Chi viaggia senza biglietto in treno non è tenuto a pagare il prezzo del viaggio e la relativa sanzione ma commette un reato che è punibile con il codice penale.

Il passeggero abusivo, infatti, non avendo stipulato un contratto di viaggio (che si conclude con l’acquisto del biglietto) non è tutelato come consumatore. In questo caso, infatti, non vanno applicate le norme dell’UE che tutelano i consumatori, non essendo il passeggero abusivo un consumatore.

A chiarirlo la sentenza 261/15 del 21 settembre 2016 della Corte di Giustizia Ue per un caso che ha riguardato il Belgio.

In Belgio per chi viaggia senza biglietto è prevista una pena detentiva o una pena pecuniaria. La Corte di Giustizia ha chiarito però che gli Stati membri possono regolarsi, in tal senso, come meglio credono anche applicando le regole del codice penale poichè le norme che tutelano il consumatore stabilite dall’UE entrano in gioco solo quando sussiste un contratto stipulato tra le parti, che in questo caso sarebbe costituito dal regolare acquisto del biglietto di viaggio.