L’Agenzia delle Entrate chiarisce la decorrenza della possibilità di detrazione visto di conformità e asseverazione in ambito bonus casa diversi dal superbonus 110 (quindi, ci riferiamo al bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.).

In premessa, è utile ricordare che, in base alla regole vigenti, in ambito bonus 110, le attuali regole prevedono obbligo di acquisire il visto di conformità sia nel caso in cui si opti per la cessione credito o sconto in fattura sia in caso di utilizzo nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

Il visto, invece, non serve se la dichiarazione è presentata nella forma della precompilata direttamente dal contribuente. Inoltre non serve nemmeno se la dichiarazione è presentata tramite sostituto d’imposta.

C’è altresì obbligo di acquisire asseverazione da parte di un tecnico abilitato laddove trattasi di lavori di riqualificazione energetica o di interventi antisismici. Tale adempimento si rende necessario sia se il bonus è utilizzato come cessione o sconto sia laddove utilizzato nella forma della detrazione fiscale

Visto conformità e asseverazione per altri bonus casa

Per i bonus casa diversi dal 110%, le vigenti regole prevedono che:

  • se si utilizza il beneficio come detrazione fiscale, NON servono né visto né asseverazione congruità spese
  • se trattasi di bonus diversi dal bonus facciata e si opta per sconto o cessione NON servono né visto né asseverazione laddove sono lavori in edilizia libera o lavori di importo non superiore a 10.000 euro (servono, invece visto e asseverazione se NON sono lavori in edilizia libera o sono lavori di importo superiore a 10.000 euro).
  • laddove si tratti di bonus facciata e si opta per sconto o cessione, servono sia visto sia asseverazione e ciò a prescindere da se trattasi di lavori in edilizia libera o di lavori di importo inferiore o superiore a 10.000 euro

La detrazione del visto conformità, asseverazioni ed APE

Dopo la doverosa ricostruzione, passiamo al problema della detraibilità o meno delle spese sostenute per l’acquisizione di visto e asseverazione.

Ci riferiamo all’onorario che il committente i lavori paga al professionista cui si è rivolto per acquisire le citate certificazioni.

Tali spese sono, comunque, detraibili ai fini fiscali?

La risposta è affermativa. A prevederlo è l’art. 3 sexies del decreto Milleproroghe. La detrazione è ammessa nella stessa misura prevista per lo sgravio fiscale riferito ai lavori. Ciò sia nel campo del bonus 110 sia per gli altri bonus casa.

Quindi, se ad esempio si tratta di un visto di conformità rilasciato in ambito ecobonus ordinario (detrazione IRPEF 65%) anche la spesa pagata al commercialista per il rilascio del visto rientra tra quelle detraibili al 65% e concorre alla formazione del limite massimo previsto.

Nella Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il diritto alla detrazione delle spese per visto conformità e asseverazione si applica, se si tratta di lavori diversi dal 110, anche a quelle sostenute nel periodo 12 novembre 2021 – 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che, l’Agenzia Entrate mette a disposizione un servizio di ricerca di professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.