L'art. 1, dpr 600/73 pare dire - ammesso che la versione che ho trovato sia aggiornata come dicono - che la debba presentare. Scendi al comma 4, lett. b):
Dichiarazione dei soggetti passivi.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell’articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l’imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n- bis) , e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a) , b) , c) e c- bis) del comma 1 dell’articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto .
Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3- bis , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a euro 185,92 annui ;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3 - bis , del citato testo unico delle imposte sui redditi ;
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3- bis , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a euro 10,33. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all’articolo 7- bis , con le modalità previste dall’art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Fra l'altro il testo dice al "lordo della deduzione" dell'abitazione principale, il che ti costringe di fatto sempre a presentare la dichiarazione anche se hai un terreno incolto di 3 mq. Lunedì saprò dire meglio. Mo' esco.