In merito all’obbligo di essere reperibili alla visita fiscale molte richieste di consulenza che ci giungono in redazione riguardano non solo i casi di esonero ma anche quelli che legittimano l’assenza giustificata. Sul punto c’è una confusione abbastanza generalizzata. Molti lavoratori infatti ritengono che sia sanzionabile il dipendente in malattia che esce per svago ma non anche quello che non è reperibile per motivi legati alla salute, come il ritiro di analisi ambulatoriali o l’acquisto di medicinali in farmacia, soprattutto quando non ci sono familiari che possano svolgere queste commissioni per proprio conto e con delega.
Le cose non stanno propriamente così. Elemento discriminante è l’urgenza e impellenza di queste operazioni. Di recente la Cassazione è intervenuta in una fattispecie di questo tipo ribadendo che il lavoratore assente perde l’indennità di malattia Inps. Nei casi più gravi potrebbe scattare il licenziamento. A nulla è servito al lavoratore in malattia poter dimostrare che era andato al laboratorio analisi per ritirare gli esami fatti. Gli orari di apertura dello stesso infatti ben permettevano di andarci in un altro momento, rispettando le fasce orarie di reperibilità.
Riteniamo che lo stesso principio possa applicarsi al caso del lavoratore in malattia che si reca in farmacia. Se anche questo conservasse lo scontrino che comprova l’acquisto dei medicinali ad una specificata ora (coincidente con quella in cui ha bussato a casa il medico Inps per la visita fiscale), ciò non basterebbe a considerare la sua assenza giustificata. Aldilà del fatto che qualcuno potrebbe essere andato in farmacia per suo conto e che, quindi, il solo scontrino non può essere una prova inconfutabile. Ma se anche lo fosse, l’assenza dal domicilio negli orari di visita fiscale per ritiro analisi o medicinali non è giustificata. I giudici hanno anche sottolineato come le fasce orarie a rischio di visita fiscale prevedano un obbligo di reperibilità limitato temporalmente e, dunque, non particolarmente “gravoso o vessatorio”.
Se non si tratta di esigenze urgenti, quindi, perché ridursi a fare certe commissioni proprio durante le suddette fasce orarie di reperibilità (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavoratori privati e dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per quelli pubblici) ?
La legge (e l’Inps) riconoscono l’esenzione dalla visita fiscale per terapie salvavita o per esigenze urgentissime (ad esempio un ricovero ospedaliero). In tutti gli altri casi, anche quando si tratta di commissioni inerenti allo stato di salute, l’obbligo di essere reperibili resta inderogabile (a meno che non si configuri invalidità riconosciuta superiore al 67%).

La Cassazione (prendendo le distanze dalla posizione della Corte d’Appello) ha ribadito questa linea, affermando che “si può uscire anche durante gli orari di reperibilità se è assolutamente indispensabile, cioè per un motivo davvero urgente e indifferibile: ricovero ospedaliero, soccorso ad un parente stretto in condizioni gravi”. Peraltro anche in questi casi, almeno che l’urgenza non sia tale da impedirlo, l’allontanamento dovrebbe essere preventivamente comunicato agli organi di controllo.