Fissati dall’Inps i nuovi importi dei versamenti volontari dei contributi. Si tratta, come noto, degli importi che il contribuente può versare in forma volontaria sul proprio conto associativo ai fini della pensione per coprire buchi previdenziali principalmente a causa di perdita del lavoro.

Con il messaggio numero 33 del 2020 l’Inps ha comunicato che nel 2020 per coprire un intero anno di contribuzione serviranno almeno 3.538,91 euro di versamenti. Cifra che cambia per chi ha ottenuto l’autorizzazione prima del 1996 il cui esborso minimo è di 2.988,77 euro all’anno.

Tali importi sono stati rettificati sulla scorta dell’aumento dell’inflazione allo 0,50% così come rilevato dall’Istat per il 2019.

Il calcolo dei versamenti

Il calcolo dei versamenti viene effettuato applicando alla retribuzione di riferimento (quella delle ultime 52 settimane lavorate), l’aliquota contributiva vigente che per gli ex dipendenti è pari al 27,87%, se autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 33,00%, per le autorizzazioni successive. Prendendo a riferimento il minimale contributivo del 2020 (206,23 euro a settimana) il contributo non può essere dunque inferiore a 57,48 euro per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995 e a 68,06 euro e per le autorizzazioni successive. Ecco dunque che per coprire un anno intero ai fini pensionistici gli assicurati dovranno sborsare rispettivamente ben 2.988 euro e 3.539 euro. L’aliquota del 33% si applica anche ali iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A nonchè per i pubblici dipendenti assicurati presso la CTPS. L’aliquota di contribuzione è invece del 32,65% per i gli iscritti al fondo speciale dei postelegrafonici (ex-Ipost) e per i dipendenti degli enti locali e della sanità. Aliquote contributive più basse sono previste per i lavoratori domestici, agricoli dipendenti e pescatori per i quali la legge fissa fasce di retribuzione convenzionale. 

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, la prosecuzione volontaria dei contributi è disciplinata dalla legge 233/1990.

Agli artigiani e commercianti deve essere attribuita una delle 8 classi di reddito previste dalla legge richiamata e, in particolare, la classe il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall’interessato negli ultimi 36 mesi (tre anni) di attività. Quest’anno l’aliquota obbligatoria è rimasta ferma al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti, mentre sale quella relativa ai coadiuvanti con età inferiore a 21 anni (21,90 per gli artigiani e al 21,99 per i commercianti).

Versamenti nella gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2020, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e le figure assimilate. Poiché nel 2020 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 15.953,00 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 3.988,32 euro su base annua e 332,36 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 5.264,52 euro su base annua e 438,71 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.