Il Dipartimento delle Finanze del MEF, ha messo nero su bianco alcune osservazioni sull’autonomia dei singoli Comuni nella gestione della riscossione dell’IMU. Oramai quando si parla di IMU, si fa riferimento all’imposta comunale sugli immobili frutto dell’accorpamento della vecchia IMU con la TASI. L’IMU è un tributo di competenza comunale, salvo quanto vedremo a breve per la parte di gettito destinato allo Stato.

Le attuali scadenze IMU

Le scadenze dell’IMU sono ormai ben assimilate dai contribuenti.

Nello specifico la norma di riferimento, ossia la Legge n°160/2019, legge di bilancio 2020, dispone che l’acconto o l’intera imposta può essere versata entro il 16 giungo, la 2° rata insieme al saldo entro il 16 dicembre. Il saldo è versato sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

E’ ammessa la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, versando contestualmente l’imposta, la sanzione e gli interessi. Infatti, per l’IMU non è possibile beneficiare del c.d ravvedimento frazionato.

Detto ciò, alcuni regolamenti comunali possono prevedere il differimento dei termini di versamento rispetto alle date sopra individuate.

E’ una decisone legittima? Possono i comuni prorogare le scadenza per i contribuenti in difficoltà economica?

Eventuali proroghe del Comune sui termini di pagamento

Il comma 777, lett. b della Legge 160/2019, riconosce al Comune la possibilità di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini qualora ricorrano “situazioni particolari”.

In un apposito documento del Dipartimento delle Finanze, è stato chiarito che l’autonomia del comune sul differimento dei termini di pagamento riguarda solo ed esclusivamente alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale “le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria.

Di conseguenza nessun differimento dei termini di versamento può essere disposto in merito alla quota dell’IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva appartenenti al gruppo catastale D. Per tali tipi di immobili, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato.  I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”.

Dunque, eventuali differimenti previsti dal Comune non possono trovare applicazione in merito alla quota di competenza Statale.

Stessa cosa dicasi per eventuali previsioni di differimenti senza applicazione di sanzioni e interessi in favore di contribuenti che attestano specifiche difficoltà economiche.