Le sanzioni amministrative emesse per violazione delle disposizioni sul coprifuoco sono annullabili. Salvo che l’infrazione costituisca diverso reato o regolamento e quindi punibile dalla legge. O meglio, sono le autocertificazioni rilasciate per giustificare gli spostamenti durante il coprifuoco che non hanno alcun valore.

Ne deriva che, anche dichiarando il falso, l’autocertificazione non ha alcun valore. A stabilirlo è una sentenza del Giudice del Tribunale di Reggio Emilia che ha sentenziato che le dichiarazioni richieste e rilasciate sulla scorta dei DPCM non sono perseguibili penalmente.

Pertanto le sanzioni emesse dalle forze dell’ordine a seguito di false autocertificazioni per giustificare gli spostamenti durante il coprifuoco sono annullabili.

Coprifuoco e autocertificazione

Ma vediamo bene come stanno le cose. Innanzitutto che cosa è il coprifuoco? Il termine viene solitamente usato in tempi di guerra per proteggere la popolazione dai bombardamenti aerei. Più raramente quando sorgono problemi di ordine pubblico tali da rendere difficile, da parte delle autorità, la protezione di determinate località.

Imposto impropriamente per decreto dal governo Conte, il cosi detto coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino seguente, non consente di uscire di casa ed effettuare spostamenti. Coloro che non hanno un permesso o giustificato motivo autocertificabile, quindi, devono ritirarsi nelle loro abitazioni. Pena l’applicazione di sanzioni da 400 a 1.000 euro.

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia

Orbene, posto che non siamo in tempo di guerra, viene da chiedersi cosa sia passato per la testa ai governanti di imporre per decreto il coprifuoco, una misura tanto restrittiva della libertà personale. Oltretutto il divieto di spostarsi o uscire di casa dopo le ore 22 non trova alcuna giustificazione plausibile con le misure di contenimento dell’epidemia poiché dopo le 22 normalmente meno del 5% della popolazione esce di casa. Quindi è una misura che non sta né in cielo né in terra.

In proposito si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia prendendo le difese di una coppia di cittadini che avevano giustificato con autocertificazioni uno spostamento fuori casa con una banale scusa.

La verifica svolta successivamente dai Carabinieri aveva accertato il falso e quindi i militari avevano trasmesso gli atti alla Procura per le dovute indagini. Subito è scattata la denuncia per reato di falso.

A un anno di distanza (i fatti risalgono alla prima ondata del 2020), il giudice del Tribunale di Reggio Emilia ha assolto la coppia “perché il fatto non costituisce reato”. In particolare – spiega il giudice – un decreto del governo non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare neanche in presenza di emergenza sanitaria. Quindi le autocertificazioni sono inutili.

Illegittimo il DPCM del 8 marzo 2020

Non solo, il magistrato ha anche sancito l’illegittimità del DPCM del 8 marzo 2020 che autorizzava le persone a uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute.

Il DPCM in questione – spiega il giudice – è un semplice atto “regolamentare”, che dunque manca della forza normativa per costringere qualcuno a restare in casa.

Sicché, in base alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia è nullo l’obbligo delle persone di compilare le autocertificazioni per giustificare la loro uscita di casa. Quindi anche durante il coprifuoco.

Decade quindi il presunto reato di falso ideologico che viene commesso se si dichiara il falso. Di conseguenza anche la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro è illegittima e quindi annullabile.

Il coprifuoco

Pertanto, anche le autocertificazioni rilasciate dopo le ore 22 (durante il coprifuoco) sono illegittime. Anzi, lo sono in particolar modo se si pensa che una misura del genere estesa a livello nazionale può essere giustificata solo in tempi di guerra. Limitare la libertà di circolazione e di movimento, indipendentemente dalla fascia oraria, contrasta palesemente coi principi costituzionali di libertà.

Come per gli spostamenti da un posto all’altro, anche per gli spostamenti in diversi orari del giorno o della notte sono da ritenersi legittimi.

Salvo che ciò non violi altre leggi o disposizioni particolari imposte individualmente dal codice penale o dalle autorità sanitarie.

La libertà di circolazione non è quindi intesa solo in senso spaziale, ma anche in senso temporale. Pertanto, se ne desume, che anche in questo caso le eventuali sanzioni emesse a seguito di autocertificazione fasulla, richiesta dalle forze dell’ordine, siano annullabili sulla scorta di quanto motivato dal Giudice di Reggio Emilia.