Visita fiscale e fasce di reperibilità per patologia da stress, chiarimenti dell’Inps e due sentenze in merito, analizziamo il quesito di un nostro lettore facendo chiarezza sull’argomento.

Visita fiscale e fasce di reperibilità: patologia da stress

Gent.ma, ho letto le Sue rubriche in materia e Le chiedo un chiarimento. Sono insegnante a tempo indeterminato di scuola media, con all’attivo 33 anni di servizio. Desidero assentarmi dal servizio per un periodo di circa 20 gg per cause legate ad una situazione di stress.

Ho parlato con il mio medico di base, il quale mi ha suggerito di farmi rilasciare certificazione da medico specialista. Pertanto, mi sono recato da Medico Neurologo e Psichiatra, che mi ha rilasciato un certificato indicando uno stato di depressione ansiosa da stress legato a problematiche sul lavoro. Consiglia 30 gg di riposo e aggiunge che <non è necessaria la permanenza a domicilio>. Ora, sulla base di tale certificato, il mio medico di base dovrà produrre relativa certificazione.

La mia domanda è se per il periodo richiesto (20 gg circa) posso essere esentato dal rispetto degli orari di attesa visita fiscale, che mi costringerebbero a domicilio per molte ore, senza recare alcun beneficio alla mia situazione. In caso di risposta affermativa, Le chiederei indicazioni in merito.
La ringrazio per l’attenzione, ed invio cordiali saluti.

Quest’argomento ha creato molta confusione, cerchiamo di fare chiarezza in base alle disposizioni vigenti e ai chiarimenti della sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato la situazione, ma come sappiamo le sentenze non sono legge, servono a creare la strada.

Solo quando gli enti le recepiscono e pubblicano delle circolari possono essere applicate.

Visita fiscale: i chiarimenti Inps

L’Inps individua per l’esonero delle fasce di reperibilità solo alcune casistiche, nello specifico chiarisce che possono essere esonerati i lavoratori quando la malattia è inerente a terapie salvavita per patologie gravi; quando dipende da un infortunio sul lavoro; quando la malattia è legata all’invalidità uguale o superiore al 67%, e solo nel caso dei dipendenti pubblici anche quando deriva da cause di servizio accertate.

Visita fiscale e fasce di reperibilità: le sentenze

Con la sentenza numero 6375  e la sentenza n. 21621 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla malattia e la sua reperibilità per i pazienti affetti da depressione. Le sentenze entrano in contrasto con quanto disposto dall’Inps, accogliendo il ricorso di un lavoratore che era uscito nelle fasce di reperibilità in quanto il medico gli aveva prescritto che uscire di casa avrebbe aiutato a curare la sua patologia. I giudici hanno chiarito che se il medico curante consiglia all’assistito che uscire possa aiutarlo nella guarigione questo può farlo, l’importante che nel periodo di malattia non svolga altri lavori

Conclusione

La sentenza non è legge, pertanto, restano in atto le disposizioni dell’Inps, che prevede l’esonero delle fasce di reperibilità, solo nei casi sopra indicati.

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