Verbale legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Salve, ho letto il suo articolo, è fatto molto bene e semplice da comprendere. Purtroppo io mi trovo in questa situazione, ossia nel verbale dell’ accompagno vi è scritto che non ci sono i presupposti per l’art4 ddl 2012. Come posso appellarmi?
Grazie mille.

Verbale legge 104: come fare ricorso

La norma dal 1° gennaio 2012 ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP, che consiste in  un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).

La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.

L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.

Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Conclusioni

Le consiglio di recarsi presso un patronato e far controllare la sua posizione, il ricorso lo può presentare anche tramite loro se sussistono i presupposti per inoltrarlo. Se non rientra con i termini, può presentare una nuova richiesta per legge 104 e rifare tutto l’iter medico legale.

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