I contribuenti interessati dalla proroga del versamento delle imposte di cui al DPCM del 27 giugno 2020, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, in scadenza il prossimo 30 ottobre e prevista dall’art. 98-bis del decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito in legge n. 126 del 2020).

Nel dettaglio, il citato art. 98-bis stabilisce che:

“i soggetti di cui al DPCM del 27 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti dovuti nel termine stabilito dal menzionato Dpcm, possono regolarizzare detti versamenti, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,8 per cento”.

Moratoria sanzioni versamento imposte: i soggetti interessati

Interessati, dalla moratoria in commento sono gli stessi contribuenti di cui al DPCM del 27 giugno 2020. Si tratta:

  • dei soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dei contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio;
  • di coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

Per questi contribuenti, con il citato DPCM, è stata concessa la proroga per il versamento del saldo imposte 2019 ed il primo acconto 2020:

  • al 20 luglio 2020 (invece che 30 giugno)
  • al 20 agosto 2020 (invece che 30 luglio 2020), con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Come versare le imposte al 30 ottobre 2020 senza sanzione

Ora gli stessi contribuenti, se hanno omesso in tutto o in parte il versamento delle imposte al 20 agosto 2020, potranno rimediare, senza ricorrere a nessuna forma di ravvedimento operoso, versando il dovuto entro il 30 ottobre 2020 applicando una maggiorazione pari allo 0,8%.

Tuttavia, ciò è ammesso solo se il contribuente interessato:

  • ha registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi nella misura almeno del 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Esempio

Il sig.

Rossi, contribuente forfetario, nel primo semestre 2020 ha conseguito un fatturato di 30.000 euro e nel primo semestre 2019 un fatturato di 60.000 euro. Dunque, un calo di fatturato pari al 50%. Il sig. Rossi può beneficiare della moratoria.

Supponiamo che questi doveva versare un saldo 2019, per l’imposta sostitutiva del regime forfetario, pari a 400 euro e che non abbia versato né al 20 luglio 2020 né al 20 agosto 2020.

Beneficiando della moratoria ora potrà farlo entro il 30 ottobre 2020 pagando l’importo complessivo di 403,20 euro (ossia 400 euro + 0,8%).

Il versamento è fatto con il relativo codice tributo previsto per il saldo dell’imposta sostitutiva, ossia “1792”.

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