Il TFR lasciato in azienda rende meno che se conferito ai fondi pensione. Dati alla mano, si è visto che la previdenza complementare ha reso di più delle rivalutazioni automatiche del TFR e che, dal punto di vista fiscale, i piani individuali di accumulo sono più convenienti.

Detto ciò, va detto che ai fondi pensione viene destinata la quota di TFR che matura a partire dalla sottoscrizione del piano previdenziale. Questo significa che un lavoratore che fino a ieri ha lasciato il TFR in azienda, da oggi può decidere di girarlo alla pensione integrativa.

E questo è possibile anche per il TFR già maturato presso l’azienda.

Trasferire il TFR pregresso ai fondi pensione

La legge 244 del 2007 prevede la possibilità per i lavoratori di versare il TFR maturato in azienda ad una forma pensionistica complementare. Poiché la tassazione è differente, occorrerà comunicare al gestore del fondo i periodi di maturazione del TFR e la parte corrispondente alla rivalutazione, già tassata dal datore di lavoro, per non incorrere in una doppia imposizione fiscale che penalizzerebbe il lavoratore. A parte questo, però, molti lavoratori si trovano in difficoltà a trasferire il TFR pregresso in azienda presso forme pensionistiche complementari poiché i datori di lavoro, soprattutto se sono in difficoltà, tendono a impedirne il trasferimento.

Il vantaggio fiscale dei fondi pensione

Il vantaggio non è solo quello di farsi una pensione integrativa utilizzando anche il montante già accumulato presso l’azienda, ma anche quello di beneficiarne fiscalmente. Come noto, il TFR lasciato in azienda, qualora venisse liquidato, sarebbe soggetto a tassazione separata con l’aliquota media degli ultimi 5 anni (non inferiore allo scaglione minimo del 23%). Vantaggio che si riduce però per la parte di TFR accantonata prima del 2007 poiché il TFR che si verserebbe al fondo pensione sarebbe soggetto a imposizione separata. Tutto sommato, però, al lavoratore converrebbe, se ricade in una aliquota Ipef superiore alla minima, quindi per redditi medi, optare per il trasferimento del montante TFR ai fondi pensione.

TFR pregresso ai fondi, serve accordo con l’azienda

Il problema principale, però, come già accennato è che per trasferire il TFR dall’azienda al fondo pensione è necessario il consenso del datore di lavoro. In altre parole, le parti devono essere d’accordo. Benché i soldi sono del lavoratore, ma custoditi dall’azienda, può capitare che in particolari momenti di difficoltà o crisi economica, il datore di lavoro non permetta il trasferimento dei fondi TFR pregressi, soprattutto se si tratta di molti anni di versamento. Ma anche se il datore di lavoro fosse d’accordo, per le aziende con più di 50 addetti, per le quali il TFR confluisce presso il Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, il problema ci sarebbe comunque poiché non è possibile riavere indietro le quote già versate. A oggi, infatti, non c’è una normativa specifica o un regolamento che permetta all’azienda di riavere indietro il TFR versato al Fondo di Tesoreria per girarlo ai fondi pensione, benchè sia stato sancito dalla legge il diritto del lavoratore a destinarli alla previdenza complementare. Una lacuna che presto o tardi il legislatore dovrà colmare.

I vantaggi fiscali della previdenza complementare

Per incoraggiare la previdenza complementare, lo Stato riconosce anche delle agevolazioni fiscali che è opportuno conoscere. E’ infatti utile sapere che durante il periodo di accumulo delle quote nel fondo pensione, la legge consente di dedurre ai fini Irpef le somme versate durante l’anno in modo da abbattere l’imponibile fiscale, fino a un massimo di 5.164,57 euro all’anno. Inoltre, il TFR che viene destinato ai versamenti nel fondo pensione non concorre al raggiungimento di tale limite. Infine, la quota di TFR che viene destinata alla forma pensionistica è sempre al lordo delle imposte, quindi una volta investito nel fondo può contribuire in tutta la sua interezza a produrre rendimenti.

 Vi è poi la tassazione finale da considerare che, nel caso della liquidazione del TFR sarà separata e verrà adeguata alla tassazione media dei redditi in base agli scaglioni Irpef (minimo 23%), mentre il fondo pensione subirà solo la tassazione sulla parte relativa ai rendimenti maturati e che può andare da un minimo del 12,50% al 20% in base agli strumenti finanziari trattati dal gestore del fondo.