I proprietari di villette a schiera senza un accesso autonomo all’esterno non possono beneficiare del 110%.

 

Difatti verrebbe a mancare uno dei requisiti essenziali ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’edificio.

 

Tale condizione è stata fissato dal Mi.SE. con il decreto requisiti e ribadita all’Agenzia delle entrate.

 

Ecco in chiaro quando è possibile ottenere il 110% per le villette a schiera.

Il super bonus al 110%

Il super bonus al 110% è la tematica fiscale più dibattuta del momento.

La novità è stata prevista dal D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio.

 

L’obiettivo è la ripresa del settore edile, perseguita incentivando gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici abitativi.

 

In particolare l’art.119 del D.L. ammette una detrazione del 110% per gli interventi c.d trainanti, di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d lavori trainati.

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Il 110% può essere scaricato dalla tasse in 5 quote annuali di pari importo.

 

In alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente può optare:

 

  • per il cd. sconto in fattura o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

I decreti del Mi.SE.

Il Mi.SE., ha adottato due distinti decreti attuativi; difatti tali decreti individuano sia i requisiti tecnici (decreto requisiti) per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti(decreto asseverazioni), tra cui Enea.

 

In particolare, il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, definendo:

 

  • i costi massimali per singola tipologia di intervento,
  • le procedure nonchè
  • le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

Come da indicazioni del Mi.SE., con il decreto asseverazioni che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e delle certificazioni infedeli.

 

Nello specifico,  l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione. Nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

 

Ad ogni modo, ad oggi, tali decreti non sono stati ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 

 

I primi chiarimenti operativi sul 110%, sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020.

Le indicazioni per le villette a schiera

Possono essere agevolati anche gli interventi effettuati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

 

Il decreto requisiti sopra citato prevede che per edificio unifamiliare si intende

 

“un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.

Non rileva se che l’edificio plurifamiliare di cui  fa parte la villetta a schiera  è costituito o meno in condominio.

 

Quando un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente?

 

Un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente quando:

  1. è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e
  2. presenta “accesso autonomo dall’esterno”.

Difatti, ciò presuppone la disponibilità di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari.

Tale accesso deve essere chiuso da un cancello o da un portone d’ingresso che consente l’accesso dalla strada o da cottile o giardino di proprietà esclusiva.

 

Tali indicazioni è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate con la risposta 328 del 9 settembre 2020.

La mancanza di un accesso autonomo

In base a quanto detto finora, l’assenza di un accesso autonomo non permette di accedere al super bonus 110%.

La sola presenza di un vialetto condominiale su cui si affaccia la villetta è da ostacolo al rispetto del requisito dell’autonomia funzionale.