articolo 18 (1 Viewer)

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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori)

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.


ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, (Art. 7: Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato. Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore. Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente é sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.)
il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta (Art. 2 (1): Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 é inefficace. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti. ------(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 11 maggio 1990, n. 108. )
o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

Cosa si intende per licenziamento ingiustificato?

L’art. 2119 c.c. disciplina sia il licenziamento sia le dimissioni senza preavviso per giusta causa, facendo riferimento al verificarsi di "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".

L’art. 3, legge 15 luglio 1966, n. 604 fornisce, invece, la definizione del licenziamento con preavviso per giustificato motivo, riferendolo o a "un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" (il cd. giustificato motivo soggettivo), ovvero a "ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (il cd. giustificato motivo oggettivo).

Quindi: si definisce licenziamento ingiustificato il licenziamento privo di una motivazione reale collegata esclusivamente allo svolgimento del rapporto di lavoro (es.: lite con passaggio a vie di fatto in azienda, danneggiamento doloso di attrezzature e materiali, furto, minacce a superiore, mancanza di lavoro, ecc.). Sono pertanto escluse tutte le motivazioni di valutazione soggettiva riguardante il lavoratore (es.: fede politica o religiosa, etnia, sesso, opinioni personali, iscrizione al sindacato, adesioni a scioperi, ecc.)

Come viene sanzionato il licenziamento ingiustificato?

Il licenziamento "privo di giusta causa o giustificato motivo" (cioè ingiustificato) viene oggi sanzionato diversamente a seconda delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro:
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti nell'unità produttiva (o più di 5 dipendenti se impresa agricola)
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti nel territorio comunale (o più di 5 se impresa agricola) a prescindere dal numero dei dipendenti nelle singole unità produttive
Datori di lavoro con più di 60 dipendenti in ambito nazionale a prescindere al numero dei dipendenti nelle singole unità produttive
Oggi è previsto che se il Giudice del Lavoro riconosce l'illegittimità del licenziamento, con sentenza ordina all'imprenditore:
di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro
di risarcirlo corrispondendogli tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento sino al giorno della effettiva reintegrazione al lavoro, compreso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (in ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione)

Inoltre, fermo restando il diritto al risarcimento del danno sopra indicato (tutte le retribuzioni dovute dal momento del licenziamento al reintegro al lavoro, e comunque un minimo di 5 mensilità), il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto (quindi compresa la 13ma, 14ma, TFR).
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Per i dipendenti di datori di lavoro che nelle singole unità produttive, o nel totale di più unità dello stesso comune, non raggiungano i 16 addetti (oppure i 6, se impresa agricola) e che abbiano, nel totale delle unità produttive suddivise in più comuni, più di 15 dipendenti e meno di 60 in totale, è' il datore di lavoro che può scegliere fra la riassunzione del lavoratore o la corresponsione di un risarcimento del danno

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Per i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti il risarcimento economico a loro carico può variare da 2,5 a 6 mensilità di retribuzione globale di fatto
Per i datori di lavoro che abbiano più di 15 dipendenti la misura del risarcimento è rapportata all'anzianità del lavoratore in azienda, ed è la seguente:

Fino a 10 anni da 2.5 a 6 mensilità di retribuzione
Da 10 a 20 anni da 2,5 a 10 mensilità di retribuzione
Oltre 20 anni da 2,5 a 14 mensilità di retribuzione
 

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