In tema di esonero dall’obbligo di visita fiscale si è discusso molto di recente per stabilire se, in caso di infortunio o malattia, il lavoratore è esente dalla reperibilità ai controlli Inps. Nonostante la poca chiarezza della normativa abbiamo avuto più volte occasione di precisare che il lavoratore che subisce infortunio sul lavoro o al quale viene diagnosticata una malattia professionale, è esente da visita fiscale Inps. Chi controlla in questi casi?

Controlli infortunio e malattia professionale: l’Inail può fare visite fiscali?

La competenza per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale non è dell’Inps ma dell’Inail, come ha ribadito da ultimo anche l’istituto nella nota 246/2018 confermando il messaggio dell’istituto nazionale di previdenza sociale 3265/2017.

La comunicazione dell’infortunio o della malattia professionale avviene come di consueto solo che destinatario del certificato medico con la diagnosi e la prognosi è l’Inail e non l’Inps: a trasmetterlo, a seconda dei casi, è il medico che ha prestato assistenza al lavoratore (può essere quello dell’azienda oppure quello di turno al pronto soccorso ma anche il medico curante).

Ma può l’Inail (dal momento in cui riceve il certificato telematico) effettuare visite fiscali? Il lavoratore quindi è in ogni caso tenuto a rispettare le fasce di reperibilità?

Facciamo chiarezza: i controlli Inail non si svolgono al domicilio del lavoratore. Tuttavia l’istituto può decidere di convocare presso la sede territorialmente competente il dipendente in malattia per effettuare i dovuti accertamenti sanitari ritenuti utili. In questo caso il lavoratore è tenuto a rispondere alla convocazione e non può rifiutare di presentarsi senza giustificato motivo né di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che il medico incaricato dall’Inail, prescrive come necessarie nell’ottica di guarigione.

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