Obbligazioni bancarie Obbligazioni Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca (2 lettori)

Gapak

Nuovo forumer
Mi vengono in mente certe aste lasciate deserte apposta... Dove son tutti d'accordo, dai potenziali partecipanti ai funzionari che si occupano dell'asta, per far abbassare al livello più basso possibile i prezzi.
Un gioco delle 3 carte, una concorrenza di pura facciata... Il conto resta in carico ai possessori di sub e alla collettività. Chissà se le vestali di Bruxelles sono conniventi o si sentiranno raggirate.
 

Xedron

Forumer attivo
Mi vengono in mente certe aste lasciate deserte apposta... Dove son tutti d'accordo, dai potenziali partecipanti ai funzionari che si occupano dell'asta, per far abbassare al livello più basso possibile i prezzi.
Un gioco delle 3 carte, una concorrenza di pura facciata... Il conto resta in carico ai possessori di sub e alla collettività. Chissà se le vestali di Bruxelles sono conniventi o si sentiranno raggirate.

vediamo domani cosa esce dal decreto legge, se si rimangeranno lo swap dei bondisti subordinati c'e' da piangere anche su mps (il decreto vale per tutte...)
 

sandrino

Forumer storico
Ciao a tutti
In sintesi

1. Venetina è andata, come le altre
2. Non paragonate le venete a mps, piantiamola con questo errore

Da più di un anno andavo dicendo che "il virtuoso Veneto" come di la lo chiamavano stava molto più inguaiato della bischera Siena.

Quello che accadrà alle venete è una cosa.
Mps un'altra
 

Xedron

Forumer attivo
Ciao a tutti
In sintesi

1. Venetina è andata, come le altre
2. Non paragonate le venete a mps, piantiamola con questo errore

Da più di un anno andavo dicendo che "il virtuoso Veneto" come di la lo chiamavano stava molto più inguaiato della bischera Siena.

Quello che accadrà alle venete è una cosa.
Mps un'altra


prevarrà la recap italica o le norme europee?

Vestager ha detto "sceglie Italia e io valuto"

che ne pensi?
 

marcoc82

Nuovo forumer
Ciao a tutti
In sintesi

1. Venetina è andata, come le altre
2. Non paragonate le venete a mps, piantiamola con questo errore

Da più di un anno andavo dicendo che "il virtuoso Veneto" come di la lo chiamavano stava molto più inguaiato della bischera Siena.

Quello che accadrà alle venete è una cosa.
Mps un'altra

Sempre convinto che le sub NON verranno azzerate? Fino a quando le vedremo ancora negoziate?
 

ipergaleo

Nuovo forumer
teoricamente il ragionamento e' giusto. il problema e' che la bad bank non fa utile (manco ora ) ma dopo non e' una banca.

l'obiettivo post e' recuperare il piu possibile da l'unico asset ovvero 18.7 mld.

Lo split tra una e l'altra risulta come un passaggio di proprietà di qualcosa (l'asset) contabilmente se oggi l'attuale banca deve chiudere con 0 perdita sugli npl (visto che non se ne fa carico ISP), significa che prima il pn e poi i subisti con stato devono coprire questo ammanco.


Sono perplesso!!!!!

Se segui il mio ragionamento, sto considerando circa 3 miliardi di accantonamenti per adeguare il valore del portafoglio crediti...
 

NonCisono

Nuovo forumer
Dai comunicati di Intesa, si capisce che anche i crediti scaduti rimangono nella Bad bank

Quindi saranno necessari anche adeguamenti di coperture anche su quel portafoglio, visto che non sempre è recuperabile in velocità. E quindi potrebbe essere classificato velocemente in UTP o Sofferenza

Non fate i calcoli solo sugli UTP e sulle sofferenze
 

sassipaolo

Chesenso's way
Perché quello di sub e azioni come lo chiami? E comunque almeno Santander ci mette del suo, qui zero euro, personale sfan.culato con i ns soldi e addirittura no responsabilità x cause.... altro???

ti rispondo solo ora.

NON BAIL IN

stanno facendo passare una cosa NON prevista nella BRRD e nemmeno nel BS
vogliono far gestire tutto alla BDI, la DGCOMP non so come possa prenderla sta cosa

NON credo nemmeno che la DGCOMP accetti che lo Stato possa CARICARSI le perdite dovute alla svalutazione dei NPL e che possa dotare le good bank di un patrimonio tale da soddisfare le pretese di ISP.
TROPPI SOLDI STATALI, CERTAMENTE maggiori di quelli necessari per il il BS, che la Vestager già riteneva TROPPI.

è per questo che, come già riportato in REAL TIME, a fine giornata, ho flattato, sebbene NON in EDG, la mia posizione di VB959, l'ennesimo trade in SIZE (riaperto IERI MATTINA) con 2 figure di gain

le suddette ROBE mi convincono ZERO a meno che la MARGHERITA si taccia facendo finta di nente ( ma NON è il tipo )

ps
anche la storia del BS applicato ad 1 bad bank che sicuramente NON ne ha le caratteristiche per applicarlo, mi sembra 1 altra follia

TROPPE INCOGNITE
 

sassipaolo

Chesenso's way
“Intesa’s solution would be fully compliant with European rules only if senior bondholders would be haircut,” said Carlo Alberto Carnevale Maffe, a professor of business strategy at Milan’s Bocconi University. “The approval of a bad bank financed by the state to avoid hurting senior bonds would circumvent rules on banks’ resolutions, and would undermine the credibility of the banking union’s pillars.”
Europe’s Bank Recovery and Resolution Directive allows a “good bank/bad bank” solution. This would probably involve putting the two lenders into resolution and then writing down the liabilities of the “bad” bank sufficiently to recapitalize the “good” bank. The impaired liabilities would potentially include senior unsecured bonds and eligible deposits, and the taxpayer wouldn’t need to contribute

Intesa Proposes Buying Veneto Banks' Assets for Token Price
 

Andre_Sant

Forumer storico
vi lascio una chicca:


6. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI AIUTI ALLA LIQUIDAZIONE

6.1. Principi generali

65.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uscita dal mercato di operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita abbia luogo in maniera ordinata in modo da tutelare la stabilità finanziaria. L'ipotesi della liquidazione ordinata di un ente creditizio in difficoltà dovrebbe sempre essere presa in considerazione qualora l'ente non possa ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine.
66.
La Commissione riconosce che, a causa delle specificità degli enti creditizi e in assenza di meccanismi che consentano la risoluzione degli enti creditizi senza minacciare la stabilità finanziaria, potrebbe non essere possibile procedere alla liquidazione di un ente creditizio secondo le procedure di insolvenza ordinarie. Per questo motivo, le misure statali volte a sostenere la liquidazione di enti creditizi in dissesto possono essere considerate aiuti compatibili a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al punto 44.
67.
L'obiettivo della liquidazione ordinata deve essere la cessazione delle attività in difficoltà dell'ente creditizio entro un periodo di tempo limitato. Questo significa che non può essere intrapresa alcuna nuova attività che implichi terze parti. Ciò non impedisce tuttavia l'esecuzione delle attività esistenti se così facendo si riducono i costi di liquidazione. La liquidazione deve inoltre essere finalizzata il più possibile alla vendita di rami dell'attività o di attivi mediante un processo concorrenziale. La procedura di liquidazione ordinata prevede che il ricavato dell'eventuale vendita di attivi contribuisca al pagamento dei costi di liquidazione.
68.
Gli Stati membri possono scegliere una serie di strumenti per l'organizzazione della liquidazione di enti creditizi in difficoltà. Tutte le misure di aiuto di Stato a sostegno di tale liquidazione devono essere conformi ai principi illustrati ai punti da 69 a 82.
6.2. Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti alla liquidazione

69.
Gli Stati membri devono fornire un piano per la liquidazione ordinata dell'ente creditizio.
70.
La Commissione valuterà la compatibilità delle misure di aiuto da attuare al fine di procedere alla risoluzione gli enti creditizi seguendo le stesse linee, mutatis mutandis, precisate alle sezioni 2, 3 e 4 della comunicazione sulla ristrutturazione relativamente agli aiuti alla ristrutturazione.
71.
Il carattere particolare della liquidazione ordinata determina le considerazioni esposte nei punti da 72 a 78.

6.2.1. Limitazione dei costi di liquidazione

72.
Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli aiuti permettono l'effettiva liquidazione ordinata dell'ente creditizio, limitando l'importo degli aiuti al minimo necessario per mantenerlo in attività nel corso della liquidazione, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e nel rispetto delle disposizioni in materia di ripartizione degli oneri previste dalla presente comunicazione.
6.2.2. Limitazione delle distorsioni della concorrenza

73.
Per evitare indebite distorsioni della concorrenza, la fase di liquidazione dovrebbe essere limitata al periodo strettamente necessario per garantire il carattere ordinato dell'operazione.
74.
Finché continua ad operare, l'ente creditizio beneficiario non può competere attivamente sul mercato o svolgere alcuna nuova attività. Le sue operazioni devono essere limitate, in linea di principio, al proseguimento e al completamento delle attività in corso per i clienti esistenti. Qualsiasi nuova attività che riguardi clienti esistenti deve essere limitata alla modifica di clausole di contratti esistenti e alla ristrutturazione di prestiti esistenti, a condizione che tali cambiamenti migliorino il relativo valore attuale netto degli attivi.
75.
La politica dei prezzi dell'ente creditizio da liquidare deve essere concepita in modo da incoraggiare i clienti a trovare alternative interessanti.
76.
Qualora sia necessaria una licenza bancaria, ad esempio per una «rump bank» o per un ente temporaneo costituito con il solo scopo della liquidazione ordinata di un ente creditizio («banca ponte»), questa deve essere limitata alle attività strettamente necessarie per la liquidazione. L'autorizzazione bancaria dovrebbe essere revocata il prima possibile dall'autorità di vigilanza competente.
6.2.3. Condivisione degli oneri

77.
Nel contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati. I crediti degli azionisti e dei creditori subordinati non devono pertanto essere trasferiti ad alcuna attività economica che continui ad essere svolta.
78.
Le disposizioni di cui alle sezioni 3.1.2 e 3.1.3 devono essere osservate mutatis mutandis.
6.3. Vendita di un ente creditizio nel corso della procedura di liquidazione ordinata

79.
La vendita di un ente creditizio nel corso di una procedura di liquidazione ordinata potrebbe comportare aiuti di Stato a favore dell'acquirente, a meno che la vendita non venga organizzata sulla base di una procedura di gara aperta, concorrenziale e non soggetta a condizioni e che gli attivi non siano venduti al miglior offerente. Tale procedura di gara concorrenziale dovrebbe, se del caso, consentire la vendita di parti dell'ente a offerenti diversi.
80.
In particolare, al momento di determinare se vi è un aiuto a favore dell'acquirente dell'ente creditizio o di parti di esso, la Commissione valuterà se:
a)
il processo di vendita è aperto, incondizionato e non discriminatorio;
b)
la vendita avviene a condizioni di mercato;
c)
l'ente creditizio (o il governo, in funzione della struttura scelta) massimizza il prezzo di vendita delle attività e passività interessate.
81.
Se constata l'esistenza di aiuti a favore dell'acquirente, la Commissione valuterà la compatibilità di tali aiuti separatamente.
82.
Qualora vengano concessi aiuti a favore dell'attività economica oggetto della cessione (anziché all'acquirente di tale attività), la compatibilità di detti aiuti sarà oggetto di un esame individuale alla luce della presente comunicazione. Qualora il processo di liquidazione comporti la vendita di un soggetto economico che detiene una quota di mercato significativa, la Commissione valuterà la necessità di adottare misure per limitare le distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto a favore di tale soggetto economico e verificherà la redditività del soggetto risultante dalla vendita. Nella sua valutazione della redditività, la Commissione prenderà in debita considerazione le dimensioni e la forza dell'acquirente in rapporto alle dimensioni e alla forza dell'attività acquisita.
6.4. Condizioni per l'autorizzazione di regimi di liquidazione ordinata

83.
L'attuazione da parte degli Stati membri di sistemi predisposti per i casi di enti creditizi in sofferenza può comprendere la possibilità di concedere aiuti per consentire la liquidazione ordinata di tali enti, limitando nel contempo gli effetti di ricaduta negativi sul settore e sull'economia nel suo insieme.
84.
La Commissione ritiene che possano essere approvati regimi di aiuto per la liquidazione di enti creditizi di dimensioni limitate (24), a condizione che siano concepiti in modo da garantire il rispetto delle disposizioni in materia di condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori enunciate al punto 44 e da eliminare il rischio morale e altre riserve in materia di concorrenza.
85.
La compatibilità di detti regimi verrà valutata sulla base delle condizioni di cui alla sezione 3. Nel notificare il regime di aiuti alla Commissione, gli Stati membri devono pertanto fornire informazioni dettagliate sul processo e sulle condizioni per gli interventi a favore degli enti beneficiari.
86.
Poiché il grado in cui la concorrenza è falsata può variare in funzione della natura dell'ente beneficiario e del suo posizionamento sul mercato, può essere necessaria una valutazione individuale per garantire che il processo non dia luogo a indebite distorsioni della concorrenza. Le misure di aiuto concesse a norma di un regime approvato a favore di enti creditizi con attivi complessivi superiori a 3 000 milioni di EUR devono pertanto essere notificate individualmente per richiedere la relativa approvazione.
6.5. Controllo

87.
Gli Stati membri devono presentare relazioni periodiche, almeno su base annuale, sul funzionamento di qualsiasi regime autorizzato conformemente alle disposizioni della sezione 6.4. Tali relazioni devono fornire anche informazioni per ogni ente creditizio da liquidare ai sensi della sezione 6.4.
88.
Onde consentire alla Commissione di monitorare i progressi del processo di liquidazione ordinata e i suoi effetti sulla concorrenza, gli Stati membri devono presentare relazioni periodiche (almeno su base annuale) sull'andamento del processo di liquidazione di ciascuna banca in liquidazione e una relazione finale al termine della procedura di liquidazione. In alcuni casi possono essere nominati un fiduciario incaricato del controllo e/o un fiduciario incaricato della cessione in modo da garantire il rispetto di eventuali condizioni e obblighi su cui si basa l'autorizzazione dell'aiuto.


direttamente dalla solita 2013:
C_2013216IT.01000101.xml

ps me l'ha fatta notare il mitico Maxolone
 

Users who are viewing this thread

Alto