Le spese sostenute per acquisire il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni, necessari nell’ambito dei bonus casa (ristrutturazione, ecobonus, bonus 110, bonus facciate, ecc.) sono detraibili nella stessa misura prevista per la detrazione degli oneri riferiti ai lavori in senso stretto.

La domanda arrivata in redazione a questo proposito e se a questo fine, è ammesso pagare la fattura del professionista che ha rilasciato il visto, l’asseverazione e l’attestazione, anche con POS, in contanti o assegni.

Per rispondere alla domanda, occorre in primi ricordare quando è obbligatoria la menzionata documentazione.

Visto conformità e asseverazioni nel bonus 110

In ambito bonus 110, le attuali regole prevedono obbligo di acquisire il visto di conformità sia nel caso in cui si opti per la cessione credito o sconto in fattura sia in caso di utilizzo nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

Il visto, invece, non serve se la dichiarazione è presentata nella forma della precompilata direttamente dal contribuente. Inoltre non serve nemmeno se la dichiarazione è presentata tramite sostituto d’imposta.

C’è altresì obbligo di acquisire:

  • asseverazione da parte di un tecnico abilitato laddove trattasi di lavori di riqualificazione energetica o di interventi antisismici. Tale adempimento si rende necessario sia se il bonus è utilizzato come cessione o sconto sia laddove utilizzato nella forma della detrazione fiscale
  • APE ante e post lavori, al fine di dimostrare il miglioramento energetico derivante dagli interventi effettuati.

Bonus casa diversi dal 110

Per gli altri bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.), le vigenti regole prevedono che:

  • se si utilizza il beneficio come detrazione fiscale, NON servono né visto né asseverazione
  • laddove si tratti di bonus facciata e si opta per sconto o cessione, servono sia visto sia asseverazione e ciò a prescindere da se trattasi di lavori in edilizia libera o di lavori di importo inferiore o superiore a 10.000 euro
  • se trattasi di bonus diversi dal bonus facciata e si opta per sconto o cessione NON servono né visto né asseverazione laddove sono lavori in edilizia libera o lavori di importo non superiore a 10.000 euro (servono, invece visto e asseverazione se NON sono lavori in edilizia libera o sono lavori di importo superiore a 10.000 euro).

La detrazione del visto conformità, asseverazioni ed APE

Come anticipato, le spese sostenute per pagare l’onorario al professionista che rilascia la predetta documentazione, sono anch’essa detraibili.

Quindi, se ad esempio si tratta di un visto di conformità rilasciato in ambito bonus ristrutturazione (detrazione IRPEF 50%) anche la spesa pagata al commercialista per il rilascio del visto rientra tra quelle detraibili al 50% e concorre alla formazione del limite massimo previsto (96.000 euro).

Ai fini dello sgravio fiscale è sempre necessario che anche quest’ultimo onere sia pagato con le stesse modalità previste per i lavori, ossia con bonifico parlante. Si tratta di quel bonifico soggetto a ritenuta dell’8% e da cui devono risultare:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario del bonus stesso
  • il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La fattura del professionista non sarà detraibile nell’ipotesi in cui il pagamento sia effettuato con modalità diverse.

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