Si intensificano i controlli del Fisco su chi vive all’estero. E molti contribuenti ci scrivono per sapere come muoversi qualora non abbiano ricevuto al nuovo indirizzo le cartelle (ex) Equitalia, pur avendo provveduto regolarmente a comunicare all’Aire la nuova residenza all’estero.

Cartella Equitalia: termini di prescrizione e decadenza

In prima battuta occorre ricordare e chiarire che cosa si intende per prescrizione e decadenza di una cartella per debiti fiscali. La prescrizione si riferisce al termine massimo entro cui l’ente creditore, dopo la notifica della cartella, deve riscuotere esecutivamente il proprio credito; la decadenza stabilisce, invece, il tempo massimo per la notifica della cartella.

Il termine di decadenza di una cartella esattoriale è di norma fissato al 31 dicembre:

• del terzo anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione;
• del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per quanto concerne le somme dovute come conseguenza dell’attività di controllo formale;
• del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo, per le somme ex accertamenti dell’ufficio.

Perché questo interessa chi vive all’estero e si trova nel caso in analisi? Perché se la cartella fiscale non è stata notificata entro il termine di decadenza, è nulla. Per la prescrizione, non essendo previsti termini per i debiti con il Fisco, si applica quello ordinario di dieci anni.

Dove vengono notificate le cartelle Equitalia per chi vive all’estero?

Ebbene torniamo al caso per cui molti lettori ci hanno scritto: chi vive all’estero ha diritto a ricevere la cartella al nuovo indirizzo di residenza anche se fuori Italia? La legge prevede che le persone fisiche non residenti nello Stato mantengano il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito. Quando nel Comune di notifica non è presente abitazione, ufficio o azienda del contribuente, il procedimento di notifica si considera perfezionato a far data dall’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione all’albo del Comune dell’avviso di deposito dell’atto.

Non è richiesto l’adempimento di altre formalità. L’unica possibilità per il contribuente che vive all’estero è dunque quella di controllare i termini di decadenza e prescrizione e, se questi risultano superati, presentare istanza di autotutela.

Ne avevamo già parlato in: Come si notificano gli atti fiscali all’estero