Il lavoratore rischia la visita fiscale da subito? In altre parole: l’obbligo di reperibilità scatta da quando si comunica al datore di lavoro la malattia o dall’invio del certificato medico? Supponiamo che il dipendente in malattia comunichi al datore di lavoro la sua assenza al momento in cui avrebbe dovuto iniziare il turno, ad esempio le 7.00 di mattina ma che il suo medico curante sia di turno dalle 14 e quindi solo a quell’ora proceda con l’invio telematico del certificato medico.

E’ legittimo pensare che il medico Inps non potrà bussare alla porta durante la prima fascia di reperibilità della giornata, ovvero dalle 10 alle 12 (se si tratta di lavoratore dipendente privato)? Il lavoratore in malattia potrebbe convincersi di ciò dato che di fatto, prima dell’invio del protocollo del medico curante, l’Inps non è neppure a conoscenza dell’assenza per malattia. Ma ricordiamo che, in casi sospetti, può essere il datore a chiedere il controllo Inps tramite visita fiscale. Quali sono le tempistiche?

Il datore di lavoro può inviare la visita fiscale prima del certificato medico?

La giurisprudenza di merito ha affrontato più volte questo quesito affermando a più riprese che il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale anche prima di ricevere il certificato di malattia. La Cassazione ha infatti chiarito che il dipendente in malattia assume l’obbligo di reperibilità da subito.
Questo non vuol dire che non vi sia qualche limite posto a tutela del lavoratore in malattia: è vero che, nello stesso periodo di assenza si rischiano più controlli fiscali ma non può diventare un accanimento ai limiti dello stalking. E’ previsto il risarcimento per il danno derivato al dipendente da un comportamento illegittimo e persecutorio perpetrato da parte del datore di lavoro. E’ il caso ad esempio del datore che richieda a più riprese all’INPS l’effettuazione di visite mediche domiciliari di controllo dello stato di malattia del lavoratore, sebbene attestato dal certificato del medico curante e da precedenti controlli precedenti.

Si tenga presente però che non basta ricevere la visita fiscale più volte nello stesso giorno per gridare all’abuso perché queste ora sono ammesse in misura molteplice a seguito delle recenti novità legislative.

Si leggano, per approfondimenti sull’obbligo di reperibilità prima dell’invio del certificato medico, le seguenti sentenze della Corte Suprema: n. 1247/2002, 4163/2004 e 475/1999. Si tenga presente che nel frattempo sono subentrate nuove regole sulle visite fiscali che peraltro aumentano l’efficacia dei controlli. Come abbiamo visto il medico Inps può bussare anche più volte al giorno. Ad ogni modo i dispositivi appena citati restano un pratico riferimento legislativo.