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Oggi: 13 Feb, 2026

Forfettario 2026: il regime leggero in 10 domande e 10 risposte

Regime forfettario 2026: requisiti, limiti, aliquote e cause di esclusione spiegati in 10 domande e 10 risposte
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regime forfettario 2026 questionario
Foto © Investireoggi

Nel panorama fiscale italiano, il lavoro autonomo e le piccole attività economiche possono continuare a contare su un sistema semplificato pensato per alleggerire il peso delle imposte e degli adempimenti. Ci riferiamo al regime forfettario di cui al comma 54 e successivi della Legge n. 190/2014, scelto ogni anno da professionisti, artigiani e commercianti che rispettano determinati requisiti di legge.

Comprendere come funziona questo meccanismo è fondamentale per evitare errori, superare correttamente le soglie di ricavi e non perdere i benefici previsti dalla normativa. Le regole riguardano limiti di fatturato, condizioni di accesso, cause di esclusione e modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva.

Inoltre, occorre prestare attenzione ai casi di fuoriuscita e alle novità applicabili nel 2026. Di seguito viene proposta una guida strutturata in forma di domande e risposte, utile per chiarire i dubbi più frequenti e fornire un quadro sintetico ma preciso della disciplina vigente.

Regime forfettario: il limite di ricavi annui

Che cos’è e a chi è riservato?

È un regime fiscale “agevolato” per persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni. Sostituisce l’IRPEF (e relative addizionali) con un’imposta unica e prevede adempimenti più semplici rispetto al regime ordinario.

Quali requisiti principali servono per entrare o restare nel 2026?

Per il regime forfettario 2026, con riferimento all’anno 2025, devono risultare ricavi/compensi non oltre 85.000 euro (soglia innalzata dalla L. Bilancio 2023) e spese per lavoro (dipendenti, collaboratori, accessorio, ecc.) non oltre 20.000 euro lordi. Se sono presenti più attività con codici ATECO diversi, conta la somma dei ricavi/compensi.

Cosa accade se i ricavi superano 85.000 euro o 100.000 euro?

Con ricavi/compensi oltre 85.000 ma non oltre 100.000 euro, l’uscita scatta dall’anno successivo.

Se, invece, il tetto supera 100.000 euro, l’uscita è immediata nello stesso anno in cui avviene lo sforamento e diventa dovuta l’IVA dalle operazioni che determinano il superamento.

Requisiti, limiti e cause di esclusione

Quali sono alcune cause tipiche di esclusione?

Restano fuori, in sintesi: chi applica regimi IVA speciali o altri regimi forfetari; molti non residenti (salvo eccezioni UE/SEE con almeno 75% del reddito prodotto in Italia); chi vende in modo prevalente fabbricati/terreni edificabili/mezzi di trasporto nuovi; chi partecipa a società di persone/associazioni/imprese familiari o controlla Srl con attività riconducibili a quella individuale.

C’è un limite legato ai redditi da lavoro dipendente?

Sì. In linea generale, l’accesso è precluso se nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente o assimilati superano 30.000 euro; per il regime forfettario 2025 e 2026 la soglia è 35.000 euro, salvo il caso in cui il rapporto sia cessato e non siano presenti altri redditi da pensione o nuovo lavoro dipendente.

Esiste una regola per evitare l’uso “finto autonomo” verso l’ex datore di lavoro?

Si. È causa ostativa l’attività svolta prevalentemente verso datori di lavoro con cui sono in corso rapporti, o che ci sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, inclusi soggetti riconducibili a tali datori. È prevista un’eccezione per chi avvia l’attività dopo la pratica obbligatoria.

Calcolo del reddito nel regime forfettario e tassazione nel 2026

Come si calcola il reddito imponibile?

Non si sottraggono i costi reali voce per voce: si applica ai ricavi/compensi percepiti nell’anno (principio di cassa) un coefficiente di redditività legato al codice ATECO. Dal reddito così determinato si deducono solo i contributi previdenziali obbligatori.

Quali aliquote si applicano e quando scatta il 5%?

L’imposta sostitutiva è 15%. Per le nuove attività, l’aliquota del regime forfettario può scendere al 5% per i primi 5 anni se, tra le altre condizioni, nei 3 anni precedenti non risultano attività analoghe e l’avvio non è mera prosecuzione di lavoro precedente (salve le regole sulla pratica). In presenza dei requisiti, il regime forfettario consente quindi una tassazione più lineare.

Regime forfettario: accesso, comunicazioni e semplificazioni

Come avviene l’ingresso e quali comunicazioni sono richieste?

Per chi già opera, è un “regime naturale”: non serve un’opzione preventiva. Per chi avvia l’attività è richiesto indicare l’intenzione nel modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività), con finalità anagrafiche. L’omissione non blocca l’accesso, ma può comportare sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Quali sono le principali semplificazioni e gli obblighi che restano?

In generale non si addebita IVA in fattura, non si detrae l’IVA sugli acquisti e non si presentano liquidazioni e dichiarazione IVA. Non si applica la ritenuta d’acconto. Non sono richieste registrazioni contabili e non si applicano gli ISA (Indici sintetici di affidabilità). Non occorre la dichiarazione IRAO. Restano però obblighi come numerazione e conservazione documenti fiscali, certificazione corrispettivi e gestione di specifici casi in cui il soggetto diventa debitore d’imposta. Resta anche l’obbligo della dichiarazione redditi annuale.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.