730 2011 (1 Viewer)

EUGE

Senior Utente
eh sì, ero tentato di farvi un pesce d'aprile dicendo che quest'anno non era necessario presentare il fatidico 730 :p

invece sono qui a chiedervi:

una persona che oltre a 1 CUD ha una quota prima casa di ca 1'000 € e una quota di altro immobile di ca 400 € è vero che non è obbligata alla presentazione del 730 ?
 

Eomund

Forumer attivo
E come lo pagheresti l'irpef sulla seconda casa?

Armati di penna e di modello 730/2011! Sempre che l'altro immobile non sia pertinenza, ofc.
 
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big_boom

Forumer storico
eh sì, ero tentato di farvi un pesce d'aprile dicendo che quest'anno non era necessario presentare il fatidico 730 :p

invece sono qui a chiedervi:

una persona che oltre a 1 CUD ha una quota prima casa di ca 1'000 € e una quota di altro immobile di ca 400 € è vero che non è obbligata alla presentazione del 730 ?

al limite puo' presentarsi alla caritas :lol:
 

EUGE

Senior Utente
E come lo pagheresti l'irpef sulla seconda casa?

Armati di penna e di modello 730/2011! Sempre che l'altro immobile non sia pertinenza, ofc.
non è pertinenza e non è il mio :ihih:
al limite puo' presentarsi alla caritas :lol:
credo che la tua sia la risposta giusta :ciapet:

ripeto CREDO, se lo sapevo non chiedevo

infatti mi risulta che se si è proprietari di immobili (non abitazione principale o sue pertinenze) con rendita rivalutata <500€ non è obbligatorio presentare il 730

analogamente mi risulta che la proprietà dell'abitazione principale, oltre alla presenza del CUD, non rende obbligatoria la presentazione del 730

ma combinandosi le due circo stanze :-?:rolleyes:

Esenzioni irpef 2010: no tax area e detrazioni sui redditi irpef
 

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Eomund

Forumer attivo
Non pagare le imposte non significa non essere obbligati a presentare la dichiarazione. Comunque mi hai fatto venire il dubbio: vedrò di informarmi meglio.

Edit: nun t'impermalì: dai sempre riposte acide e mi è venuta la voglia di trattarti in maniera simile :lol: :ciapet: :prr:
 
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Eomund

Forumer attivo
L'art. 1, dpr 600/73 pare dire - ammesso che la versione che ho trovato sia aggiornata come dicono - che la debba presentare. Scendi al comma 4, lett. b):

Dichiarazione dei soggetti passivi.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell’articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l’imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n- bis) , e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a) , b) , c) e c- bis) del comma 1 dell’articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto .
Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3- bis , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a euro 185,92 annui ;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3 - bis , del citato testo unico delle imposte sui redditi ;
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3- bis , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a euro 10,33. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all’articolo 7- bis , con le modalità previste dall’art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Fra l'altro il testo dice al "lordo della deduzione" dell'abitazione principale, il che ti costringe di fatto sempre a presentare la dichiarazione anche se hai un terreno incolto di 3 mq. Lunedì saprò dire meglio. Mo' esco.
 

big_boom

Forumer storico
io sono un barbone con il portatile e rubo interne via wifi al pinguino che non cripta la password, devo dichiarare qualche cosa ? :p



p.s. pagate le tasse al bunga bunga evasori e sopratutto ricordatevi di fare il pieno di benzina che le accise vi aspettano :D
 

EUGE

Senior Utente
dopo profonda meditazione la mia opinione sarebbe che quanto ho postato più sopra era un quasi-pesce d'aprile :(

infatti, per esempio:
Esonero della dichiarazione per i redditi fondiari under 500
Nel limite rientra l’abitazione principale
Il limite di 500 euro, previsto come requisito per l’esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, in presenza di soli redditi da terreni e fabbricati, deve tenere
conto anche del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.
È questa la precisazione contenuta nella risoluzione n. 35/E di oggi, con la quale
l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle istruzioni del modello
730/2011.
Il chiarimento riguarda, in particolare, la tabella “Casi di esonero con limite di reddito”
relativamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi contenuta nelle istruzioni
al modello 730/2011.
In proposito va chiarito che ai fini dell’esonero deve ritenersi che il reddito derivante
dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi
dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.
Ad esempio se un contribuente possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro e
un’abitazione principale con reddito imponibile pari a 700 euro, il reddito complessivo
ammonta a 1.150 euro (valore superiore al limite di 500 euro) e pertanto il contribuente
è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, l’imposta dovuta sarà
calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione
principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del
relativo reddito (pari a 700 euro).

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...ERES&CACHEID=37d2398046417b1a903dbdb3e55c11ed
 

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