia in questione.

Stavo pensando di fare un esposto o qualcosa del genere, ma non sono esperto di diritto. Qualcuno mi può aiutare?




Grazie.


Paolaccio



Pensa che ti ripensa, mi è venuta in mente una possibile via di uscita.
Per evitare che i furbetti continuino nei loro giochini dilatori, potrei chiedere al giudice che - stanti i precedenti - stabilisca nel prossimo bando che la cauzione per poter partecipare all'asta non sia più il 10%, ma - ad esempio - il 90% ? In fin dei conti tale percentuale dovrebbe essere stabilita dal giudice. L'ho pensata male? Che mi dite?
 
Pensa che ti ripensa, mi è venuta in mente una possibile via di uscita.
Per evitare che i furbetti continuino nei loro giochini dilatori, potrei chiedere al giudice che - stanti i precedenti - stabilisca nel prossimo bando che la cauzione per poter partecipare all'asta non sia più il 10%, ma - ad esempio - il 90% ? In fin dei conti tale percentuale dovrebbe essere stabilita dal giudice. L'ho pensata male? Che mi dite?


'Azz, e invece noooooo !!! :wall::wall::wall::wall::wall:

Purtroppo la riforma della disciplina delle esecuzioni immobiliari - al fine (nobile) di favorire la massima partecipazione all'asta - ha limitato la discrezionalità del giudice nel fissare l'importo della cauzione.

Copio e incollo da Guida alle riforme del c.p.c.: Il nuovo processo di esecuzione


Contenuto del provvedimento che dispone la vendita (art. 576 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)

Nel ridisegnare il contenuto del provvedimento che dispone la vendita con incanto, il Legislatore del 2005 ha circoscritto la discrezionalità del Giudice nella attività di determinazione dell’ammontare della cauzione, prevedendo che questa deve avere una misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta.

(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)

Insomma, cari esecutati, la legge vi aiuta a tirare per le lunghe. Fate partecipare una vostra testa di legno, fatela vincere e non pagate. Siamo in "Itaglia" alias "il Bel Paese di m. " !!!!!! :wall::wall::wall::wall::wall:
 

ivaring

Nuovo forumer
'Azz, e invece noooooo !!! :wall::wall::wall::wall::wall:

Purtroppo la riforma della disciplina delle esecuzioni immobiliari - al fine (nobile) di favorire la massima partecipazione all'asta - ha limitato la discrezionalità del giudice nel fissare l'importo della cauzione.

Copio e incollo da Guida alle riforme del c.p.c.: Il nuovo processo di esecuzione


Contenuto del provvedimento che dispone la vendita (art. 576 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)

Nel ridisegnare il contenuto del provvedimento che dispone la vendita con incanto, il Legislatore del 2005 ha circoscritto la discrezionalità del Giudice nella attività di determinazione dell’ammontare della cauzione, prevedendo che questa deve avere una misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta.

(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)

Insomma, cari esecutati, la legge vi aiuta a tirare per le lunghe. Fate partecipare una vostra testa di legno, fatela vincere e non pagate. Siamo in "Itaglia" alias "il Bel Paese di m. " !!!!!! :wall::wall::wall::wall::wall:

Ma tu ogni volta ti presenti all'asta, dopodichè perdi, ti ridanno la cauzione versata e si torna a capo?.

Che bel giochino.
 

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