Nel panorama fiscale italiano, il lavoro autonomo e le piccole attività economiche possono continuare a contare su un sistema semplificato pensato per alleggerire il peso delle imposte e degli adempimenti. Ci riferiamo al regime forfettario di cui al comma 54 e successivi della Legge n. 190/2014, scelto ogni anno da professionisti, artigiani e commercianti che rispettano determinati requisiti di legge.
Comprendere come funziona questo meccanismo è fondamentale per evitare errori, superare correttamente le soglie di ricavi e non perdere i benefici previsti dalla normativa. Le regole riguardano limiti di fatturato, condizioni di accesso, cause di esclusione e modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva.
Inoltre, occorre prestare attenzione ai casi di fuoriuscita e alle novità applicabili nel 2026. Di seguito viene proposta una guida strutturata in forma di domande e risposte, utile per chiarire i dubbi più frequenti e fornire un quadro sintetico ma preciso della disciplina vigente.
Regime forfettario: il limite di ricavi annui
Che cos’è e a chi è riservato?
È un regime fiscale “agevolato” per persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni. Sostituisce l’IRPEF (e relative addizionali) con un’imposta unica e prevede adempimenti più semplici rispetto al regime ordinario.
Quali requisiti principali servono per entrare o restare nel 2026?
Per il regime forfettario 2026, con riferimento all’anno 2025, devono risultare ricavi/compensi non oltre 85.000 euro (soglia innalzata dalla L. Bilancio 2023) e spese per lavoro (dipendenti, collaboratori, accessorio, ecc.) non oltre 20.000 euro lordi. Se sono presenti più attività con codici ATECO diversi, conta la somma dei ricavi/compensi.
Cosa accade se i ricavi superano 85.000 euro o 100.000 euro?
Con ricavi/compensi oltre 85.000 ma non oltre 100.000 euro, l’uscita scatta dall’anno successivo.
Se, invece, il tetto supera 100.000 euro, l’uscita è immediata nello stesso anno in cui avviene lo sforamento e diventa dovuta l’IVA dalle operazioni che determinano il superamento.
Requisiti, limiti e cause di esclusione
Quali sono alcune cause tipiche di esclusione?
Restano fuori, in sintesi: chi applica regimi IVA speciali o altri regimi forfetari; molti non residenti (salvo eccezioni UE/SEE con almeno 75% del reddito prodotto in Italia); chi vende in modo prevalente fabbricati/terreni edificabili/mezzi di trasporto nuovi; chi partecipa a società di persone/associazioni/imprese familiari o controlla Srl con attività riconducibili a quella individuale.
C’è un limite legato ai redditi da lavoro dipendente?
Sì. In linea generale, l’accesso è precluso se nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente o assimilati superano 30.000 euro; per il regime forfettario 2025 e 2026 la soglia è 35.000 euro, salvo il caso in cui il rapporto sia cessato e non siano presenti altri redditi da pensione o nuovo lavoro dipendente.
Esiste una regola per evitare l’uso “finto autonomo” verso l’ex datore di lavoro?
Si. È causa ostativa l’attività svolta prevalentemente verso datori di lavoro con cui sono in corso rapporti, o che ci sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, inclusi soggetti riconducibili a tali datori. È prevista un’eccezione per chi avvia l’attività dopo la pratica obbligatoria.
Calcolo del reddito nel regime forfettario e tassazione nel 2026
Come si calcola il reddito imponibile?
Non si sottraggono i costi reali voce per voce: si applica ai ricavi/compensi percepiti nell’anno (principio di cassa) un coefficiente di redditività legato al codice ATECO. Dal reddito così determinato si deducono solo i contributi previdenziali obbligatori.
Quali aliquote si applicano e quando scatta il 5%?
L’imposta sostitutiva è 15%. Per le nuove attività, l’aliquota del regime forfettario può scendere al 5% per i primi 5 anni se, tra le altre condizioni, nei 3 anni precedenti non risultano attività analoghe e l’avvio non è mera prosecuzione di lavoro precedente (salve le regole sulla pratica). In presenza dei requisiti, il regime forfettario consente quindi una tassazione più lineare.
Regime forfettario: accesso, comunicazioni e semplificazioni
Come avviene l’ingresso e quali comunicazioni sono richieste?
Per chi già opera, è un “regime naturale”: non serve un’opzione preventiva. Per chi avvia l’attività è richiesto indicare l’intenzione nel modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività), con finalità anagrafiche. L’omissione non blocca l’accesso, ma può comportare sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Quali sono le principali semplificazioni e gli obblighi che restano?
In generale non si addebita IVA in fattura, non si detrae l’IVA sugli acquisti e non si presentano liquidazioni e dichiarazione IVA. Non si applica la ritenuta d’acconto. Non sono richieste registrazioni contabili e non si applicano gli ISA (Indici sintetici di affidabilità). Non occorre la dichiarazione IRAO. Restano però obblighi come numerazione e conservazione documenti fiscali, certificazione corrispettivi e gestione di specifici casi in cui il soggetto diventa debitore d’imposta. Resta anche l’obbligo della dichiarazione redditi annuale.