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Oggi: 31 Dic, 2025

Incompatibilità con la professione del dottore commercialista. Guida aggiornata 2025: analisi normativa, giurisprudenziale e casi pratici

Analisi aggiornata al 2025 delle incompatibilità del dottore commercialista: art. 4 D.Lgs. 139/2005, prassi, Cassazione e casi operativi.
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Foto © Investireoggi

L’inquadramento delle incompatibilità nell’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile rappresenta un tema di costante attualità, sia per la tutela dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista, sia per la prevenzione di conflitti di interesse. L’articolo 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, costituisce il fulcro normativo di riferimento, integrato da prassi, circolari e una significativa evoluzione giurisprudenziale. L’analisi che segue, aggiornata al 23 dicembre 2025, intende offrire un quadro sistematico e operativo, arricchito da riferimenti a casi concreti e alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Quadro normativo: l’art. 4 del D.Lgs. 139/2005

L’articolo 4 del D.

Lgs. 139/2005 disciplina in modo dettagliato le ipotesi di incompatibilità per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare:

Attività incompatibili (comma 1)

L’esercizio della professione è incompatibile, anche se non prevalente né abituale, con:

  • la professione di notaio;
  • la professione di giornalista professionista;
  • l’attività di impresa, in nome proprio o altrui, e per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediazione nella circolazione di beni o servizi (inclusi mediatori), trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
  • l’attività di appaltatore di servizio pubblico o concessionario della riscossione di tributi;
  • l’attività di promotore finanziario.

Eccezioni all’incompatibilità (comma 2)

Il legislatore ha previsto alcune deroghe, escludendo l’incompatibilità nei seguenti casi:

  • attività svolte per conto proprio e dirette alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative;
  • partecipazione a società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione;
  • assunzione della carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse del conferente.

Ulteriori precisazioni (commi 3 e 4)

L’iscrizione all’Albo non è consentita a chi, secondo il proprio ordinamento, è interdetto dall’esercizio della libera professione. Le ipotesi di incompatibilità si valutano anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Interpretazione e prassi: il ruolo delle circolari e delle linee guida

Le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i documenti di prassi, pur non avendo valore normativo, forniscono utili chiarimenti applicativi. In particolare, la Circolare n. 44/E del 2008 ha affrontato il tema della qualificazione delle mansioni di amministratore di società svolte da commercialisti, evidenziando la possibilità di attrarre tali incarichi nella sfera del lavoro autonomo, purché strettamente collegati all’attività professionale e conferiti in virtù di uno specifico incarico. È raccomandato, in caso di dubbi interpretativi o situazioni borderline, consultare preventivamente l’Ordine professionale di appartenenza, al fine di evitare contestazioni o sanzioni disciplinari.

Giurisprudenza: la sentenza della Cassazione n. 14377/2020

La giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nel delineare i confini applicativi dell’incompatibilità. La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 14377 dell’8 luglio 2020, ha affermato che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) è titolare di un potere autonomo di accertamento delle situazioni di incompatibilità, anche in assenza di un previo accertamento da parte del Consiglio dell’Ordine.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del riconoscimento degli anni di iscrizione ai fini previdenziali a un professionista che, nel periodo considerato, aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico e socio di maggioranza di una società di capitali, in violazione delle norme sull’incompatibilità. La pronuncia richiama espressamente l’art. 4 del D.Lgs. 139/2005 e ribadisce la centralità della tutela dell’interesse generale all’obiettività e alla continuità della professione.

Casi pratici e raccomandazioni operative

Gestione patrimoniale personale

L’attività di gestione del proprio patrimonio, anche tramite società di mero godimento o conservazione, non integra di per sé una causa di incompatibilità, purché non si configuri come attività imprenditoriale in senso proprio.

Partecipazione a società

La partecipazione a società di servizi strumentali o ausiliari all’attività professionale è ammessa. Diversamente, la partecipazione a società che svolgano attività di impresa commerciale, anche in forma indiretta, può determinare l’incompatibilità, specie se accompagnata da ruoli gestionali o di rappresentanza.

Incarichi di amministratore

L’assunzione di incarichi di amministratore è consentita solo se conferita in virtù di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse del conferente. È fondamentale documentare la natura e le modalità dell’incarico, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esclusione dell’incompatibilità.

Verifica e documentazione

Si raccomanda di:

  • verificare, caso per caso, la natura dell’attività svolta e la sussistenza delle condizioni di esclusione dell’incompatibilità;
  • documentare adeguatamente la finalità e le modalità di svolgimento di eventuali incarichi di amministrazione;
  • consultare l’Ordine professionale in caso di incertezza.

Conclusioni

L’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, integrato dalla prassi e dalla giurisprudenza, impone al dottore commercialista ed esperto contabile un rigoroso rispetto delle regole di incompatibilità, a tutela dell’indipendenza e della deontologia professionale. Le eccezioni previste dal legislatore devono essere interpretate restrittivamente e applicate con prudenza, privilegiando sempre la trasparenza e la tracciabilità delle scelte professionali.

L’attenzione alla corretta qualificazione delle attività svolte e la tempestiva interlocuzione con l’Ordine di appartenenza rappresentano strumenti essenziali per prevenire contestazioni e garantire la piena conformità alla normativa vigente.